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Abbattimento
barriere
 Assistenza Abbattimento
barriere
Detraibilità
delle spese:
Per
quanto riguarda le spese necessarie all’abbattimento delle barriere
architettoniche negli edifici privati, ci sono diversi tipi
di detrazioni sia in termini di percentuali di spesa detraibile,
sia in termini di tipologia di intervento ammesso alla detrazione.
Detrazione del 36%
Le ultime 2 leggi finanziarie, cioè quella del 2000 (Legge 488/1999
- art.6,
comma 15) e quella del 2001 (Legge 388/2000 - art.2,
comma 2), hanno apportato diverse variazioni all'art.1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ("Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica") che prevedeva
la possibilità di detrarre il 41% delle spese sostenute per
diversi tipi di opere edilizie, compreso l’abbattimento delle
barriere architettoniche. Dall’anno 2000 la percentuale detraibile
è scesa al 36%, percentuale che si detrae dall’IRPEF in sede
di dichiarazione dei redditi. La detrazione si effettua dall’imposta
lorda. La spesa complessiva non deve superare i 150 milioni
e la somma da detrarre deve essere suddivisa in 5 rate di pari
prezzo annuali, ognuna delle quali non può comunque essere superiore
all’imposta lorda del rispettivo anno. Si può scegliere, se
si vuole, di ripartire la quota in 10 quote annuale di pari
importo anziché in cinque.
La legge finanziaria 2001 ha ampliato le tipologie di spese
sulle quali calcolare la detrazione.
Sullo stesso argomento si è espresso il Ministero
delle Finanze con la circolare 13/E del 6 febbraio 2001
rispondendo ad alcuni quesiti che i contribuenti avevano posto,
proprio su queste nuove disposizioni.
Alla luce di queste novità si specifica che:
gli interventi possono essere fatti sia nelle singole unità
immobiliari, sia nelle parti comuni di edifici, per questi ultimi
sono ammessi detrazioni derivanti da opere di manutenzione ordinaria
e straordinaria quindi: restauri, risanamento conservativo e
ristrutturazione. Mentre nelle singole unità sono ammessi
alla detrazione solo interventi di manutenzione straordinaria.
La novità e l’agevolazione dell’ultima finanziaria e che i benefici
non riguardano solo l’istallazione di ascensori e montacarichi,
ma anche la “realizzazione di ogni strumento che, attraverso
la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia
più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna
all’abitazione per le persone portatrici di handicap
in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104” (comma
1, art.1, L. 449/97 come modificato dal comma
2, art.2, legge 388/00).
Da notare che si possono detrarre solo le spese dalle opere
svolte e non del singolo mezzo che viene comprato, anche se
esso serve all’autonomia della persona all’interno dell’abitazione,
quindi strumenti tecnologici o di robotica, come telefoni particolari,
computer, ecc., non sono assoggettabili alla detrazione del
36% ma a quella del 19%, esposta più avanti.
Da precisare che nel fare gli interventi edilizi, deve essere
rispettata la normativa tecnica riguardante l’abbattimento delle
barriere architettoniche, pena la non detraibilità della spesa.
In caso contrario le spese sono detraibili solo se le stesse
opere possono essere considerate manutenzione, ordinaria o straordinaria
che sia. (Circolare
13/E/2001)
La circolare non specifica se la detrazione del 36% è usufruibile
da parte di qualsiasi contribuente, come precedentemente avveniva,
o solo da parte di persone con handicap e loro familiari, se
fiscalmente a carico di questi ultimi. Il dubbio viene alla
luce del fatto che la nuova formulazione dell’articolo
1 della L.449/97 specifica che l’abbattimento delle barriere
deve agevolare la deambulazione di soggetti con handicap grave,
condizione prima non prevista. La questione, a rigor di logica,
non si pone se si tratta di lavori effettuati su parti comuni
di un edificio.
Inoltre, è da precisare che il diritto alla detrazione spetta
a chiunque abbia un diritto reale sull’immobile e si assuma
le spese della ristrutturazione, quindi anche chi possiede l’uso,
o l’usufrutto di un appartamento o colui che lo ha in locazione,
può godere degli sgravi di cui stiamo parlando. In questo
caso è necessario una dichiarazione scritta da parte del proprietari
in cui dichiari di accettare l’esecuzione dei lavori nel proprio
appartamento.
Per godere di tale detrazione si deve seguire una determinata
prassi burocratica:
- prima di cominciare i lavoro,
si deve inviare al Centro dei servizi delle imposte dirette
e indirette una comunicazione redatta su un
modulo specifico, in cui indicare la data dell’inizio dei lavori,
altri dati inerenti l’immobile, la concessione edilizia, se
prevista, e il pagamento dell’ICI;
- le fatture e le
ricevute fiscali delle le spese sostenute devono essere conservate
a lungo;
- il pagamento delle
fatture e delle ricevute deve avvenire obbligatoriamente tramite
bonifico bancario in cui devono essere specificati:
la causale, il codice fiscale di tutti coloro che sono interessati
alla detrazione e la partita IVA o il codice fiscale del beneficiario
del pagamento.
In alcuni casi particolari è prevista anche una preventiva comunicazione
alla ASL competente per territorio
In aggiunta a tutto questo, qualora le spese superino i cento
milioni, alla fine delle opere edilizie ci si deve fare rilasciare
una dichiarazione di esecuzione dei lavori da chi li ha effettuati.
Tale dichiarazione va trasmessa sempre al Centro dei servizi
delle imposte dirette e indirette prima che scada il termine
per la dichiarazione dei redditi.
Se i lavori vengono effettuati su parti comuni di edifici, alla
comunicazione di cui sopra, deve essere allegata la fotocopia
del verbale d’assemblea condominiale e la tabella dei millesimi
per la divisione della spesa.
Un’ultima precisazione: se per l’abbattimento delle barriere
architettoniche in edifici privati si riceve un contributo,
comunale o regionale che sia, dalle relative spese si deve detrarre
tale contributo prima di applicarvi il 36% da detrarre.
Detrazione del 19%
In alternativa della detrazione del 36% sopra esposta, prima
era possibile, per determinate categorie d’invalidi (civili,
del lavoro, di guerra, ecc.) e per i soggetti portatori di handicap
secondo l’art.
3 della L. 104/92, essere ammessi ad una analoga detrazione
ma del 19% e solamente per 2 tipi di intervento edilizio:
- l’adattamento dell’ascensore per consentirne l’accesso
ad una carrozzella;
- l’abbattimento di barriere architettoniche attraverso
la costruzione di rampe esterne e interne all’abitazione.
La circolare
13/E/2001, ha invece specificato che anche questi interventi
strutturali rientrano nelle opere per cui si può godere della
detrazione del 36% e che quella del 19% è invece prevista soltanto
per le spese sostenute per acquistare i mezzi necessari alla
deambulazione, all’accompagnamento e sollevamento di
una persona disabile.
Nonostante tale precisazione, in una guida curata dal
Ministero delle Finanze, intitolata “Le agevolazioni fiscali
per i disabili”, e scaricabile dal sito www.finanze.it,
si legge che la detrazione del 19% per le opere edili di cui
sopra, si può avere solo su una eventuale parte eccedente il
massimo di spesa assoggettabile al 36%, cioè 150 milioni.
Questa agevolazione, ove concessa, comporta comunque minori
vincoli rispetto a quella del 36%, in quanto il pagamento dei
lavori non deve avvenire obbligatoriamente tramite bonifico
bancario e la quota da detrarre non deve essere divisa in quote
annuali.
E’ necessario che il disabile sia fornito di un certificato
d’invalidità (civile, di lavoro, di guerra) o del certificato
di handicap, comunque rilasciato da una competente commissione
pubblica e che conservi i documenti fiscali (fatture, ricevute,
quietanze) relativi alle spese sostenute in modo da mostrarle
nel momento della dichiarazione dei redditi.
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