Azienda
Unità Sanitaria Locale 6
 Assistenza AUSL
6
DIRITTI DELLE PERSONE MALATE
Art. 1
Il paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione,
nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche
e religiose.
Art. 2
In particolare, durante la degenza ospedaliera ha diritto ad essere sempre individuato
con il proprio nome e cognome anziché secondo una prassi che non deve essere
più tollerata, col numero o col nome della propria malattia.
Ha, altresì, diritto di essere interpellato con la particella pronominale
"Lei".
Art. 3
Il paziente ha diritto di ottenere dalla struttura sanitaria informazioni relative
alle prestazioni dalla stessa erogate, alle modalità di accesso ed alle
relative competenze.
Lo stesso ha il diritto di poter identificare immediatamente le persone che lo
hanno in cura.
Art. 4
Il paziente ha diritto di ottenere dal sanitario che lo cura informazioni complete
e comprensibili in merito alla diagnosi della malattia, alla terapia proposta
e alla relativa prognosi.
Art. 5
In particolare, salvo i casi di urgenza nei quali il ritardo possa comportare
pericolo per la salute, il paziente ha diritto di ricevere le notizie che gli
permettano di esprimere un consenso effettivamente informato prima di essere sottoposto
a terapie od interventi; le informazioni debbono concernere anche i possibili
rischi o disagi conseguenti al trattamento.
Ove il sanitario raggiunga il motivato convincimento dell'inopportunità
di una informazione diretta, la stessa dovrà essere fornita, salvo espresso
diniego del paziente, ai familiari o a coloro che esercitano potestà tutoria.
Art. 6
Il paziente ha, altresì, diritto di essere informato sulla possibilità
di indagini e trattamenti alternativi, anche se eseguibili in altre strutture.
Ove il paziente non sia in grado di determinarsi autonomamente le stesse informazioni
dovranno essere fornite alle persone di cui all'articolo precedente.
Art. 7
Il paziente ha diritto di ottenere che i dati relativi alla propria malattia ed
ogni altra circostanza che lo riguardi, rimangano segreti.
Art. 8
Il paziente ha diritto di proporre reclami che debbono essere sollecitamente esaminati,
ed essere tempestivamente informato sull'esito degli stessi.
I DOVERI
La diretta partecipazione all'adempimento di alcuni doveri è la base
per usufruire pienamente dei propri diritti. L'impegno personale ai doveri è
un rispetto verso la comunità sociale e i servizi sanitari usufruiti da
tutti i cittadini. Ottemperare ad un dovere vuol dire anche migliorare la qualità
delle prestazioni erogate da parte dei servizi sanitari della propria Azienda
USL.
1) Il cittadino
malato quando accede in una struttura sanitaria della USL è invitato ad
avere un comportamento responsabile in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione
dei diritti degli altri malati, con la volontà di collaborare con il personale
medico, infermieristico, tecnico e con la direzione della sede sanitaria in cui
si trova.
2) L'accesso in ospedale o in un'altra struttura sanitaria esprime da parte
del cittadino-paziente un rapporto di fiducia e di rispetto verso il personale
sanitario, presupposto indispensabile per l'impostazione di un corretto programma
terapeutico e assistenziale.
3) E' un dovere di ogni paziente informare tempestivamente i sanitari sulla
propria intenzione di rinunciare, secondo la propria volontà, a cure e
prestazioni sanitarie programmate affinché possano essere evitati sprechi
di tempi e risorse.
4) Il cittadino è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature
e degli arredi che si trovano all'interno della struttura ospedaliera, ritenendo
gli stessi patrimonio di tutti e quindi anche propri.
5) Chiunque si trovi in una struttura sanitaria della USL (ospedale, poliambulatorio
ecc..) è chiamato al rispetto degli orari delle visite stabiliti dalla
Direzione Sanitaria, al fine di permettere lo svolgimento della normale attività
assistenziale terapeutica e favorire la quiete e il riposo degli altri pazienti.
Si ricorda inoltre che per motivi igienico sanitari e per il rispetto degli altri
degenti presenti nella stanza ospedaliera è indispensabile evitare
l'affollamento intorno al letto.
6) Per motivi di sicurezza igienico-sanitari nei confronti dei bambini si
sconsigliano le visite in ospedale dei minori di anni dodici. Situazioni eccezionali
di particolare risvolto emotivo potranno essere prese in considerazione rivolgendosi
al personale medico del reparto.
7) In situazione di particolare necessità le visite al degente, al
di fuori dell'orario prestabilito, dovranno essere autorizzate con permesso scritto
rilasciato dal Primario o da persona da lui delegata. In tal caso il familiare
autorizzato dovrà uniformarsi alle regole del reparto ed avere un rispetto
consono all'ambiente ospedaliero, favorendo al contempo la massima collaborazione
con gli operatori sanitari.
8) Nella considerazione di essere parte di una comunità è opportuno
evitare qualsiasi comportamento che possa creare situazioni di disturbo o di disagio
agli altri degenti (rumori, luci accese, radioline con volume alto, ecc..).
9) E' dovere rispettare il riposo sia giornaliero che notturno degli altri
degenti. Per coloro che desiderino svolgere eventuali attività ricreative
sono disponibili le sale soggiorno ubicate all'interno di ogni reparto.
10) In ospedale è vietato fumare. Il rispetto di tale disposizione
è un atto di accettazione della presenza degli altri e un sano personale
stile di vivere nella struttura ospedaliera.
11) L'organizzazione e gli orari previsti nella struttura sanitaria nella
quale si accede, devono essere rispettati in ogni circostanza. Le prestazioni
sanitarie richieste in tempi e modi non corretti determinano un notevole disservizio
per tutta l'utenza.
12) E' opportuno che i pazienti ed i visitatori si spostino all'interno della
struttura ospedaliera utilizzando i percorsi riservati ad essi, raggiungendo direttamente
le sedi di loro stretto interesse.
13) Il personale sanitario, per quanto di competenza, è invitato a
far rispettare le norme enunciate per il buon andamento del reparto ed il benessere
del cittadino malato.
14) Il cittadino ha diritto ad una corretta informazione sull'organizzazione
della struttura sanitaria, ma è anche un suo preciso dovere informarsi
nei tempi e nelle sedi opportune.
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