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Agevolazioni auto
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AGEVOLAZIONI FISCALI


Riduzione dell'IVA al 4%
L'IVA per l'acquisto o la vendita dei veicoli (anche usati) di cui alla Tabella B, è ridotta al 4%.  Per gli autoveicoli la legge indica il limite di cilindrata di 2000 cc. se il motore è a benzina, e di 2800 cc. se è a diesel, ma non vi sono limiti di importo.
La stessa riduzione si può applicare anche agli adattamenti dei mezzi di trasporto eseguiti in officina, anche se i mezzi non sono nuovi, e per l'acquisto di accessori e strumenti da montare sui mezzi stessi (per ulteriori dettagli vedi Tabella G).
L'agevolazione è valida per quattro anni solari a partire dalla data d'acquisto o di importazione. Se il mezzo viene cancellato dal PRA prima dei quattro anni, si potrà fruire di una nuova agevolazione.
E' bene chiarire che dell'agevolazione in oggetto si può godere nel momento in cui avviene la  transazione o la prestazione dell'officina.
Il concessionario che vende i veicoli applicando l'IVA agevolata, deve produrre la fattura relativa alla transazione che deve contenere l'indicazione delle leggi che si stanno seguendo per l'agevolazione e deve comunicare, entro 30 gg. dalla data di vendita o d'importazione, all'Ufficio IVA (o Ufficio per le entrate) competente per territorio in relazione alla residenza del compratore, i dati anagrafici dell'acquirente, la targa del veivolo e la data della vendita.
I documenti da produrre per godere dell'IVA agevolata sono elencati nella Tabella D

Detrazioni IRPEF
La percentuale da poter detrarre dall'imposta lorda è pari al 19% delle spese necessarie all'acquisto dei mezzi di trasporto di cui alla Tabella B, nuovi o usati, a prescindere dalla cilindrata, delle spese relative agli adattamenti dei mezzi di trasporto eseguiti in officina, anche se i mezzi non sono nuovi, e per l'acquisto di accessori e strumenti da montare sui mezzi stessi.
Ovviamente di questa agevolazione si può godere a partire dalla dichiarazione dei redditi dell'anno successivo a quello in cui avviene l'acquisto,  limitatamente a una volta sola nell'arco di quattro anni solari e, ovviamente, per un solo mezzo. La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo. La spesa sulla quale si calcola la detrazione non può superare i 35 milioni di Lire pari a  Euro18075,99 .

I documenti da produrre per godere della detrazione IRPEF sono elencati nella Tabella E

Da notare che il termine di quattro anni, sia ai fini IVA che IRPEF, non deve essere rispettato solo nei seguenti casi:
1.      cancellazione dal PRA del veicolo (distruzione, demolizione, ecc.)
2.      furto del veicolo senza che sia stato ritrovato (in questo caso dal costo del veicolo, sempre entro il limite dei 35 milioni di Lire (Euro18075,99), deve essere sottratto l'eventuale premio assicurativo ricevuto prima di calcolarvi la percentuale di detrazione ai fini IRPEF).

Totale esenzione dal pagamento del bollo auto
Su tutti i veicoli di cui alla Tabella B, all'infuori dei caravan, e nei limiti di cilindrata previsti per godere dell'aliquota IVA agevolata, non si paga il bollo annuale. L'auto può essere intestata sia al disabile che ad un suo familiare convivente di cui egli sia fiscalmente a carico.
La domanda per godere dell'esenzione va presentata, entro 90 gg. dalla scadenza del pagamento del bollo, all'Ufficio Tributi dell’ente Regione, se già istituito, o all'Ufficio delle Entrate o, in mancanza anche di questo, alla Sezione staccata della Direzione Regionale delle Entrate (o ad altro ufficio, secondo la singola regione). Un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall ’agevolazione. L'agevolazione si può godere per un solo autoveicolo la cui targa deve essere comunicata nell'istanza d'esenzione. Se l'esenzione non viene riconosciuta, entro 30 gg. si deve procedere al pagamento del bollo e dei relativi interessi. Superato tale termine scatta la sanzione.
La richiesta d'esenzione va fatta una sola volta, ma il soggetto beneficiario ha l'obbligo di comunicare ai competenti uffici eventuali variazioni che gli fanno perdere diritto all'esenzione (vendita dell'auto, ecc.). Per la città di Palermo rivolgersi agli Uffici del Ministero delle Finanze siti nella nuova sede di Via Konrad Roentgen n° 3 (Tel. 091.6803714)
I documenti da produrre per godere dell'esenzione dal pagamento del bollo sono elencati nella Tabella F.

Esenzione dal pagamento dell'imposta di trascrizione.
In caso di passaggio di proprietà di un veicolo, nuovo o usato, adattato o meno, la legge prevede la totale esenzione dal pagamento dell'imposta di trascrizione da parte del disabile acquirente, o di un suo familiare. La richiesta dell'esenzione va presentata al PRA competente per territorio.
Da tale agevolazione sono esclusi i sordomuti e i non vedenti.

Detrazione dall'imposta lorda IRPEF, nella misura del 19%, delle spese per le manutenzioni straordinarie
In data 19 settembre 2002 l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 306/E, ha chiarito la materia riguardante le agevola per le spese di manutenzione dei veicoli utilizzati dai disabili. I punti fermi sono:

- Le spese ammesse alle agevolazioni sono quelle riguardanti la manutenzione straordinaria (ad esempio quelle necessarie alla    riparazione del veicolo che ha subito un incidente). Sono pertanto da escludere le spese relative a: il premio assicurativo, il    carburante, il lubrificante, i pneumatici, e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo;
- L'unica agevolazione è quella relativa alla detrazione IRPEF del 19% sul costo dell'intervento. Quindi la relativa IVA è quella   ordinaria del 20%;
- La spesa di manutenzione straordinaria sulla quale si calcola la detrazione non può superare i 35 milioni di Lire pari a   Euro18075,99. Se sostenuta nei 4 anni solari successivi all'acquisto agevolato del veicolo, nei 35 milioni devono rientrare sia il   costo d'acquisto che quello di manutenzione straordinaria, cioè quest'ultimo può coincidere, al massimo, con la somma pari ai   35 milioni meno il costo del veicolo. Se, ad esempio, il veicolo è costato 20 milioni, le spese sulle quali calcolare il 19%   saranno pari a 10 milioni. Dalla risoluzione sembrerebbe che gli interventi di manutenzione straordinaria possano essere anche   più d'uno nell'arco dei 4 anni purchè non superino la somma suddetta.


     
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