Circolare 116/92
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale della Cooperazione
Divisione II
Prot. n. 534/F.21
ALLE
PREFETTURE
AGLI UFFICI REGIONALI DEL LAVORO
AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
ALLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI
RAPPRESENTANZA ASSISTENZA E
TUTELA DEL MOVIMENTO
COOPERATIVO
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE
REGIONALI
AI COMMISSARI DEL GOVERNO PRESSO LE REGIONI
LORO SEDI
OGGETTO: Legge 8 novembre 1991, n. 381,
recante "Disciplina delle cooperative sociali". Chiarimenti.
Per una corretta applicazione
della legge 8 novembre 1991 n. 381 (disciplina delle cooperative sociali),pubblicata
sulla G.U. n. 283 del 3 dicembre 1991, in merito alla quale sono stati
avanzati vari quesiti interpretativi, si ritiene opportuno fornire i seguenti
chiarimenti:
1. L'art. 1 della legge in oggetto
opera una netta distinzione tra le cooperative - entrambe appartenenti
alla tipologia "sociale" - che svolgono attività di gestione
di servizi socio-sanitari ed educativi (comma 1, lett. a) e quelle volte
- attraverso attività in settori di tipo diverso dei quali viene
data un'elencazione da intendersi come esemplificativa e non tassativa
- all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (comma 1, lett. b).
Da tale distinzione, come anche dal tenore delle altre norme della legge,
in particolare quelle contenute negli artt.4
e 5 che riconoscono un regime speciale
alle cooperative sociali di cui al comma 1. lettera b), si evince che
ciascuna cooperativa sociale può operare nell'uno o nell'altro
campo ma non in entrambi, per cui l'atto costitutivo e lo statuto debbono
espressamente indicare in quale di essi la società intenda operare.
Questo trova applicazione sia per le cooperative di nuova costituzione
che per quelle già costituite all'entrata in vigore della legge:
quest'ultime sono tenute, pertanto a rivedere lo statuto al fine di renderlo
operativo specificando l'oggetto dell'attività sociale che deve
rientrare alternativamente o nella tipologia sub a) o in quella sub b);
così le cooperative con oggetto sociale plurimo dovranno operare
una scelta di inquadramento.
2. Si rammenta che la
denominazione sociale voluta dalla legge (art.
1, comma 3) deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale",
non avendo valore nessuna altra dicitura, anche se di contenuto analogo.
3. Le agevolazioni contributive
di cui all'art. 4 comma 3 della legge
sono riservate esclusivamente alle cooperative di cui al comma 1, lettera
b, dell'art. 1 (cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate). Di tali agevolazioni non beneficiano, pertanto,
le cooperative di cui alla lettera a) dello stesso articolo (cooperative
di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi). Nell'esenzione dal
pagamento di contributi per l'assicurazione obbligatoria previdenziale
ed assistenziale (art. 4, comma 3,
cooperative di inserimento lavorativo di persone svantaggiate) va ricompresa
anche la quota a carico del lavoratore.
4. Circa i servizi socio-sanitari
ed educativi che possono essere gestiti dalle cooperative sociali di cui
all'art.1, lettera a), si osserva che
gli stessi debbono essere finalizzati alla promozione umana e alla integrazione
sociale dei cittadini, come interesse generale della comunità.
In concreto si ritiene che questa funzione sia svolta da quei servizi
sociali ed assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale,
sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria, tutti di rilevanza
costituzionale (art. 32 comma 1, art. 34, art. 35 comma 2, art. 38 della
Costituzione). Ne consegue che questi possono essere i settori di attività
delle cooperative sociali.
Riguardo invece i destinatari dei servizi dovrà trattarsi di persone
bisognose di intervento sociale. Tale intervento trova la sua origine
in motivazioni connesse sia all'età, sia alla condizione personale
o familiare, che
alla condizione sociale.
5. Le persone svantaggiate
interessate all'inserimento lavorativo devono appartenere alle categorie
indicate all'articolo 4: gli invalidi
fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici,
i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti,
i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare,
i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. La condizione
di appartenenza alle suddette categorie deve risultare da documentazione
proveniente dalle competenti autorità.
In caso di persone caratterizzate da menomazioni temporanee, in condizione
di trattamento riabilitativo, la documentazione dovrà constatare
il perdurare della condizione di soggetto svantaggiato, condizione che
dovrebbe venir meno con la fine del trattamento.
6. In questa prima fase
di applicazione della legge viene presa in considerazione come soglia
minima di invalidità quella del 45%, stabilita per il collocamento
obbligatorio (L. 2.4.1968 n. 482;
D.L. 23.11.1988 n. 509).
Considerato, però che la legge intende favorire l'avviamento al
lavoro di coloro che si trovano in situazioni di più grave svantaggio,
rispetto alla generalità degli invalidi per i quali la disciplina
del collocamento obbligatorio già appresta una sufficiente tutela,
appare opportuno dare priorità ai casi più evidenti di svantaggio,
cioè ai soggetti che pur avendo una residua capacità lavorativa
presentano percentuali di invalidità superiori (oltre il 45%).
7. Le persone svantaggiate,
ai sensi dell'art. 4, secondo comma, devono costituire almeno il trenta
per cento di coloro che lavorano nella cooperativa e, compatibilmente
con il loro stato, devono essere soci della stessa; questa percentuale,
cioè, deve calcolarsi in relazione al numero
complessivo dei lavoratori, siano essi soci o dipendenti della cooperativa,
esclusi i soci volontari.
Si tratta di una percentuale minima che costituisce la condizione perché
la cooperativa possa essere definita "sociale": essa deve essere
presente al momento dell'iscrizione nel registro prefettizio e deve mantenersi
anche in caso di variazione del numero complessivo dei soci.
8. Accanto ai soci previsti
per la generalità delle cooperative, la legge
381 consente che gli statuti delle cooperative prevedano la presenza
dei soci volontari.
Si tratta di soci che insieme agli altri partecipano al raggiungimento
dello scopo sociale attraverso il loro apporto lavorativo. Pertanto, anche
per i soci volontari, condizione per essere socio della cooperativa e'
la prestazione lavorativa, che in questo caso e' resa gratuitamente. Ad
essi infatti puo' essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate ai sensi dell'art. 2, comma 4.
I soci volontari non possono superare il 50% del numero complessivo dei
soci (art. 2, comma 2), ed in quanto soci a tutti gli effetti, concorrono
alla formazione del numero minimo per costituire la base sociale della
cooperativa, secondo la normativa in atto per le diverse tipologie di
società cooperative.
Si confida che gli uffici e gli enti in indirizzo si adopereranno, unitamente
a questo ministero, per la migliore attuazione della legge in oggetto,
che, oltre a rappresentare una novità nella normativa di settore,
merita un'attenzione tutta particolare per l'alto valore sociale che riveste.
IL MINISTRO
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