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La normativa vigente


Le norme da seguire per l'eliminazione delle barriere architettoniche fanno riferimento alla legge n.13 del 1989 ed al suo regolamento d'esecuzione il D.M. n.236/89; al D.P.R. n. 503 del 24.07.1996 e alla Legge n.104 del 1992.
Edifici, spazi e servizi pubblici rientrano principalmente nel D.P.R. n. 503, mentre gli edifici di proprietà privata e quelli di edilizia residenziale pubblica sostanzialmente, fanno capo all'altro provvedimento che è il D.M. n.236/89. I negozi ed i centri commerciali vengono compresi nell'edilizia pubblica non residenziale così come i teatri, gli uffici, le sale di riunione, gli alberghi,
i ristoranti, i locali notturni.

1. La Legge n.13 del 1989
La legge il cui titolo è "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", prevede che la possibiltà di fruizione deve essere estesa a tutti gli edifici privati, residenziali e non, sia di nuova costruzione sia in caso di ristrutturazione degli stessi.
Qualsiasi progetto perciò deve essere elaborato in modo da realizzare strutture che siano accessibili o visitabili da tutti. Per i tecnici inadempienti possono pertanto verificarsi conseguenze negative con risvolti anche di tipo penale.

2. Il D.M. n.236 del 1989
La legge n. 13, ha avuto dopo pochi mesi il suo regolamento di esecuzione, il D.M. 236/89 del 14/6/1989. E' questa legge che ha fissato i concetti di: accessibilità, adatttabilità, visitabilità. Le porte, i servizi igienici, la pavimentazione, le scale, gli ascensori, ecc. devono avere requisiti tali da garantire la piena fruibilità a tutti.
Ma oltre che l' eliminazione delle barriere architettoniche, questa legge prescrive anche che tutto venga progettato in modo da ridurre tutte le fonti di disagio e di pericolo. E' per questo che non impone un'unica soluzione ottimale per tutti i contesti esistenti, ma riesce ad individuare precisi obblighi prestazionali che ogni spazio costruito deve rispettare. Non si prescrive per esempio, che il bagno debba avere sempre certe dimensioni, ma che lo stesso, comunque sia realizzato, abbia caratteristiche tali da poter essere utilizzato agevolmente anche da una persona con ridotta o impedita capacità motoria.
Le norme si applicano a tutti gli edifici privati, residenziali o non, ed ai relativi spazi esterni nel caso di nuova costruzione o di ristrutturazione.

3. La Legge n.104 del 1992
Uno degli ultimi importanti provvedimenti legislativi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche è costituito dalla Legge n.104 del 5/2/1992.
L'art. 24 integra e modifica notevolmente le prescrizioni contenute nelle precedenti disposizioni.
Tutte le prescrizioni si riferiscono specificamente agli edifici di "proprietà pubblica", comunque essi vengano utilizzati (per sedi di uffici, per attività culturali, scolastiche, museali, ecc. o come residenze, alloggi di servizio, foresterie, ecc.), oltre che a quelli di "proprietà privata" qualora siano "aperti al pubblico", e quindi si fa riferimento anche ai negozi.
Rappresenta un notevole passo in avanti per ciò che attiene le prescrizioni finalizzate ad agevolare l'accessibilità urbana e l'eliminazione degli ostacoli architettonici.
In particolare al comma 7, si fa riferimento alle sanzioni:
"Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi".

4. Il nuovo D.P.R. n. 503 del 24.07.1996
Il D.P.R. in argomento, infine, fa propri i contenuti ed i criteri del precedente D.M. 236/89,ma li rende non validi in assoluto per tutti, ma adattabili alle reali esigenze delle persone con ridotte capacità motoria o sensoriale. È importante evidenziare, quindi, che con l'entrata in vigore del nuovo D.P.R., per qualsiasi tipo di progettazione riguardante lo spazio costruito, aperto o racchiuso, pubblico o privato, la normativa vigente prescrive obblighi di tipo "prestazionale", ai quali si può far fronte anche con soluzioni alternative, purchè siano in grado di garantire la stessa o migliore qualità di ciò che si può ottenere solamente seguendo quanto è previsto dalla legge.
Inoltre dopo l'emanazione della L. 104/92 (art. 24), anch'essa richiamata esplicitamente nel D.P.R. in argomento, le norme devono applicarsi non solo nel caso di nuove costruzioni o di "ristrutturazioni" di edifici ma ogni qualvolta che si effettuano interventi edilizi, anche di minor entità come: manutenzione straordinaria, restauro, opere interne, ecc.



     
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