Esenzione
ticket
 Assistenza Esenzione
ticket
Il
ticket
Il ticket è sempre stato definito come una forma di
partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria dello stato,
nel senso che riguarda le prestazioni che sono erogate dal
Servizio Sanitario Nazionale stesso o da centri privati convenzionati.
La Legge Finanziaria del 2001 (Legge 23 dicembre 2000, n.
388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato" artt.
84-85), ha abolito i ticket sui farmaci e sugli esami
diagnostici necessari per la prevenzione di alcuni tumori
(soltanto se il soggetto presenta alcune caratteristiche,
quali l'età o particolari patologie, può godere
dell'esenzione per questo tipo di esami), in dettaglio è
possibile eseguire in esenzione i seguenti accertamenti:
-
mammografia, ogni due anni, per donne di età compresa
fra 45 e 69 anni
- pap-test,
ogni tre anni, per le donne di età compresa fra 25
e 65 anni
- colonscopia,
ogni cinque anni, per i cittadini di età superiore
ai 45 anni
- gli
accertamenti diagnostici e strumentali specifici per patologie
neoplastiche nell'età giovanile in soggetti a rischio
di età inferiore ai 45 anni
- elettrocardiogrammi,
per la prevenzione delle malattie cardiovascolari
I
cittadini che non rientrano in alcuna delle categorie sopra
indicate, per fruire delle prestazioni di assistenza specialistica,
sono tenuti al pagamento del ticket secondo quanto previsto
dal nomenclatore tariffario regionale, con il limite massimo
di euro 36,15 (lire 70.000) per ricetta; questo stesso limite
verrà via, via, ridotto nel corso del 2003 a euro 11,88
(lire 23.000).
Il ticket dunque si continua a pagare sulle prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio e sulle altre prestazioni
specialistiche e sulle prestazioni di assistenza riabilitativa
extraospedaliera erogate in regime domiciliare, ambulatoriale,
semiresidenziale e residenziale e sulle cure termali, ma è
previsto, sempre che le cose rimangano così, la graduale
eliminazione anche di alcune di queste quote a carico dei
pazienti, mentre l'abolizione totale del ticket è rinviata
al 2004.
La
classificazione dei farmaci prevede, solo due classi: A e
C, cioè mutuabili e non mutuabili.
Per la regione Sicilia, in base alla "Legge Finanziaria
Regionale 26-marzo-2002,n.2,comma 1,art.9":
-
per i farmaci in classe A, è dovuta una partecipazione
al costo, pari a euro 1,55 per ricetta, per prescrizione
di una confezione, ed una partecipazione al costo, pari
a euro 3,10 per ricetta, per prescrizioni di più
confezioni
- i
farmaci in classe C, sono a totale carico dell'assistito
Inoltre
dal 1° luglio 2001 per i farmaci non più coperti
da brevetto (i cosiddetti "farmaci generici"), si
paga la differenza fra il prezzo del farmaco prescritto ed
il prezzo più basso fra i farmaci corrispondenti, per
composizione, a quello prescritto. In sostanza il Servizio
Sanitario Nazionale, se sono disponibili due farmaci con lo
stesso principio attivo, ma con un prezzo diverso, concede
gratuitamente solo quello meno costoso. Se il cittadino sceglie
invece quello più costoso, pagherà la differenza.
Esenzione
ticket
Attualmente
è comunque possibile ottenere l'esenzione dal pagamento
del ticket per particolari motivi e/o in particolari momenti
della vita (gravidanza) e/o solo per alcune prestazioni.
In dettaglio l'esenzione si può ottenere per:
1. invaliditā
2. patologia
3. maternità
4. etā e/o reddito
|