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| Legislazione | |||||||
| Legge 28 marzo 1968,
n. 406 1. Ai ciechi
assoluti che hanno titolo alla pensione non riversibile ai sensi della
legge 10 febbraio 1962, n. 66, è corrisposta
dall'Opera nazionale per i ciechi civili (NOTA), ad integrazione della
pensione stessa, un'indennità di accompagnamento nella misura di lire
10.000 mensili. (NOTA) Dal 1970 l'Opera nazionale per i ciechi civili è stata sostituita dall'Unione Italiana Ciechi secondo quanto previsto dalla legge 27 maggio 1970, n. 382 2. Nei confronti
dei ciechi assoluti che alla data del 1° gennaio 1968 sono titolari della
pensione non riversibile, l'indennità di accompagnamento decorre da tale
data. 3. L'indennità di accompagnamento è concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili. A tali fini, l'interessato deve produrre all'opera una dichiarazione resa dinanzi al segretario comunale del comune di residenza, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti se fruisca o meno dei trattamenti previsti dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge ed il relativo importo. Per le concessioni disposte, l'opera ha facoltà di effettuare in ogni tempo accertamenti sulla sussistenza delle condizioni per il godimento dell'indennità. 4. All'onere
di lire 2.500.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge
si provvede mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968. |
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