Legge. 2 aprile 1968,
n. 482
Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private
TITOLO
I
Art. 1 - (Soggetti
aventi diritto ad assunzione obbligatoria) - La presente legge disciplina
l'assunzione obbligatoria presso le aziende private e le amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali,
provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate,
nonché le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti
soggetti a vigilanza governativa, degli invalidi di guerra, militari e
civili, degli invalidi del servizio, degli invalidi del lavoro, degli
invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove
dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex-tubercolotici
e dei profughi. Non si applicano le disposizioni di cui alla presente
legge nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di età,
nonché nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa
o che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono riuscire
di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza
degli impianti.
Art. 2 - (Invalidi
di guerra e invalidi civili di guerra) - Agli effetti della presente
legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante l'effettivo
servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino
menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità
incontrate o aggravate per servizio di guerra, o comunque per fatto di
guerra. Sono considerati invalidi civili di guerra coloro che - non militari
- siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella
loro capacità lavorativa in seguito a lesioni o ad infermità incontrate
per fatto di guerra. Non si applicano le disposizioni di cui alla presente
legge nel caso di invalidi con minorazioni ascritte a) alla nona e decima
categoria della tabella A, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio
1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10
della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;
b) alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad
eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella
stessa;
c) alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ad eccezione
di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.
Art. 3 - (Invalidi
per servizio) - Agli effetti della presente legge sono considerati
invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile,
alle dipendenze dello Stato o degli Enti locali, territoriali o istituzionali,
siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella
loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate
o aggravate per causa di servizio.
Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge agli invalidi
per servizio, che si trovino nelle condizioni di cui ai punti a) e c)
del terzo comma del precedente articolo, con le eccezioni ivi citate.
Art. 4 - (Invalidi
del lavoro) - Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi
del lavoro coloro i quali, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia
professionale, abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa
non inferiore ad un terzo.
Art. 5 - (Invalidi
civili) - Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi
civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, che ne riducano
la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, compresi i
dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare,
ed esclusi gli invalidi per cause di guerra, di servizio o di lavoro ed
i sordomuti, i quali abbiano diritto al collocamento obbligatorio in virtù
di altre disposizioni della presente legge.
Art.
6 - (Privi della vista) - Agli effetti della presente legge si intendono
privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un
residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale
correzione. Ferme restando le norme di cui alle leggi 14 luglio 1957,
n. 594, e successive modificazioni e integrazioni e 21 luglio 1961, n.
686, concernenti rispettivamente l'assunzione obbligatoria dei privi della
vista nelle mansioni di centralinista telefonico o di massaggiatore o
massofisioterapista, per il collocamento obbligatorio dei privi della
vista che acquisiranno diverse qualificazioni professionali speciali si
disporrà con apposite norme. I privi della vista sono computati nel numero
degli invalidi di guerra, del lavoro, per servizio e civili, che le aziende
e le Amministrazioni sono tenute ad assumere ai sensi della presente legge,
a seconda delle cause che hanno dato origine alla cecità.
Art.
7 - (Sordomuti) - Agli effetti della presente legge si intendono sordomuti
coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento
del linguaggio. Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti
si applicano le disposizioni della presente legge, nonché gli articoli
6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Sono abrogati gli articoli 1,
2, 3, 4 e 5 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
Art. 8 - (Orfani
e vedove) - Hanno diritto al collocamento obbligatorio, a norma della
presente legge, gli orfani e le vedove di coloro che siano morti, ovvero
siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità,
che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata
ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio
o del lavoro; agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la
moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi
lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.
Art. 9 - (Aliquote
spettanti alle singole categorie di riservatari) - L'aliquota complessiva
da riservarsi da parte delle aziende private e delle pubbliche Amministrazioni
di cui al primo comma dell'art. 1 per le assunzioni di cui alla presente
legge, è ripartita tra le varie categorie di riservatari nelle misure
seguenti:
invalidi di guerra.......................................................
25%
invalidi civili di guerra................................................10%
invalidi per servizio....................................................15%
invalidi del lavoro.....................................................
15%
orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro... 15%
invalidi civili.............................................................
15%
sordomuti.................................................................
5%
La percentuale riservata ai sordomuti si applica soltanto nei confronti
delle aziende con oltre 100 dipendenti e delle pubbliche Amministrazioni
con lo stesso numero di dipendenti; nel caso di aziende e pubbliche Amministrazioni
con un numero inferiore di dipendenti e dell'Amministrazione autonoma
delle ferrovie dello Stato, la percentuale riservata ai sordomuti è attribuita
agli invalidi civili. In mancanza dei diretti beneficiari subentrano proporzionalmente
i riservatari delle altre categorie, secondo le valutazioni della commissione
provinciale per il collocamento obbligatorio.
Art. 10 - (Trattamento,
licenziamento) - A coloro che sono assunti al lavoro in forza della
presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico,
giuridico e normativo. La presente legge non implica nessuna modificazione
del trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, per servizio
e del lavoro, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'occupazione
a cui siano assunti, nonché alle vedove e agli orfani dei caduti in guerra,
per servizio e sul lavoro. Oltre che nel caso dei licenziamenti previsti
per giusta causa o giustificato motivo, i mutilati e invalidi di cui alla
presente legge possono essere licenziati quando a giudizio del collegio
medico provinciale di cui all'art. 20, sia accertata, su richiesta dell'imprenditore
o dell'invalido interessato, la perdita di ogni capacità lavorativa o
aggravamento di invalidità tale da terminare pregiudizio alla salute ed
incolumità dei compagni di lavoro, nonché alla sicurezza degli impianti.
In caso di licenziamento l'azienda o la pubblica Amministrazione è tenuta
a darne comunicazione, nel termine di 10 giorni, all'Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione per la sostituzione del lavoratore
licenziato con altro avente diritto all'assunzione obbligatoria.
TITOLO
II
Soggetti obbligati
Art. 11 - (Aziende
private) - I privati datori di lavoro, i quali abbiano complessivamente
alle loro dipendenze più di 35 lavoratori tra operai ed impiegati, ad
esclusione degli apprendisti, sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti
alle categorie indicate nel precedente titolo, per una aliquota complessiva
del 15 per cento del personale in servizio; le frazioni percentuali superiori
allo 0,50 per cento sono considerate unità. Nel limite percentuale dei
posti dovuti ai sensi del precedente comma saranno riservati ai mutilati
e invalidi almeno la metà dei posti disponibili di custodi, portieri,
magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali
di pubblico spettacolo (cinema, teatri, sale di concerti, ecc.), guardiani
di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni
analoghe. Nell'assegnazione di detti posti dovrà essere data la precedenza,
se invalidi di guerra, o per servizio, agli amputati dell'arto superiore
o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella
A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, per le altre categorie, ai
minorati in analoghe condizioni. Nell'ambito dell'aliquota complessiva
di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti
tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate
all'art. 9. Agli effetti della determinazione dell'obbligo dell'assunzione
di appartenenti a singole categorie di beneficiari, non sono computabili
tra i dipendenti del datore di lavoro gli appartenenti alle altre categorie
protette obbligatoriamente occupati, nonché, per quanto concerne le aziende
costituite in cooperative di lavoro, gli operai e impiegati che ne siano
soci.
Art. 12 - (Enti
pubblici) - Le Amministrazioni, aziende ed Enti pubblici di cui al
primo comma dell'art. 1, i quali abbiano complessivamente più di 35 dipendenti,
sono tenuti ad assumere, senza concorso e subordinatamente al verificarsi
delle vacanze, lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente
titolo, in possesso del requisito richiesto dalle vigenti disposizioni,
salvo quello della idoneità fisica, per una percentuale complessiva, rapportata
ai posti di organico o al contingente numerico nel caso di mancanza dell'organico:
a) del 15 per cento del personale operaio di ruolo o a contratto di diritto
privato, calcolato sull'intero contingente da ripartire fra le singole
categorie in relazione alla consistenza organica di ciascuna, previo accertamento
dell'idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti
all'assunzione nella prima e seconda categoria;
b) del 15 per cento del personale delle carriere esecutive o equipollenti;
c) del 40 per cento del personale ausiliario o equiparato. Le frazioni
percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità. Nell'ambito
delle aliquote complessive di cui al primo comma del presente articolo,
la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione
alle percentuali indicate all'art. 9.
Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o parificati,
gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, che abbiano
conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra
i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per
cento dei posti di organico; a parità di punteggio valgono le precedenze
stabilite dall'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
Art. 13 - (Esclusioni,
esoneri) - Le imprese di navigazione marittima ed aerea, le ferrovie
dello Stato e le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione
non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante,
all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente articolo. Per il personale
dei servizi attivi delle ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di
trasporto in concessione od esercitati da Enti pubblici locali, le assunzioni
obbligatorie in tali servizi sono limitate alle seguenti qualifiche e
percentuali:
a) manovali, cantonieri e operai, nella percentuale complessiva del 15
per cento;
b) guardie e custodi in genere delle stazioni, nella percentuale complessiva
del 20 per cento;
c) portieri e inservienti, nella percentuale complessiva del 40 per cento.
I servizi pubblici di trasporto in concessione di cui al presente articolo
si intendono su ferrovie, tranvie, linee di navigazione interna, autolinee,
filovie, funicolari e funivie. Restano ferme le limitazioni ed esclusioni
previste da norme particolari per le assunzioni obbligatorie presso l'Amministrazione
autonoma delle poste e telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per i servizi
telefonici, l'Amministrazione dei monopoli di Stato.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita
la commissione provinciale di cui all'art. 16, le aziende private che,
per speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera
percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate
dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che, in sostituzione degli
invalidi, provvedano ad assumere orfani e vedove delle varie categorie.
La mancata assunzione di orfani e vedove comporta la decadenza dell'esonero.
Le domande di esonero dovranno essere presentate agli uffici provinciali
del lavoro e della massima occupazione nella cui provincia l'azienda ha
la sua sede principale. I datori di lavoro che esercitano lavorazioni
di breve durata per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati
dal collocamento obbligatorio, rispetto al personale assunto per tali
lavorazioni.
Art. 14 - (Lavoratori
dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare)
- Le case di cura e i sanatori per tubercolotici dipendenti da enti pubblici
o privati hanno l'obbligo di assumere, in aggiunta alle aliquote previste
per i riservatari di cui alla presente legge, lavoratori dimessi da luoghi
di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare, secondo le modalità
e nella percentuale stabilita dal decreto legislativo 15 aprile 1948,
n. 538, modificato con legge 28 febbraio 1953, n. 86.
Art. 15 - (Esecutivi
e impugnative dei provvedimenti amministrativi) - Qualsiasi provvedimento,
compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzioni di personale
valido presso le pubbliche Amministrazioni non diviene esecutivo se non
sia dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo è stato emanato
tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi
ed agli altri aventi diritto con la presente legge. Ove i posti di riserva
previsti per le assunzioni senza concorso non siano stati ricoperti, anche
parzialmente, la esecutività dei provvedimenti di ammissione nei relativi
ruoli è subordinata alla contestuale attestazione che i posti ancora da
conferire sono stati accantonati in favore degli aventi diritto. I provvedimenti
di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli enti pubblici,
non conformi alle disposizioni della presente legge, possono essere impugnati
per l'annullamento tanto in via Amministrativa quanto in via giurisdizionale,
su istanza sia dei singoli invalidi e degli altri aventi diritto iscritti
come disoccupati negli elenchi di cui al successivo art. 19, che dell'Unione
nazionale mutilati per servizio, dell'Ente nazionale protezione e assistenza
sordomuti, dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra,
nonché delle opere, enti e associazioni a carattere nazionale con personalità
di diritto pubblico, cui è affidata istituzionalmente la tutela degli
invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge; può ugualmente adirsi
tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso
di diniego di assunzione .
TITOLO
III
Modalità per il collocamento
Art. 16 - (Organi
di collocamento: Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione,
Commissioni provinciali) - Il servizio del collocamento è effettuato
dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, che si
atterranno alle graduatorie e ai criteri stabiliti dalle commissioni provinciali
per il collocamento obbligatorio, di cui al successivo comma. E' istituita
in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio,
composta dal direttore dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione,
che la presiede, da un rappresentante designato da ciascuna delle opere,
enti e associazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente,
da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre datori di lavoro, designati
rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
e da un ispettore medico del lavoro. I membri effettivi e supplenti della
commissione sono nominati con decreto del Prefetto. Essi durano in carica
due anni. Le aziende private, tenute ad assumere lavoratori appartenenti
alle categorie indicate nel titolo I della presente legge, dovranno rivolgere
le richieste agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Le Amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici di cui al precedente
art. 12 hanno facoltà di scegliere e assumere direttamente i lavoratori
appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge
iscritti negli elenchi, e possono altresì decidere, in caso di esaurimento
degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili
con aspiranti appartenenti alle altre categorie, secondo un criterio proporzionale.
Le aziende private possono richiedere nominativamente i lavoratori di
concetto e il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza
e la custodia delle sedi, degli opifici, dei cantieri o comunque di beni,
nonché i qualificati e gli specializzati di cui al 3° comma lettera b)
e dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente
disponibili, negli elenchi di cui all'art. 19 della presente legge.
L'avviamento al lavoro degli invalidi di cui all'art. 2 è effettuato,
per un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dalle direzioni provinciali dell'Opera nazionale degli invalidi
di guerra in base a segnalazione degli Uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione. Trascorso il predetto termine tale avviamento
verrà effettuato dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Art. 17 - (Compiti
della Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio) -
La Commissione di cui al precedente articolo ha il compito di:
a) approvare le graduatorie per l'avviamento al lavoro degli iscritti
negli appositi elenchi di cui all'art. 19;
b) approvare l'aggiornamento trimestrale degli elenchi provinciali delle
categorie tutelate dalla presente legge;
c) decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria,
per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle
altre categorie, tenendo presente in sede di assegnazione di detti posti
nell'ambito della stessa categoria protetta i criteri di preferenze stabiliti
dall'art. 15 comma IV, della legge 29 aprile 1949, n. 264;
d) nel caso che la determinazione dei posti disponibili da assegnare alle
singole categorie presso i singoli datori di lavoro, dia luogo a frazioni
percentuali, decidere per la loro assegnazione nel limite dell'aliquota
complessiva riservata per le assunzioni obbligatorie;
e) esprimere il parere sulle domande di oblazione presentate dalle aziende
inadempienti;
f) esprimere pareri sulle richieste di esonero dalle assunzioni di invalidi,
presentate dalle aziende a norma dell'articolo 13 della presente legge
e sulla richiesta di compensazione territoriale di cui all'articolo 21
18. (Sottocommissione
centrale). - Presso la commissione centrale per l'avviamento al lavoro
e per l'assistenza ai disoccupati di cui all'articolo 1 della legge 29
aprile 1949, n. 264, è istituita una sottocommissione composta dal direttore
generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preposto
al servizio del collocamento, che la presiede, da 4 rappresentanti dei
datori di lavoro facenti parte della predetta commissione centrale, da
un rappresentante, rispettivamente, dell'Unione nazionale mutilati per
servizio, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti,
dell'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti e dei dispersi in
guerra, nonché da un rappresentante di ciascuna delle opere, enti e associazioni
a carattere nazionale, con personalità giuridica di diritto pubblico,
cui è affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove
di cui alla presente legge. La sottocommissione ha il compito di:
1) esprimere pareri di ordine organizzativo, tecnico e amministrativo
sulla disciplina del servizio del collocamento obbligatorio e sulla determinazione
dei criteri che le commissioni provinciali debbono seguire ai fini delle
precedenze nell'avviamento al lavoro dei soggetti tutelati dalla presente
legge;
2) esprimere pareri circa le autorizzazioni alle aziende aventi sedi o
stabilimenti in più province per le assunzioni e compensazioni territoriali
previste dall'articolo 21.
19.
(Elenchi). - Presso gli uffici provinciali del lavoro sono istituiti
elenchi separati per le singole categorie degli invalidi di guerra, degli
invalidi civili di guerra, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per
servizio, degli invalidi civili dei sordomuti, degli orfani e delle vedove
di caduti di guerra o del lavoro o per servizio e dei profughi che risultino
disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità
lavorative. La richiesta di iscrizione è presentata direttamente dagli
interessati o dalle associazioni, opere, enti di cui all'articolo 15,
ultimo comma, munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza
dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore, danno titolo al collocamento
obbligatorio, le attitudini lavorative e professionali del richiedente
anche in relazione all'occupazione cui aspira, e per coloro che hanno
menomazioni fisiche, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante
che l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità,
non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni
di lavoro od alla sicurezza degli impianti . Negli elenchi di cui al primo
comma del presente articolo sarà fatta particolare menzione degli amputati
dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza
e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, se
invalidi di guerra o per servizio, e delle minorazioni analoghe per le
altre categorie. La compilazione dei singoli elenchi avviene con la collaborazione,
per ciascuna delle categorie aventi diritto, dei rispettivi rappresentanti
facenti parte della commissione provinciale di cui all'articolo 16.
20. (Accertamento
sanitario). - L'invalido o il datore di lavoro che lo occupa o lo
deve occupare possono chiedere che sia accertato che la natura e il grado
dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumità
dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti. L'accertamento
sanitario di cui al precedente comma è demandato ad un collegio medico,
nominato dal prefetto, che ha sede presso l'ufficio provinciale sanitario
e composto dal medico provinciale, che lo presiede da un ispettore medico
del lavoro, da un medico in rappresentanza dei datori di lavoro e da un
medico designato dall'associazione, opera od ente, di cui all'ultimo comma
dell'articolo 15; il lavoratore può farsi assistere da un medico di fiducia.
Lo stesso collegio medico di cui al precedente comma decide, su ricorso
dell'invalido stesso, circa la compatibilità dello stato fisico del ricorrente
con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente.
Qualora il datore di lavoro, in attesa del giudizio del collegio medico,
allontani dal lavoro l'invalido già assunto ovvero si rifiuti di assumerlo,
è tenuto a corrispondere a questi le retribuzioni perdute nel caso in
cui il referto del collegio riesca favorevole all'invalido. In tale caso
il datore di lavoro è altresì tenuto ad assegnare all'invalido una occupazione
compatibile con le sue condizioni fisiche. Fermo il disposto dell'articolo
2103 del codice civile, il datore di lavoro ha facoltà di adibire l'invalido
a mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto purché compatibili
con le condizioni fisiche dell'invalido stesso. L'onere relativo è a carico
del datore di lavoro o dell'associazione di categoria del richiedente
la visita
21. (Denunce delle
aziende private). - Tutti i datori di lavoro privati soggetti alle
disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, entro il mese
di gennaio e di luglio di ciascun anno, all'ufficio provinciale del lavoro
competente per territorio un prospetto recante:
a) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro
dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere;
b) l'indicazione nominativa degli invalidi e altri aventi diritto al collocamento
obbligatorio, che si trovano alle loro dipendenze, precisando per ciascuno
il giorno di assunzione e la categoria di appartenenza. Le aziende, che
hanno la sede principale in una provincia e sedi secondarie e stabilimenti
in altre province, le quali siano soggette all'osservanza della presente
legge, dovranno fare le denunce di cui al presente articolo, distintamente
per le singole province, ai competenti uffici provinciali del lavoro,
e complessivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in ogni singola
provincia l'entità numerica dei mutilati e invalidi ed altri aventi diritto
al collocamento obbligatorio, può, dopo aver sentito le commissioni per
il collocamento obbligatorio delle singole province interessate, autorizzare,
su loro motivata e documentata richiesta, le aziende private che svolgono
attività in più di una provincia ad assumere, nella provincia o nelle
province indicate nella richiesta stessa, un numero di mutilati e invalidi
e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto, portando la
eccedenza a compenso del minor numero di minorati assunti nelle altre.
La compensazione territoriale di cui al comma precedente ha luogo di diritto
per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende pubbliche
di cui al precedente articolo 1, a carattere nazionale o aventi uffici
in più province
22. (Denunce degli
enti pubblici). - Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici
a carattere nazionale e interprovinciale soggetti a vigilanza governativa
sono tenute ad inviare alla sottocommissione di cui al precedente articolo
18, entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, un prospetto da
cui risulti il numero dei posti di organico di ciascun gruppo di personale
di ruolo e il numero del personale non di ruolo, distinto per categoria,
e, in correlazione, il numero degli invalidi e degli altri aventi diritto
al collocamento obbligatorio in servizio, corredati di un elenco nominativo
degli assunti. Gli enti pubblici locali invieranno i prospetti di cui
sopra alle commissioni per il collocamento obbligatorio della provincia,
entro la cui circoscrizione provinciale essi operano
TITOLO
IV
Sanzioni
Art. 23 - (Contravvenzioni)
- I privati datori di lavoro che non provvedono ad effettuare le denunce
nei termini prescritti dall'art. 21 sono puniti con un'ammenda da lire
5.000 a lire 50.000. I privati datori di lavoro, i quali, essendo obbligati
a norma dei precedenti articoli ad assumere invalidi o altri aventi diritto,
non ne facciano richiesta agli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione-entro giorni trenta, sono puniti, previa diffida a regolarizzare,
con un'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e
per ogni posto lavorativo della presente legge riservato e non coperto.
Contro i privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della
presente legge, per la quale non siano state previste apposite sanzioni,
si applica l'ammenda di lire 5.000 a lire 50.000. Chiunque, non avendo
diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione,
ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione sino a sei mesi,
indipendentemente dalle maggiori sanzioni del codice penale.
Art. 24 - (Definizione
delle contravvenzioni) - Le contravvenzioni previste dal precedente
articolo possono essere definite amministrativamente dal prefetto della
provincia al quale sono rimessi i verbali relativi. Il prefetto, sentito
il parere della commissione di cui all'art. 16 della presente legge, determina
con decisione definitiva, entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali,
l'ammontare della somma dovuta al contravventore, entro i limiti massimo
e minimo stabiliti, con facoltà di ridurne l'importo fino alla metà, ma
comunque non al di sotto dei limiti minimi stabiliti. Per i recidivi nelle
contravvenzioni di cui al primo comma del precedente articolo, l'ammontare
delle somme non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta
per la precedente contravvenzione, ed in tal caso non si tiene conto del
limite massimo stabilito nell'articolo medesimo. Il versamento della somma
deve essere effettuato dal contravventore entro 15 giorni dalla data di
comunicazione della decisione del prefetto, e, in mancanza, il verbale
di contravvenzione è trasmesso all'autorità giudiziaria non oltre sessanta
giorni dalla scadenza di tale termine.
Art. 25 - (Devoluzione
delle ammende) - Le ammende previste dalla presente legge, al netto
delle quote dovute agli scopritori delle contravvenzioni, saranno versate
dagli uffici del registro al Fondo per l'addestramento professionale dei
lavoratori che le assegnerà agli istituti di protesi, di rieducazione,
e di riqualificazione degli invalidi.
TITOLO
V
Norme finali e transitorie
Art. 26 - Le aliquote percentuali fissate negli articoli 11, 12 e
13, nonché quelle stabilite dall'art. 9 per la ripartizione dei posti
riservati tra gli appartenenti alle categorie tutelate dalla presente
legge, possono essere modificate con decreto del presidente della Repubblica,
su proposta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, sentito
il parere della sottocommissione di cui all'art. 18.
27.
(Profughi). - Fino alla scadenza del triennio stabilito dalla legge
9 febbraio 1968, n. 8, rimangono valide le disposizioni vigenti per l'assunzione
dei profughi.
28.
(Vigilanza). - La vigilanza per l'applicazione della presente legge
è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la
esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
29.
(Copertura finanziaria). - Alla spesa di lire 14 milioni occorrente,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 5, e della legge 5 giugno 1967, n. 417, per il funzionamento delle
commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio di cui all'art.
16 della presente legge, si provvede con riduzione di pari importo della
somma stanziata sul capitolo 1250 dello stato di previsione della spesa
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1968.
30.
(Norma transitoria). - Gli invalidi e gli altri aventi diritto, già
obbligatoriamente assunti dai pubblici e privati datori di lavoro, sono
mantenuti in servizio anche se superino il numero di unità da occupare
in base alle quote di obbligo stabilite dalla presente legge, nonché se
già assunti presso aziende con meno di 36 dipendenti.
31.
(Entrata in vigore). - La presente legge entra in vigore nel 1° giorno
del semestre successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Hanno immediata applicazione le norme concernenti la costituzione delle
commissioni provinciali e della sottocommissione di cui all'art. 18. Sono
abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.
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