Accessibilità
degli esercizi commerciali
 Assistenza Accessibilità
esercizi commerciali
Accessibilità
degli esercizi commerciali
Le Barriere Architettoniche, rappresentano gli ostacoli fisici che limitano o
il più delle volte impediscono a chiunque si trovi in situazione di svantaggio
fisico e sensoriale, di poter fruire di luoghi o spazi pubblici e privati.
Eliminare le barriere architettoniche, significa quindi rendere agevole e vivibile
lo spazio urbano, per chiunque sia temporaneamente o permanentemente in situazione
di disabiltà fisica e sensoriale.
Nella realizzazione o ristrutturazione di un edificio le linee guida che devono
essere seguite sono volte a garantire i requisiti di: Accessibilità, Adattabilità
e Visitabilità.
- Accessibilità:
garantire a chiunque di raggiungere agevolmente un'edificio, comprese le sue singole
unità immobiliari, di poter entrare senza difficoltà e di poter
utilizzare gli spazi e le attrezzature in condizioni di sicurezza e autonomia.
- Adattabilità:
poter modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, per renderlo
completamente fruibile.
- Visitabilità:
poter accedere solo agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di
ogni unità immobiliare.
I negozi ed in genere gli esercizi commerciali vengono classificati come: "Luoghi
aperti al pubblico" e devono possedere il requisito della visitabilità.
In generale comunque i luoghi aperti al pubblico, devono avere almeno un percorso
accessibile di collegamento dalla viabilità pubblica fino all'accesso dell'edificio.
Dove previsto, deve essere riservata quota parte dei posti auto in parcheggio
o autorimessa di pertinenza dell'edificio stesso.
Gli spazi di relazione, intesi come gli ambienti, aperti al pubblico, e destinati
alle funzioni che caratterizzano quella attività, devono essere accessibili.
Se la superficie utile netta dell'unità immobiliare supera i 250 mq, deve
essere previsto almeno un servizio igienico accessibile. Infine nei casi di interventi
in edifici privati aperti al pubblico, ove si presenti un'effettiva impossibilità
per l'eliminazione delle barriere (ad esempio edifici o spazi vincolati, assenza
di spazio ecc.), deve essere garantito il requisito di visitabilità condizionata,
mediante l'apposizione, in prossimità dell'accesso, di un pulsante di chiamata
con l'apposito simbolo internazionale di accessibilità, al fine di consentire
una fruizione assistita.
Anche le sedi di attività soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio,
con un numero di dipendenti superiore a 25, devono garantire l'accessibilità
a tutti i settori e a tutti gli uffici amministrativi; avere un servizio igienico
accessibile per ogni nucleo di servizi previsto; avere le mense e gli spogliatoi,
agevolmente fruibili, così come gli arredi fissi e le attrezzature previste
per l'attività che vi si svolge.
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