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Abbattimento barriere
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 Argomento corrente Agevolazioni sull'IVA
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Agevolazioni  sull’IVA
Il D.P.R. 633/72, come modificato dalla legge 427/93, in relazione agli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, prevede la possibilità di godere di un’agevolazione riguardante l’IVA. Infatti, le comuni spese di progettazione e manodopera legate a tali interventi sono soggette ad un’aliquota agevolata del 4% anziché del 20%.
Da notare che è escluso da questa agevolazione l’acquisto di tutti i materiali e i prodotti finiti usati per la realizzazione di queste opere.

Attenzione: possono usufruire dell’agevolazione non solo i disabili ma anche i loro familiari o altri soggetti, in quanto l’applicazione dell’aliquota del 4% non è legata alla effettiva presenza, nell’unità immobiliare o nello stabile, di un disabile.

Nel contratto o relativa fattura deve, però, essere specificato che i lavori sono finalizzati all’abbattimento di barriere architettoniche e nelle fatture va citato il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II che recita: "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4% ...... prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche"

Va inoltre ricordato che anche l’acquisto del servo scala o di qualsiasi altro mezzo necessario a superare le barriere architettoniche, alla deambulazione e al sollevamento di un disabile, è soggetto all’Iva agevolata del 4% a patto che a richiederli siano il disabile o il  familiare che lo ha fiscalmente a carico.


     
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