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Circolare n. 153/96 dell' 8 novembre 1996

Ministero del Lavoro - Direzione generale della cooperazione - Divisione II

Oggetto: Legge 381/91: disposizioni relative all'interpretazione dell'art.1.


L'art.1 della legge 381/91 prevede, come noto, che le cooperative sociali possono perseguire gli scopi statutari attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. In questi anni di applicazione della normativa, si è avuto modo di constatare come la complessità delle problematiche oggetto di intervento e l'evoluzione dei bisogni e degli stati di svantaggio abbia indotto molte cooperative sociali a formulare progetti tesi a raggiungere la promozione umana e l'integrazione sociale mediante lo svolgimento coordinato di attività di cui ai punti a) e b) dell'art.1 della legge in oggetto. Dalle statistiche in possesso degli uffici risulta che tale modalità di estrinsecazione delle finalità primarie delle cooperative sociali va espandendosi anche là dove la normativa regionale non contempla la separazione tra le tipologie di attività secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 116/92. In considerazione di ciò e del fatto che molte aree di bisogno e di svantaggio per la loro peculiarità comportano, indubbiamente, interventi funzionalmente collegati, atteso inoltre che il nuovo testo dell'art.5 della legge 381/91 introdotto dalla legge 6/2/96 n. 52 (Legge comunitaria 1994) all'art.20 elimina lo status di soggetto privilegiato nelle forniture e negli appalti e che la fiscalizzazione degli oneri sociali viene rapportata ai sensi dell'art.4 della legge in esame direttamente alla persona qualificata quale svantaggiata, si può ritenere superata la preclusione alla costituzione di cooperative sociali ad oggetto plurimo di cui al punto 1) della circolare n. 116/92.
Pertanto si ritiene possibile che, accanto alle cooperative sociali che esercitano rispettivamente le attività di cui al punto a) o b) dell'art.1 della legge 381/91, possano operare cooperative sociali impegnate in entrambe le attività, solo a condizione che:
1) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale siano tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali (art.1 legge 381/91). Il collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) deve risultare chiaramente indicato nello statuto sociale;
2) l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.
È pertanto ammessa l'iscrizione delle cooperative in esame nel registro prefettizio nella sezione cui direttamente afferisce l'attività svolta e nella sezione "cooperative sociali", sia sub a) che sub b). Analoga iscrizione è possibile negli albi regionali. La verifica delle condizioni necessarie per queste cooperative sociali e demandata agli organi di vigilanza competenti. Le Regioni potranno altresì esprimere il proprio parere in ordine al permanere della condizione indicata al punto 1) al ricevimento del verbale di ispezione trasmesso ai sensi dell'art.6 comma 1 lettere a) e b) della legge 381/91.




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