|
|
La
NewsLetter di
Senzabarriere.net
|
Gratis!
Iscriviti alla NewsLetter di Senzabarriere.net
se vuoi essere aggiornato costantemente su tutte
le novità presenti sul Sito !
|
Collabora
con
Senzabarriere.net
|
Se
ti piace la nostra iniziativa, se anche tu vuoi
provare a costruire una città senza barriere
collabora con noi !
Senzabarriere.net è lieta di accogliere idee,
suggerimenti e contributi dai suoi utenti, scrivi
a:
collabora@senzabarriere.net
|
|
|
|
 |
Università
 Lavoro Istruzione
e Formazione Professionale Università
Diverse leggi e svariati decreti si sono susseguiti negli anni
per garantire agli studenti con handicap l'inserimento nelle
Università.
Già nel 1992 legge104 dall'art.12 al 16 sanciva questo
principio. Tali articoli, come modificati dalla legge 28 gennaio
1999 n.17, garantiscono sussidi tecnici e didattici specifici.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile
1994 "uniformità di trattamento sul diritto agli
studi universitari ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre
1991, n. 390." prevede che gli studenti portatori di handicap
con un invalidità pari o superiore al sessantasei per
cento siano totalmente esonerati dalle tasse d'iscrizione e
dai contributi universitari.
Un altro aspetto del decreto riguarda la concessione delle borse
di studio, queste possono essere incrementate nell' importo
nel caso di studenti portatori di handicap, al fine di consentire
loro l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti
quegli interventi che agevolano l'utilizzo dell'attività
didattica e lo studio.
Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001 "uniformità di trattamento sul diritto
agli studi universitari, a norma dell'articolo 4 della legge
2 dicembre 1991, n.390." (Art.8,3,14 e 15) prevede che
le università esonerino totalmente dalla tassa d'iscrizione
e dai contributi universitari gli studenti portatori di handicap
con un invalidità pari o superiore al sessantasei per
cento. Gli studenti che intendono ricongiungere la loro carriera
dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni
accademici, sono tenuti al pagamento di un quota fissa per ciascun
anno stabilita dalle Università. Le Regioni, le Provincie
autonome e le università forniscono agli studenti in
situazioni di handicap a secondo della diversa disabilità
strumentazioni ausiliarie adatte a ridurre l'handicap, e ad
aiutare secondo le diverse condizioni economiche, e consentire
l'utilizzo di protesi e supporti, in modo da garantire che la
singola persona con disabilità non debba subire condizionamenti
da parte dei singoli assistenti o enti.
Rispetto al primo decreto, ora si parla di semestralità.
Specificatamente la durata di concessione dei benefici per gli
studenti con invalidità ora è di nove semestri
per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea
specialistica e di quindici semestri per i corsi di laurea specialistica
a ciclo unico.
Gli studenti invalidi iscritti alle istituzioni per la formazione
artistica e musicale sono esonerati dal pagamento dalla tassa
d'iscrizione e di frequenza.
|
|