Legge 30 marzo 1971,
n. 118
"Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in
favore dei mutilati ed invalidi civili."
2. (Nuove norme e soggetti aventi diritto).
Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, hanno efficacia
fino al 30 aprile 1971. A partire dal 1° maggio 1971, in favore dei mutilati
ed invalidi civili si applicano le norme di cui agli articoli seguenti.
Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi
civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche
a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie
di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti
da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente
della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni
18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni
proprie della loro età
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità
di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni
che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni
proprie della loro età.
Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio,
nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi
7. (Commissione sanitaria
provinciale: composizione).
La commissione sanitaria provinciale è composta:
- dal medico provinciale che la presiede;
- da un ispettore medico del lavoro o da altro medico scelto dal capo
dell'ispettorato provinciale del lavoro preferibilmente tra i medici previdenziali
o fra gli specialisti in medicina legale o del lavoro, ovvero tra gli
specialisti in igiene generale e speciale;
- da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi
civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.
Il medico provinciale può designare in sua sostituzione a far parte della
commissione, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio
del medico provinciale o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio
comunale di igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale
designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria
regionale.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione
del medico provinciale, da un funzionario del ruolo della carriera direttivo-amministrativa
o della carriera di concetto dei segretari dei Ministeri della sanità
o dell'interno o del lavoro e previdenza sociale o dal segretario del
comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la commissione. (NOTA)
NOTA: Il
testo del presente articolo è stato così modificao da svariate
leggi succesive
12. (Pensione di inabilità)
Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui
confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale
inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero
dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire
in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo
a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità.
Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono
quelle stabilite dall'art. 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.
La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino
in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a
carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono
di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore
alle lire 18.000 mensili, la pensione e ridotta in misura corrispondente
all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. Con la mensilità
relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di lire
18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.
In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità,
la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di
questi a percepire le quote già maturate alla data della morte.
Art 13. (Assegno mensile)
Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed
il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione
della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati
al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a
carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile
di lire 12.000 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità
previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente.
L'assegno agli invalidi di cui al precedente comma può essere revocato,
su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione,
qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro addetti
alle loro condizioni fisiche.
Art 19. (Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze
economiche)
In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12
e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo
al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture,
sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di
cui all'articolo 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153. Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle
condizioni di cui all'articolo 12 della presente legge, la differenza
di lire 6 mila, tra l'importo della pensione sociale e quello della pensione
di inabilità, viene corrisposta, con onere a carico del Ministero dell'interno
con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti. L'INPS dà comunicazione
della data di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione
sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che,
dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o dell'assegno,
salva l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma. L'INPS
sarà tenuto a rimborsare agli ECA quanto anticipato agli interessati a
titolo di pensione sociale a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo
anno di età.
26.
(Congedo per cure).
Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una
riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, può essere
concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta
giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale.
|