StatutoSTATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“INVENTARE INSIEME (ONLUS)" (adottato il 14 febbraio 2006)
COSTITUZIONE
Articolo 1 – Principi
1.1 E’ costituita l’Associazione non lucrativa di utilità sociale, denominata: “Inventare Insieme (onlus)”.
1.2 L’Associazione, ispirandosi ai valori evangelici, si impegna nella promozione, rispetto e valorizzazione dell’Uomo, della Famiglia e della Comunità, della Pace, della Giustizia e della Natura.
1.3 L’Associazione opera per la promozione e realizzazione di interventi e servizi finalizzati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, in conformità a quanto previsto dalla “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed alle altre leggi che regolano i settori di intervento esplicitati negli articoli 4 e 5 del presente statuto.
1.4 L'associazione, in quanto Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale:
a) Non ha fini di lucro, è apartitica ed ha come obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
b) Per il raggiungimento delle proprie finalità svolge soltanto le attività istituzionali e connesse indicate rispettivamente nei successivi articoli 4 e 5, con assoluto divieto di svolgere attività da esse diverse e, comunque, diverse da quelle elencate alla lettera a) del primo comma dell’art. 10 del Decreto Legislativo 04.12.1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
c) Ha l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
d) Ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) Ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
1.5 Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 1.6 L’associazione ha durata illimitata.
Articolo 2 – Sede
Articolo 3 - Finalità
Articolo 4 – Attività istituzionali
Articolo 5 – Attività connesse
Articolo 6 – Facoltà
STRUTTURA DELL’ ASSOCIAZIONE
Articolo 7 – Patrimonio
Articolo 8 – Esercizio finanziario
Articolo 9 – Soci
Articolo 10 – Perdita della qualità di socio
ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE
Articolo 11 – Organi sociali
Articolo 12 – Assemblea Generale dei Soci
Articolo 14 – Il Coordinamento Centrale
Articolo 15 – Il Coordinamento generale
Articolo 16 – Il Coordinatore generale
Articolo 17 – Il Collegio dei Probiviri
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18 – Durata delle cariche sociali
Articolo 19 - Modifiche statutarie
Articolo 20 – Scioglimento
Articolo 21 – Destinazione degli utili
Articolo 22 – Norme di rinvio
Copyright © by Inventare Insieme Tutti i diritti riservati. Pubblicato su: 2004-07-16 (2694 letture) [ Indietro ]
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