Decreto Legge 30
dicembre 1979, n. 663
"Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti
stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977,
n. 285, sulla occupazione giovanile."
(Pubblicato in G. U. 31 dicembre 1979, n. 355)
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14-septies.
Con decorrenza 1° luglio 1980 l'importo mensile della pensione non reversibile
spettante ai ciechi civili di cui all'art.
2, L. 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, nonché della
pensione di invalidità di cui agli articoli 12, 13 e 17, L.
30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore dei mutilati
e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale
o parziale inabilità lavorativa, nonché l'assegno mensile di assistenza
per i sordomuti di cui all'art. 1, L. 26 maggio 1970, n. 381, e successive
modificazioni, che viene definito "pensione non reversibile", è elevato
a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno
1980, della perequazione automatica prevista dall'art. 7, L. 3 giugno
1975, n. 160.
Le pensioni di cui al comma precedente sono erogate per intero anche ai
ciechi civili, ai mutilati, agli invalidi civili e ai sordomuti ospiti
di istituti o case di riposo.
I benefici di cui ai commi primo e secondo sono estesi ai ciechi titolari
di pensione di cui all'art. 1 della L. 27 maggio
1970, n. 382, minori di diciotto anni.
Con decorrenza 1° luglio 1980 i limiti di reddito di cui agli artt. 6,
8 e 10, D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella L.
16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni, sono elevati a L.
5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente
secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria,
rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari (NOTA).
Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito
per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi
civili, di cui agli articoli 13 e 17 della L.
30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni,
è fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con
esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare
di cui il soggetto interessato fa parte.
Il limite di reddito di cui al comma precedente sarà rivalutato annualmente
sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria
rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.
Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili.
All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato
in lire 45 miliardi per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente
riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, utilizzando parzialmente
l'accantonamento "Potenziamento del Corpo della guardia di finanza".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio (2).
N.B. Il presente
articolo è come modificato dalla Legge 29 febbraio 1980, n.
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"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.
30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento
del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione
giovanile."
NOTA:
la Legge 8 ottobre 1984, n. 660 ha
fornito l'interpretazione autentica del presente comma (ndr).
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