Legge 26 maggio 1970,
n. 381
"Aumento del contributo
ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai
sordomuti"
1.
Assegno mensile di assistenza. - A decorrere dal 1° maggio 1969 è
concesso ai sordomuti di età superiore agli anni 18 un assegno mensile
di assistenza di lire 12.000.
Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il minorato sensoriale
dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva
che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato,
purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente
da causa di guerra, di lavoro o di servizio. L'assegno è corrisposto nella
misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che
provvedono alla loro assistenza.
Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concesso un tredicesimo
assegno di lire 12.000 che è frazionabile in relazione alle mensilità
corrisposte nell'anno Importi aggiornati da provvedimenti successivi
2. Norme per la concessione.
- La concessione dell'assegno è deliberata, sempre che l'interessato non
risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi, dal
comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno
parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, due rappresentanti
dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati
con decreto del prefetto su designazione dell'ente stesso.
Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno è effettuata
dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto
dall'art. 7, D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173, e di cui sono chiamati
a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo
del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente
un funzionario in servizio presso il Commissariato del Governo, con qualifica
non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche
amministrazioni designato dal Presidente della Regione. La nomina dei
due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza
ai sordomuti, di cui al primo comma, viene effettuata dal Commissario
del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige, su designazione dell'ente
stesso.
Nella Regione della Valle d'Aosta provvede il Comitato regionale di assistenza
e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti dell'Ente nazionale
per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati dal Presidente
della Giunta regionale.
Avverso la deliberazione del comitato provinciale l'interessato può presentare,
entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero
dell'interno, che provvede previo parere di una commissione consultiva,
composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualità di
presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica
non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero
del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due
rappresentanti della categoria, designati dall'Ente nazionale per la protezione
e l'assistenza dei sordomuti. Le funzioni di segretario della commissione
sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica
non inferiore a direttore di sezione.
3. Accertamenti sanitari.
- Commissione sanitaria provinciale - Presentazione delle domande di concessione.
- L'accertamento del sordomutismo è effettuato dalla commissione sanitaria
provinciale presso l'ufficio del medico provinciale, nominata dal medico
provinciale e così composta:
dal medico provinciale,
che la presiede e che, in sua sostituzione, può designare, con funzioni
di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale
stesso o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale
di igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione
nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale
di cui all'articolo successivo;
da un medico specialista
in otorinolaringoiatria designato dal capo dell'Ispettorato provinciale
del lavoro;
da un medico designato
dalla sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza
dei sordomuti.
Le funzioni di segretario
della commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale,
da un funzionario della carriera direttiva-amministrativa del Ministero
della sanità o del Ministero dell'interno. I sordomuti, per ottenere il
riconoscimento della menomazione a tutti gli effetti giuridici e l'assegno
mensile di assistenza, debbono presentare domanda alla commissione prevista
nel primo comma
4. Ricorsi. -
Commissione sanitaria regionale. - Contro il giudizio della commissione
sanitaria provinciale l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni
dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria regionale costituita
presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione, nominata
dal Ministro per la sanità e così composta:
dal medico provinciale
che la presiede;
da un ispettore medico
del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato regionale
del lavoro;
da un medico specialista
in otorinolaringoiatria, designato dall'ordine dei medici della provincia
capoluogo di regione;
dall'ufficiale sanitario
del comune capoluogo di regione; da un medico specialista in otorinolaringoiatria
designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Le funzioni di segretario
sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa
del Ministero della sanità o del Ministero dell'interno.
La decisione della commissione
sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata entro
dieci giorni, a cura del segretario, alla competente commissione sanitaria
provinciale e notificata in via amministrativa all'interessato.
5. Tutela giurisdizionale.
- Contro i provvedimenti definitivi previsti all'articolo 2, ultimo comma,
ed all'articolo 4, ultimo comma, è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi
ai competenti organi ordinari e amministrativi.
6. Adempimenti del
segretario della commissione sanitaria provinciale. - Il segretario
della commissione sanitaria provinciale, entro tre giorni dagli accertamenti
eseguiti, trasmette alla prefettura le domande e i referti relativi ai
sordomuti, nei cui confronti siano state accertate le condizioni del sordomutismo.
Provvede, altresì, a
trasmettere mensilmente gli elenchi dei nominativi di cui al precedente
comma all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
7. Decorrenza dell'assegno.
- L'assegno mensile di assistenza per i sordomuti che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, non fruiscono delle provvidenze previste
dalla legge 18 marzo 1968, n. 388, è corrisposto con decorrenza dal primo
giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
In caso di decesso dell'interessato, l'assegno non può essere corrisposto
agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate
8. Modalità di erogazione
dell'assegno. - Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato,
ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento dell'assegno
previsto dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari
residenti in ciascuna provincia.
Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate
in deroga al limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni.
I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a
ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento
su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai
singoli enti. Il pagamento ai beneficiari è effettuato con assegni postali
tratti sui predetti conti correnti.
9. Scadenza delle
rate. - L'assegno è pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno
dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun
anno.
Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente,
sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta,
su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare
o ai suoi aventi causa.
10.
Sordomuti ultrassessantacinquenni. - Con effetto dal 1° maggio 1969,
in sostituzione dell'assegno di cui all'articolo 1, i sordomuti, dal primo
giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di età,
sono ammessi su comunicazione delle competenti prefetture all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, al godimento della pensione sociale
a carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n.
903, e successive modificazioni e integrazioni.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale dà comunicazione della data
di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai
comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, che sospendono,
dalla stessa data, la corresponsione dell'assegno, salvo rimborso, da
parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di quanto anticipato
agli interessati dagli enti comunali di assistenza a titolo di pensione
sociale a decorrere dalla data indicata al precedente comma.
11. Disposizioni
transitorie. - L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei
sordomuti trasmette alle prefetture, in relazione alla residenza degli
interessati, gli atti concernenti i sordomuti che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, fruiscono dell'assegno mensile di cui
alla legge 18 marzo 1968, n. 388.
L'Ente trasmette, altresì, le istanze e i ricorsi non ancora definiti
alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i sordomuti di
età inferiore ai 65 anni che siano in godimento del predetto assegno,
la prefettura dispone la continuazione dei pagamenti; dispone, nel contempo,
l'attuazione del procedimento previsto dalla presente legge, ai fini della
convalida e dell'adeguamento dell'assegno. Analogamente provvede per le
istanze in corso ed i ricorsi non ancora definiti dei sordomuti di età
inferiore ai 65 anni.
Per i sordomuti di età superiore ai 65 anni, la prefettura continuerà
l'erogazione del pagamento dell'assegno in corso, sino a quando l'Istituto
nazionale della previdenza sociale non provvederà alla concessione della
pensione sociale, fatto salvo il rimborso di cui all'articolo 10.
La prefettura inoltrerà all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
ai fini della eventuale concessione della pensione sociale, le istanze
non definite ed i ricorsi pendenti dei sordomuti ultrasessantacinquenni.
12. Norme per la
revisione. - Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica,
di cui all'articolo 2, può disporre accertamenti sulla permanenza delle
condizioni di assistibilità, previste dalla presente legge, nei confronti
dei beneficiari dell'assegno, deliberando, se del caso, la revoca della
concessione.
Avverso tale provvedimento, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità
di cui agli articoli 2, 4, 5.
13. Finanziamento.
- Le somme occorrenti per la concessione dell'assegno mensile di assistenza
ai sordomuti saranno iscritte annualmente nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno.
Per far fronte all'onere dipendente dall'attuazione della presente legge
è stanziata, a decorrere dall'anno 1969, nello stato di previsione della
spesa del predetto Ministero la somma di lire 900.000.000.
Il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge
18 marzo 1968, n. 388, è elevato da lire 2.750 milioni a lire 2.850 milioni
a decorrere dall'anno 1969 ed è interamente destinato all'assolvimento
delle finalità previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n.
698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
1957, n. 826.
All'onere derivante dalle disposizioni del secondo e terzo comma del presente
articolo si provvede per l'anno 1969 a carico del fondo di cui al capitolo
3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
lo stesso anno finanziario e per l'anno 1970 con riduzione del fondo di
cui al capitolo 3523 del predetto stato di previsione della spesa per
l'anno 1970.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
14. Abrogazione.
- E' abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.
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