Legge 27 maggio 1970,
n. 382
"Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili".
1. Aumento della
pensione non riversibile. - La pensione non riversibile, di cui alla
legge 10 febbraio 1962, n. 66,
è aumentata:
da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti;
da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un residuo
visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale
correzione
2.
Ciechi ospitati in istituti di istruzione o di assistenza. - Soltanto
per coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in
istituti assistenziali a carico anche parziale di enti pubblici o che
facciano parte di comunità che provvedono al loro sostentamento, la pensione
non riversibile è ridotta nelle seguenti misure:
lire 18.000 mensili, se ciechi assoluti;
lire 14.000 mensili, se aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo
in entrambi gli occhi con eventuale correzione
3. Tredicesima mensilità.
- Ai titolari della pensione non riversibile di cui ai precedenti articoli
nonché ai titolari dell'assegno disciplinato dall'articolo 19 della legge
10 febbraio 1962, n. 66, è corrisposta, con la mensilità di dicembre
di ogni anno, una tredicesima rata di pensione o di assegno di pari importo.
Per le pensioni e gli assegni aventi decorrenza o che cessano nel corso
dell'anno la tredicesima rata di cui al comma precedente è dovuta proporzionalmente
al numero delle rate maturate nell'anno stesso.
4. Indennità di accompagnamento
ai ciechi assoluti. - A tutti i ciechi assoluti che hanno diritto
alla pensione non riversibile di cui ai precedenti articoli, l'indennità
di accompagnamento istituita con la legge
28 marzo 1968, n. 406, è corrisposta, nella misura di lire 10.000
mensili, contestualmente al provvedimento di concessione della pensione.
Per i ciechi che, al 31 dicembre 1969, siano in godimento dell'indennità
in misura ridotta, la maggiorazione è concessa con provvedimento del presidente
dell'Opera nazionale per i ciechi civili.
5. Condizioni economiche.
- La pensione non riversibile e l'indennità di accompagnamento di cui
ai precedenti articoli spettano ai ciechi civili, sempre che l'interessato
non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.
6.
Beneficiari dell'assegno a vita. - In favore dei minorati aventi residuo
visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo di entrambi
gli occhi, con eventuale correzione, l'Opera nazionale per i ciechi civili
continuerà la corresponsione dell'assegno di lire 10.000 mensili, di cui
siano in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge,
sempre che gli interessati non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta
complementare sui redditi
7. Indennità di accompagnamento
per i ciechi non aventi diritto alla pensione non riversibile. - L'indennità
di accompagnamento, nella misura di cui all'articolo 4, spetta altresì
ai ciechi assoluti di età superiore agli anni 18, non aventi diritto alla
pensione non riversibile, sempre che gli interessati non dispongano di
un reddito superiore al doppio della quota esente dall'imposta complementare.
A tali fini gli interessati debbono produrre all'Opera nazionale per i
ciechi civili istanza in carta libera, corredata da un certificato di
un medico oculista, attestante la cecità assoluta, nonché da una dichiarazione
dell'ufficio finanziario, concernente la posizione dei richiedenti agli
effetti dell'imposta complementare.
L'indennità di accompagnamento è concessa, previo l'accertamento della
cecità assoluta e delle condizioni economiche, dagli organi dell'Opera
nazionale per i ciechi civili.
Il godimento dell'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione dell'istanza.
8. Domande e ricorsi
pendenti. - Le domande ed i ricorsi per la concessione della pensione
non riversibile, presentati anteriormente al 1° gennaio 1970 e non ancora
definiti, sono esaminati per quanto riguarda le condizioni economiche
secondo le norme in vigore al 31 dicembre 1969 limitatamente al periodo
anteriore al 1° gennaio 1970 e, per il periodo successivo, presi in considerazione,
senza ulteriore impulso di parte, secondo le disposizioni della presente
legge.
9. Decentramento
del sistema di erogazione. - Il Ministero dell'interno provvede alla
corresponsione dei benefici agli aventi diritto, previo accertamento delle
condizioni previste dalla presente legge, tramite i comitati provinciali
di assistenza e beneficenza pubblica, dei quali fanno parte, limitatamente
all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'Unione
Italiana ciechi, nominati con decreto del prefetto, su designazione del
predetto ente.
Nelle province di Trento e Bolzano l'erogazione delle provvidenze di cui
alla presente legge viene effettuata dal comitato provinciale di assistenza
e beneficenza pubblica, previsto dall'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945,
n. 173, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui
ai nn. 6 e 7 dell'art. 7 del predetto D.Lgs.Lgt. n. 173, rispettivamente
un funzionario in servizio presso il Commissariato del Governo, con qualifica
non inferiore a direttore di sezione ed un medico appartenente ai ruoli
della regione designato dal presidente della regione.
La nomina di due rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, di cui al
primo comma del presente articolo, viene effettuata dal Commissario del
Governo presso la regione Trentino-Alto Adige.
Nella regione della Valle d'Aosta provvede il comitato regionale di assistenza
e beneficenza pubblica, integrato con i due rappresentanti dell'Unione
italiana ciechi nominati dal presidente della giunta regionale.
Avverso la decisione del comitato provinciale, l'interessato può presentare,
entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero
dell'interno, che provvede previo il parere di una commissione consultiva,
composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, i qualità di
presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica
non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero
del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due
rappresentanti della categoria, designati dall'Unione italiana dei ciechi.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario
del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di
sezione. In caso di nccessità, il Ministro per l'interno può procedere
alla costituzione di più commissioni consultive presiedute da funzicnari
del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto,
delegati, dal direttore generale dell'assistenza pubblica.
.............. (commi abogati dall'art. 12, D.L.
2 marzo 1974, n. 30)
10. Commissioni provinciali
sanitarie. - L'accertamento delle condizioni visive degli aspiranti
uno o più dei benefici previsti dalla presente legge è effettuato, in
ciascuna provincia, da una commissione sanitaria, nominata dal prefetto
e che ha sede presso l'ufficio provinciale sanitario.
Ove necessario, il prefetto, su richiesta del medico provinciale o della
Unione italiana dei ciechi, può nominare più commissioni le quali possono
avere sede anche in altri comuni della provincia presso l'ufficio dell'ufficiale
sanitario.
11. Composizione
delle commissioni provinciali sanitarie. - La commissione sanitaria
provinciale di cui al precedente articolo è composta dal medico provinciale,
che la presiede, da un oculista designato dal comitato provinciale di
assistenza e beneficenza pubblica e da un oculista designato dall'Unione
italiana dei ciechi. Il medico provinciale può, in sua sostituzione, designare
a far parte della commissione, con le funzioni di presidente, un funzionario
medico dell'ufficio provinciale sanitario o un ufficiale sanitario.
Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso
in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale, di cui
all'articolo successivo.
Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario
del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della
sanità ovvero da un funzionario della carriera di concetto del Ministero
della sanità, con qualifica non inferiore a segretario o equipollente.
La commissione ha il compito di accertare se li istanti sono affetti da
cecità assoluta o se sono in possesso di un residuo visivo, in uno o in
entrambi gli occhi, con eventuale correzione, espresso in decimi. Per
cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione
dell'ombra e della luce. I nominativi dei ciechi civili, nei cui confronti
sia accertata la cecità assoluta o un residuo visivo in ambo gli occhi
con eventuale correzione, non superiore ad un ventesimo, sono comunicati
alle prefetture entro tre giorni dalla data di riunione della commissione
provinciale sanitaria a cura del segretario della commissione stessa.
Entro dieci giorni dalla data della riunione di cui al precedente comma,
il segretario della commissione deve parimenti comunicare a tutti gli
istanti l'esito del controllo oculistico.
Il segretario della commissione provvede, altresì, a trasmettere trimestralmente
all'Unione italiana dei ciechi l'elenco dei nominativi dei ciechi civili
nei confronti dei quali, nello stesso periodo è stato effettuato l'accertamento
oculistico, con l'indicazione dell'esito per ciascuno di essi.
12. Commissioni regionali
sanitarie. - Contro il giudizio delle commissioni sanitarie provinciali
l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione,
alla commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio provinciale
sanitario del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale,
che la presiede, dal primario di una clinica oculistica universitaria,
preferibilmente residente in un comune della regione, e da un oculista
designato dall'Unione italiana ciechi.
Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanità
di concerto con il Ministro per l'interno. Le funzioni di segretario sono
affidate a un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa
del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a quella di consigliere
di prima classe.
La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo
e deve essere comunicata, a cura del segretario, alla competente commissione
sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal sesto, settimo
e ottavo comma del precedente articolo.
Avverso la decisione della commissione sanitaria regionale l'interessato
o l'Unione italiana dei ciechi possono proporre azione giudiziaria dinanzi
al tribunale competente .
13. Durata del mandato
delle commissioni sanitarie. ..................
Articolo abrogato dall'art. 5, L. 26 maggio 1975,
n. 165 14.
14. Presentazione
delle domande. - I cittadini che aspirano al godimento di uno o più
benefici previsti dalla presente legge debbono produrre istanza in carta
libera alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.
Alla domanda deve essere allegato un certificato di un medico oculista
con indicazione della diagnosi della infermità e dell'eventuale residuo
visivo in ciascun occhio, con relativa correzione.
15. Rilascio dei
certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte. - Ai
fini dell'accertamento delle condizioni economiche, i comitati provinciali
di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici
distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni
delle commissioni sanitarie, i certificati relativi all'eventuale iscrizione
dei nominativi degli aspiranti ad uno o più dei benefici previsti nella
presente legge, nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.
16. Modalità di erogazione.
- Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare
alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento delle pensioni e degli
altri assegni previsti dalla presente legge, in relazione al numero dei
beneficiari residenti in ciascuna provincia.
Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate
in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440 e successive modificazioni.
I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a
ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento
su conti conrenti postali vincolati per la destinazione, intestati ai
singoli enti. Il pagamento ai beneficiari è effettuato con assegni postali
tratti sui predetti conti correnti.
Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 589.
17. Decorrenza dei
benefici. - La concessione della pensione e dell'indennità di accompagnamento
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della relativa istanza.
18. Scadenza delle
rate. - Le pensioni, l'assegno vitalizio e l'indennità di accompagnamento
sono pagate in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio,
aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.
Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente,
sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta,
su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare
del diritto o ai suoi aventi causa.
19. Accertamenti
sulla permanenza dei requisiti. - Gli organi preposti alla concessione
hanno facoltà in ogni tempo di accertare la sussistenza delle condizioni
per il godimento dei benefici previsti dalla presente legge.
20. Soppressione
dell'ONCC e trasferimento del patrimonio. - L'opera nazionale per
i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto 1954, n. 632, e successive
modificazioni, è soppressa, a decorrere dal 1° gennaio 1971.
Dalla stessa data, il patrimonio ed i beni mobili in dotazione alla predetta
Opera vengono trasferiti alla Unione italiana ciechi.
21. Trasferimento
del personale dell'Opera nazionale ciechi civili. - I ruoli delle
carriere del personale dell'Opera nazionale per i ciechi civili - salvo
quanto disposto dal quarto comma del presente articolo - sono trasferiti,
come ruoli ad esaurimento e con la consistenza organica fissata nelle
allegate tabelle A, B, C, D ed E, all'Amministrazione civile dell'interno.
(NOTA)
Il servizio prestato, presso l'Opera nazionale per i ciechi civili, dal
personale appartenente ai ruoli trasferiti all'Amministrazione civile
dell'interno, è considerato, a tutti gli effetti, servizio prestato presso
lo Stato.
Salva la progressione in carica del personale appartenente a tali ruoli,
i posti di ruoli trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno, che
siano o si rendano successivamente vacanti, sono portati in aumento nei
corrispondenti ruoli e qualifiche delle carriere della predetta amministrazione.
Il personale del ruolo dei segretari regionali della carriera direttiva
dell'Opera nazionale per i ciechi civili può chiedere entro il 31 dicembre
1970 di essere inquadrato, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica
posseduta, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo ad esaurimento di
cui alla tabella A allegata alla presente legge, le cui dotazioni organiche
saranno a tale effetto aumentate di un pari numero di posti.
Il personale che non intende avvalersi della facoltà di cui al precedente
comma sarà inquadrato alle stesse condizioni nel ruolo della carriera
direttiva del personale della Unione italiana ciechi.
Il personale avventizio alle dipendenze dell'Opera nazionale per i ciechi
civili è trasferito, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica,
all'Unione italiana ciechi. Il contributo annuo a favore dell'Unione italiana
ciechi, previsto dalla legge 21 novembre 1969, n. 928, è aumentato di
un importo pari all'onere di spesa per il personale, di cui ai precedenti
commi, trasferito all'Unione stessa.
22. Trasferimento
degli stanziamenti per la concessione dei benefici. - Ai fini della
concessione della pensione, dell'indennità di accompagnamento, dell'assegno
a vita e dell'assistenza sanitaria, gli stanziamenti a disposizione dell'opera
nazionale per i ciechi civili vengono iscritti nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'interno a partire dall'esercizio 1971.
Gli stanziamenti destinati, alla data dell'entrata in vigore della presente
legge, al funzionamento dell'opera nazionale per i ciechi civili, sono
messi a disposizione, con decorrenza 1° gennaio 1971:
a) del Ministero dell'interno;
b) dell'Unione italiana ciechi; ripartiti proporzionalmente fra le amministrazioni
medesime in conformità ai maggiori oneri derivanti alle stesse dall'applicazione
del precedente articolo 21.
23. Copertura della
spesa. - Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente
legge, valutato per l'anno finanziario 1970 in 15.000 milioni di lire,
si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo
iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti
le variazioni di bilancio rese necessarie dall'applicazione della presente
legge.
24. Effetti della
legge ed abrogazioni. - I benefici assistenziali previsti dalla presente
legge hanno effetto dal 1° gennaio 1970.
Il sistema decentrato di erogazione dei benefici previsto dalla presente
legge ha inizio dal 1° gennaio 1971. Dalla stessa data le competenze dell'Opera
nazionale per i ciechi civili, di cui agli articoli 4, 6 e 7, vengono
trasterite, ai comitati di assistenza e beneficenza pubblica, integrati
secondo quanto disposto dal precedente articolo 9.
E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329. Sono altresì abrogate tutte
le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili o in contrasto
con le norme della presente legge.
N. B. Gli importi
citati nei vari articoli hanno subito negli anni vari aggiornamenti
NOTA:
le tabelle relative al presente articolo vengono omesse
|