Legge n° 153
del 30/04/69
Art. 26
Ai cittadini italiani,
residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni,
che non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile
e - se coniugati - il cui coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta
complementare sui redditi, è corrisposta, a domanda, una pensione sociale
non reversibile di lire 156.000 annue da ripartire in 13 rate mensili
di lire 12.000 ciascuna, a condizione che non abbiano titolo a rendite
o prestazioni economiche previdenziali, con esclusione degli assegni familiari,
od assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra, con l'esclusione
dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18
e precedenti, erogate, con carattere di continuità, dallo Stato, da altri
enti pubblici o da Paesi esteri e che, comunque, non siano titolari di
redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a lire 156.000
annue. Da calcolo dei redditi è escluso il reddito dominicale della casa
di abitazione. La 13a rata è corrisposta con la rata di dicembre ed è
frazionabile. Le persone di cui al primo comma che percepiscono le rendite
o le prestazioni o i redditi, ivi previsti, ma di importo inferiore a
lire 156.000 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura
corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.
Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione
sociale risulti di importo inferiore a lire 3.500 mensili, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle
condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata
nel comma successivo. La pensione è posta a carico del Fondo sociale,
nel cui seno è costituita apposita gestione autonoma, ed è corrisposta,
con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle
condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata
nel comma successivo. La domanda per ottenere la pensione, corredata dal
certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese,
dagli uffici finanziari, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente
su apposito modulo, dalle quali risulti l'esistenza dei prescritti requisiti,
è presentata alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il comune di
residenza dell'interessato. La pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né
sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti
di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione
della presente legge, la pensione decorre dal 1° maggio 1969 o dal mese
successivo a quello di compimento dell'età, qualora quest'ultima ipotesi
si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della presente
legge. Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sè o ad
altri la liquidazione della pensione non spettante è tenuto a versare
una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento
è devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione è comminata dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali.
Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale concernenti la concessione della pensione, nonché
per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente
e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano
le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge
4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.
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