|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legislazione | |||||||
| Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario - 25 febbraio 1998, n. 59/E Oggetto: "Tasse Automobilistiche - Bollettari S.E. per autoveicoli e motoveicoli." Roma, 25 febbraio 1998 - prot. 1998/12154 Lart. 17, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "a decorrere dal 1° gennaio 1998 cessa lobbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché lobbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con se il contrassegno stesso". Da ciò consegue, tra laltro, che i dischi contrassegno S.E. per tasse automobilistiche risultano ormai superflui e per tale motivo - anche al fine di eliminare i costi ad essi relativi - non si è provveduto a richiedere la stampa dei consueti bollettari S.E. Poiché il regime delle esenzioni delle tasse automobilistiche vigente anteriormente alla citata legge n. 449 del 1997 non ha subito modificazioni sostanziali, la documentazione necessaria a comprovare il diritto allesenzione deve essere prodotta dagli interessati, e anche dai soggetti portatori di handicap (e ciò a modifica della circolare n. 30/E del 27 gennaio 1998), agli uffici delle Entrate competenti per territorio e, ove questi non sono ancora stati istituiti, alle Sezioni Staccate delle Direzioni Regionali delle Entrate. Gli uffici sopraindicati trasmetteranno poi, con cadenza quadrimestrale alle Direzioni regionali competenti lelenco dei veicoli per i quali sussiste il diritto alla esenzione (specificando, per ogni veicolo, la categoria, il numero di targa, il nome del proprietario, il titolo nonché il periodo di esenzione) e avranno cura di comunicare agli interessati - ivi compresi i soggetti portatori di handicap - linserimento del loro veicolo nellelenco delle esenzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche. Le predette Direzioni regionali trasmetteranno, sempre ogni quattro mesi, il suddetto elenco allAutomobile Club dItalia - Direzione Centrale Affari Tributari - Ufficio contabilità e controllo - largo Somalia, 30/b - 00199 Roma. Per quanto concerne le richieste avanzate dagli agenti diplomatici e consolari, tramite il Ministero degli Affari Esteri, la scrivente provvederà direttamente a trasmettere allAutomobile Club dItalia e allo stesso Dicastero lelenco dei veicoli per i quali sussiste il diritto allesenzione. IL DIRETTORE GENERALE |
| Copyright 2000 / 2003 - Associazione Inventare Insieme Onlus |