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Riconoscimento invalidità civile
 Freccia avanti  Freccia avanti   Assistenza   Freccia avanti   Riconoscimento invalidità civile

 Freccia avanti  Procedimento per l'accertamento sanitario delle minorazioni civili
Accertamento e riconoscimento (o aggravamento) dell'invalidità civile (con o senza accompagnamento), dello stato di cieco civile, sordomuto e stato di handicap


 Freccia avanti  Fase Prima Modalità di presentazione delle domande e relative documentazioni
 Freccia avanti  Fase Seconda Accertamenti Sanitari
 Freccia avanti  Fase Terza Adempimenti della Commissione Medica Periferica (CMP)
 Freccia avanti  Fase Quarta Notifica del Verbale di Visita - Eventuali ricorsi
 Argomento corrente  Fase Quinta Adempimenti della Prefettura


La Prefettura, ricevuta la documentazione inviata dalla Commissione medica della ASL o da quella periferica per le pensioni di guerra (nel caso in cui quest’ultima abbia svolto ulteriori accertamenti) verifica la regolarità della documentazione che dà titolo alle previste provvidenze economiche e invita l’interessato a produrre diversi documenti in relazioni alle stesse.
Tra questi possono essere richiesti:
  1. Fotocopia del codice fiscale del minorato;
  2. Gli uniti modelli (All. A e All. B) ed eventualmente la delega per la riscossione delle provvidenze economiche (All. C) debitamente compilati e con firma autenticata, nelle forme di legge, su ciascun modello;
  3. Soltanto per gli invalidi civili parziali (74%-99%) al di sotto  del 65º anno di età:
    • a )  certificato di iscrizione nelle liste speciali di collocamento esistenti presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro o certificato di incollocabilità;
    • b )  l’unito modello (All. D) debitamente compilato e con sottoscrizione autenticata.

Modelli allegati:

A –
Dichiarazione di responsabilità circa la propria situazione reddituale;
B – Dichiarazione sostitutiva di domicilio, residenza, nascita
C – Delega autenticata per riscuotere i benefici economici per gli invalidi civili al 100% e/o con  accompagnamento;
D – Dichiarazione dello stato occupazionale o non, e l’avvenuta iscrizione alle liste del collocamento per le categorie protette con allegata certificazione di iscrizione (a cura solo degli invalidi civili parziali che hanno l’obbligo di iscriversi alle liste di collocamento e di età compresa tra i 18 e i 65 anni). Se il soggetto è stato dichiarato incollocabile, si deve allegare il certificato di incollocabilità e l’allegato D si deve compilare solo parzialmente.

Per Palermo e provincia i documenti di cui sopra dovranno pervenire  esclusivamente per posta, facendo riferimento alla data ed al protocollo della presente, al seguente indirizzo:

Prefettura di Palermo
2º Settore - IV^ Sezione
Ufficio Assistenza Economica Categorie Protette
Via Cavour, 6 – 90133 – PALERMO

Si informa che non appena perverrà, la predetta documentazione sarà esaminata la sussistenza la sussistenza dei presupposti necessari all’ottenimento delle provvidenze economiche. In caso favorevole verrà emesso il decreto prefettizio concessivo delle provvidenze economiche; nel caso contrario, motivato provvedimento di diniego.

Si precisa, altresì, che nel caso in cui venga disposta la concessione delle provvidenze economiche i dati relativi al minorato verranno trasmessi, attraverso una procedura meccanizzata, al Centro Elettronico del Ministero dell’Interno il quale successivamente farà pervenire – nel primo bimestre successivo utile – i libretti per la riscossione e i mandati di pagamento.

Per il ritiro del libretto, da esibire poi all’Ufficio Postale dove di volta in volta sarà esigibile il mandato di pagamento bimestrale, la S.V. verrà appositamente informata mediante invito a presentarsi presso gli Uffici del Comune di residenza.

Nel precisare che ogni ulteriore comunicazione potrà essere acquisita direttamente agli sportelli di questa Prefettura – Sezione staccata di Via Archimede, 188 – nei giorni di lunedì e mercoledì (orario di ricevimento ore 9,00 – 12,30), si informa che il delineato procedimento si concluderà, ai sensi dell’Art. 2, 2º comma, della Legge n.241, entro i 180 giorni dalla ricezione della intera documentazione.

N.B.
-  Per il ritiro del libretto di pensione, nel momento in cui si è convocati dal proprio comune di appartenenza, si devono consegnare il certificato di residenza e 4 fotografie
-  L’ente erogatore delle provvidenze economiche è l’INPS




     
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