Legge 11 febbraio
1980, n. 18
"Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili."
Art 1.
Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche
o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge
30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie,
previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato
che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente
di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità
di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione,
a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire
dal 1° gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio 1981
e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio
1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai
grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n.
1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto
anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono escluse dalle
indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati
gratuitamente in istituto.
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