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Abbattimento barriere
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 Freccia avanti  Abbattimento delle barriere architettoniche
 Argomento corrente Detraibilita' delle spese
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Detraibilità delle spese:
Per quanto riguarda le spese necessarie all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, ci sono diversi tipi di detrazioni sia in termini di percentuali di spesa detraibile, sia in termini di tipologia di intervento ammesso alla detrazione.


Detrazione del 36%

Le ultime 2 leggi finanziarie, cioè quella del 2000 (Legge 488/1999 - art.6, comma 15) e quella del 2001 (Legge 388/2000 - art.2, comma 2), hanno apportato diverse variazioni all'art.1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ("Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica") che prevedeva la possibilità di detrarre il 41% delle spese sostenute per diversi tipi di opere edilizie, compreso l’abbattimento delle barriere architettoniche. Dall’anno 2000 la percentuale detraibile è scesa al 36%, percentuale che si detrae dall’IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi. La detrazione si effettua dall’imposta lorda. La spesa complessiva non deve superare i 150 milioni e la somma da detrarre deve essere suddivisa in 5 rate di pari prezzo annuali, ognuna delle quali non può comunque essere superiore all’imposta lorda del rispettivo anno. Si può scegliere, se si vuole, di ripartire la quota in 10 quote annuale di pari importo anziché in cinque.

La legge finanziaria 2001 ha ampliato le tipologie di spese sulle quali calcolare la detrazione.

Sullo stesso argomento si è espresso il Ministero delle Finanze con la circolare 13/E del 6 febbraio 2001 rispondendo ad alcuni quesiti che i contribuenti avevano posto, proprio su queste nuove disposizioni.

Alla luce di queste novità si specifica che:
gli interventi  possono essere fatti sia nelle singole unità immobiliari, sia nelle parti comuni di edifici, per questi ultimi sono ammessi detrazioni derivanti da opere di manutenzione ordinaria e straordinaria quindi: restauri, risanamento conservativo e ristrutturazione. Mentre nelle singole unità sono ammessi alla detrazione solo interventi di manutenzione straordinaria.

La novità e l’agevolazione dell’ultima finanziaria e che i benefici non riguardano solo l’istallazione di ascensori e montacarichi, ma anche la “realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104” (comma 1, art.1, L. 449/97 come modificato dal comma 2, art.2, legge 388/00).

Da notare che si possono detrarre solo le spese dalle opere svolte e non del singolo mezzo che viene comprato, anche se esso serve all’autonomia della persona all’interno dell’abitazione, quindi strumenti tecnologici o di robotica, come telefoni particolari, computer, ecc., non sono assoggettabili alla detrazione del 36% ma a quella del 19%, esposta più avanti.

Da precisare che nel fare gli interventi edilizi, deve essere rispettata la normativa tecnica riguardante l’abbattimento delle barriere architettoniche, pena la non detraibilità della spesa. In caso contrario le spese sono detraibili solo se le stesse opere possono essere considerate manutenzione, ordinaria o straordinaria che sia.  (Circolare 13/E/2001)

La circolare non specifica se la detrazione del 36% è usufruibile da parte di qualsiasi contribuente, come precedentemente avveniva, o solo da parte di persone con handicap e loro familiari, se fiscalmente a carico di questi ultimi. Il dubbio viene alla luce del fatto che la nuova formulazione dell’articolo 1 della L.449/97 specifica che l’abbattimento delle barriere deve agevolare la deambulazione di soggetti con handicap grave, condizione prima non prevista. La questione, a rigor di logica, non si pone se si tratta di lavori effettuati su parti comuni di un edificio.

Inoltre, è da precisare che il diritto alla detrazione spetta a chiunque abbia un diritto reale sull’immobile e si assuma le spese della ristrutturazione, quindi anche chi possiede l’uso, o l’usufrutto di un appartamento  o colui che lo ha in locazione, può godere degli sgravi di cui stiamo parlando. In questo caso è necessario una dichiarazione scritta da parte del proprietari in cui dichiari di accettare l’esecuzione dei lavori nel proprio appartamento.


Per godere di tale detrazione si deve seguire una determinata prassi burocratica:

-  prima di cominciare i lavoro, si deve inviare al Centro dei servizi delle imposte dirette e indirette una comunicazione redatta    su un modulo specifico, in cui indicare la data dell’inizio dei lavori,  altri dati inerenti l’immobile, la concessione edilizia, se    prevista, e  il pagamento dell’ICI;

-   le fatture e le ricevute fiscali delle le spese sostenute devono essere conservate a lungo;

-   il pagamento delle fatture e delle ricevute deve avvenire obbligatoriamente tramite bonifico bancario in cui devono essere    specificati: la causale, il codice fiscale di tutti coloro che sono interessati alla detrazione e la partita IVA o il codice fiscale del    beneficiario del pagamento.

In alcuni casi particolari è prevista anche una preventiva comunicazione alla ASL competente per territorio

In aggiunta a tutto questo, qualora le spese superino i cento milioni, alla fine delle opere edilizie ci si deve fare rilasciare una dichiarazione di esecuzione dei lavori da chi li ha effettuati. Tale dichiarazione va trasmessa sempre al Centro dei servizi delle imposte dirette e indirette prima che scada il termine per la dichiarazione dei redditi.

Se i lavori vengono effettuati su parti comuni di edifici, alla comunicazione di cui sopra, deve essere allegata la fotocopia del verbale d’assemblea condominiale e la tabella dei millesimi per la divisione della spesa.

Un’ultima precisazione: se per l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati si riceve un contributo, comunale o regionale che sia, dalle relative spese si deve detrarre tale contributo prima di applicarvi il 36% da detrarre.



Detrazione del 19%

In alternativa della detrazione del 36% sopra esposta, prima era possibile, per determinate categorie d’invalidi (civili, del lavoro, di guerra, ecc.) e per i soggetti portatori di handicap secondo l’art. 3 della L. 104/92, essere ammessi ad una analoga detrazione ma del 19% e solamente per 2 tipi di intervento edilizio:
- l’adattamento dell’ascensore per consentirne l’accesso ad una carrozzella;

- l’abbattimento di barriere architettoniche  attraverso la costruzione di rampe esterne e interne all’abitazione.

La circolare 13/E/2001, ha invece specificato che anche questi interventi strutturali rientrano nelle opere per cui si può godere della detrazione del 36% e che quella del 19% è invece prevista soltanto per le spese sostenute per acquistare i mezzi necessari alla deambulazione, all’accompagnamento e sollevamento di una persona disabile.

Nonostante tale precisazione, in una guida curata dal Ministero delle Finanze, intitolata “Le agevolazioni fiscali per i disabili”, e scaricabile dal sito www.finanze.it, si legge che la detrazione del 19% per le opere edili di cui sopra, si può avere solo su una eventuale parte eccedente il massimo di spesa assoggettabile al 36%, cioè  150 milioni.

Questa agevolazione, ove concessa, comporta comunque minori vincoli rispetto a quella del 36%, in quanto il pagamento dei lavori non deve avvenire obbligatoriamente tramite bonifico bancario e la quota da detrarre non deve essere divisa in quote annuali.
E’ necessario che il disabile sia fornito di un certificato d’invalidità (civile, di lavoro, di guerra) o del certificato di handicap, comunque rilasciato da una competente commissione pubblica e che conservi i documenti fiscali (fatture, ricevute, quietanze) relativi alle spese sostenute in modo da mostrarle nel momento della dichiarazione dei redditi.

     
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