Legge 10 febbraio
1962, n. 66
"Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili"
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7.
Ogni cittadino affetto da cecitą congenita o contratta in seguito a cause
che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o in servizio, ha diritto,
in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione,
ad una pensione non riversibile qualora versi in stato di bisogno.
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19. L'Opera continuerą
la corresponsione in favore dei minorati, con residuo visivo superiore
ad un ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con
eventuale correzione, dell'assegno di cui siano in godimento, nell'ammontare
di lire 10.000 mensili, alle condizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32.
Sono valide le domande di concessione dell'assegno di cui al comma precedente,
presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
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