Circolare n. 153/96
dell' 8 novembre 1996
Ministero del Lavoro
- Direzione generale della cooperazione - Divisione II
Oggetto: Legge 381/91:
disposizioni relative all'interpretazione dell'art.1.
L'art.1 della legge 381/91 prevede, come noto, che le cooperative sociali
possono perseguire gli scopi statutari attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali
o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
In questi anni di applicazione della normativa, si è avuto modo di constatare
come la complessità delle problematiche oggetto di intervento e l'evoluzione
dei bisogni e degli stati di svantaggio abbia indotto molte cooperative
sociali a formulare progetti tesi a raggiungere la promozione umana e
l'integrazione sociale mediante lo svolgimento coordinato di attività
di cui ai punti a) e b) dell'art.1 della legge in oggetto. Dalle statistiche
in possesso degli uffici risulta che tale modalità di estrinsecazione
delle finalità primarie delle cooperative sociali va espandendosi anche
là dove la normativa regionale non contempla la separazione tra le tipologie
di attività secondo quanto previsto dalla circolare
ministeriale n. 116/92. In considerazione di ciò e del fatto che molte
aree di bisogno e di svantaggio per la loro peculiarità comportano, indubbiamente,
interventi funzionalmente collegati, atteso inoltre che il nuovo testo
dell'art.5 della legge 381/91 introdotto
dalla legge 6/2/96 n. 52 (Legge comunitaria 1994) all'art.20 elimina lo
status di soggetto privilegiato nelle forniture e negli appalti e che
la fiscalizzazione degli oneri sociali viene rapportata ai sensi dell'art.4
della legge in esame direttamente alla persona qualificata quale svantaggiata,
si può ritenere superata la preclusione alla costituzione di cooperative
sociali ad oggetto plurimo di cui al punto 1) della circolare
n. 116/92.
Pertanto si ritiene possibile che, accanto alle cooperative sociali che
esercitano rispettivamente le attività di cui al punto a) o b) dell'art.1
della legge 381/91, possano operare cooperative sociali impegnate in entrambe
le attività, solo a condizione che:
1) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente
indicate nell'oggetto sociale siano tali da postulare attività coordinate
per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative
sociali (art.1 legge 381/91). Il collegamento
funzionale tra le attività di tipo a) e b) deve risultare chiaramente
indicato nello statuto sociale;
2) l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali consenta
la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate
ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla
vigente normativa.
È pertanto ammessa l'iscrizione delle cooperative in esame nel registro
prefettizio nella sezione cui direttamente afferisce l'attività svolta
e nella sezione "cooperative sociali", sia sub a) che sub b).
Analoga iscrizione è possibile negli albi regionali. La verifica delle
condizioni necessarie per queste cooperative sociali e demandata agli
organi di vigilanza competenti. Le Regioni potranno altresì esprimere
il proprio parere in ordine al permanere della condizione indicata al
punto 1) al ricevimento del verbale di ispezione trasmesso ai sensi dell'art.6
comma 1 lettere a) e b) della legge 381/91.
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