Accessibilità
degli esercizi commerciali
 Assistenza Accessibilità
esercizi commerciali
La normativa vigente
Le norme da seguire per l'eliminazione delle barriere architettoniche fanno riferimento
alla legge n.13 del 1989 ed al suo regolamento d'esecuzione il D.M. n.236/89;
al D.P.R. n. 503 del 24.07.1996 e alla Legge n.104 del 1992.
Edifici, spazi e servizi pubblici rientrano principalmente nel D.P.R. n. 503,
mentre gli edifici di proprietà privata e quelli di edilizia residenziale
pubblica sostanzialmente, fanno capo all'altro provvedimento che è il D.M.
n.236/89. I negozi ed i centri commerciali vengono compresi nell'edilizia pubblica
non residenziale così come i teatri, gli uffici, le sale di riunione, gli
alberghi,
i ristoranti, i locali notturni.
1. La Legge
n.13 del 1989
La legge il cui titolo è "Disposizioni
per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati", prevede che la possibiltà di fruizione deve
essere estesa a tutti gli edifici privati, residenziali e non, sia di nuova costruzione
sia in caso di ristrutturazione degli stessi.
Qualsiasi progetto perciò deve essere elaborato in modo da realizzare strutture
che siano accessibili o visitabili da tutti. Per i tecnici inadempienti possono
pertanto verificarsi conseguenze negative con risvolti anche di tipo penale.
2. Il D.M. n.236
del 1989
La legge n. 13, ha avuto dopo pochi mesi il suo regolamento di esecuzione, il
D.M.
236/89 del 14/6/1989. E' questa legge che ha fissato i concetti di: accessibilità,
adatttabilità, visitabilità. Le porte, i servizi igienici, la pavimentazione,
le scale, gli ascensori, ecc. devono avere requisiti tali da garantire la piena
fruibilità a tutti.
Ma oltre che l' eliminazione delle barriere architettoniche, questa legge prescrive
anche che tutto venga progettato in modo da ridurre tutte le fonti di disagio
e di pericolo. E' per questo che non impone un'unica soluzione ottimale per tutti
i contesti esistenti, ma riesce ad individuare precisi obblighi prestazionali
che ogni spazio costruito deve rispettare. Non si prescrive per esempio, che il
bagno debba avere sempre certe dimensioni, ma che lo stesso, comunque sia realizzato,
abbia caratteristiche tali da poter essere utilizzato agevolmente anche da una
persona con ridotta o impedita capacità motoria.
Le norme si applicano a tutti gli edifici privati, residenziali o non, ed ai relativi
spazi esterni nel caso di nuova costruzione o di ristrutturazione.
3. La Legge
n.104 del 1992
Uno degli ultimi importanti provvedimenti legislativi relativi all'eliminazione
delle barriere architettoniche è costituito dalla Legge
n.104 del 5/2/1992.
L'art. 24 integra e modifica notevolmente le prescrizioni contenute nelle precedenti
disposizioni.
Tutte le prescrizioni si riferiscono specificamente agli edifici di "proprietà
pubblica", comunque essi vengano utilizzati (per sedi di uffici, per attività
culturali, scolastiche, museali, ecc. o come residenze, alloggi di servizio, foresterie,
ecc.), oltre che a quelli di "proprietà privata" qualora siano
"aperti al pubblico", e quindi si fa riferimento anche ai negozi.
Rappresenta un notevole passo in avanti per ciò che attiene le prescrizioni
finalizzate ad agevolare l'accessibilità urbana e l'eliminazione degli
ostacoli architettonici.
In particolare al comma 7, si fa riferimento alle sanzioni:
"Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità
e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità
siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore
dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità
o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza,
sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni
a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un
periodo compreso da uno a sei mesi".
4. Il nuovo
D.P.R. n. 503 del 24.07.1996
Il D.P.R. in argomento, infine, fa propri i contenuti ed i criteri del precedente
D.M. 236/89,ma li rende non validi in assoluto per tutti, ma adattabili alle reali
esigenze delle persone con ridotte capacità motoria o sensoriale. È
importante evidenziare, quindi, che con l'entrata in vigore del nuovo D.P.R.,
per qualsiasi tipo di progettazione riguardante lo spazio costruito, aperto o
racchiuso, pubblico o privato, la normativa vigente prescrive obblighi di tipo
"prestazionale", ai quali si può far fronte anche con soluzioni
alternative, purchè siano in grado di garantire la stessa o migliore qualità
di ciò che si può ottenere solamente seguendo quanto è previsto
dalla legge.
Inoltre dopo l'emanazione della L. 104/92 (art. 24), anch'essa richiamata esplicitamente
nel D.P.R. in argomento, le norme devono applicarsi non solo nel caso di nuove
costruzioni o di "ristrutturazioni" di edifici ma ogni qualvolta che
si effettuano interventi edilizi, anche di minor entità come: manutenzione
straordinaria, restauro, opere interne, ecc.
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