Circolare I.N.P.S.
n.80 del 24 marzo 1995
Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
NOTA:
- Si omette l'allegato 5 (variazioni al piano dei conti).
- La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, più volte citata, è
stata abrogata dal D.Lgs.
26 marzo 2001, n.151
("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela
e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53").
- Le note sottoriportate sono parte integrante della circolare.
Oggetto: "Art.
33 della legge n. 104 del 05.02.92.
Agevolazioni a favore degli handicappati. Attuazione commi 3 e 6. Variazione
del piano dei conti."
SOMMARIO
Permessi a favore di genitori, parenti e affidatari di handicappati gravi
di oltre 3 anni di eta' (tre giorni al mese), nonche' a favore degli handicappati
gravi che lavorano (3 giorni al mese o 2 ore giornaliere).
Con Legge 27 ottobre 1993, n. 423, (G.U. n. 253 del 27.10.1993), in sede
di conversione del D.L. 27 agosto 1993 n.324, e' stato precisato, al comma
3 ter dell'art. 2, che i permessi mensili di tre giorni previsti dal comma
3 della Legge 5.2.1992, n.104, devono essere
retribuiti. Il relativo onere, come riconosciuto dal Consiglio di Stato
al quale era stato richiesto apposito parere, puo' essere quindi posto
a carico dell'INPS ai sensi del comma 4 dell'art. 33 della Legge in oggetto,
che fa rinvio all'art. 8 della Legge n. 903/1977.
Trattandosi di disposizione interpretativa possono essere riconosciuti
i diritti conseguenti ai riposi eventualmente fruiti a decorrere dal 18.2.1992,
giorno di entrata in vigore della citata legge
n. 104/1992.
Tenuto conto di quanto precede e dei chiarimenti intervenuti da parte
dei Ministeri competenti, a scioglimento della riserva contenuta nella
circolare n. 162 del 13 luglio 1993, si forniscono le seguenti istruzioni
in ordine all'art. 33, commi 3 e 6,
della citata Legge n. 104.
1) Permesso mensile di tre giorni.
Il comma 3 dispone: "Successivamente al compimento del terzo anno
di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita',
nonche' colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravita'
parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre
giorni di permesso mensile fruibili anche in maniera continuativa a condizione
che la persona con handicap in situazione di gravita' non sia ricoverata
a tempo pieno".
Il comma in esame prevede quindi che successivamente al compimento del
terzo anno di vita dell'handicappato la lavoratrice madre o in alternativa
(1)*il lavoratore padre hanno diritto a fruire del beneficio ivi previsto.
La circostanza che la possibilita' di fruire dei medesimi permessi mensili
sia riconosciuta anche ai parenti o affini entro il 3 grado indipendentemente
dall'eta' del portatore di handicap, porta a concludere che tale facolta'
non sia preclusa neppure ai genitori dell'handicappato che abbia superato
laminore eta'.
La differente terminologia usata comporta pero' che al genitore sia richiesta
la convivenza con l'handicappato quando questi sia di maggiore eta', convivenza
invece non necessaria sino al 18 anno dell'handicappato stesso.
I parenti ed affini di cui sopra (entro il terzo grado) (2)*, per poter
usufruire del permesso mensile devono essere invece sempre conviventi
con l'interessato, indipendentemente, cioe', dall'eta' di quest'ultimo.
Si rammenta che la possibilita' di godimento dei permessi stabiliti dai
commi 1 e 2 all'art. 33 e' subordinata alla materiale impossibilita' per
l'altro coniuge di assistere il bambino (v. circolare n. 162/1993 par.
2).
Il criterio vale pure per i permessi mensili di tre giorni di cui si tratta
(per i bambini superiori a 3 anni); il medesimo e' estensibile anche al
caso in cui il permesso e' richiesto, non dai genitori, ma da un parente
o affine, nel senso che se l'assistenza all'handicappato puo' essere assicurata
da altro soggetto non lavoratore convivente - parente o affine o coniuge
- non e' riconoscibile il diritto ai permessi in argomento.
Anche se la legge prevede testualmente il beneficio solo per "parenti
o affini", il diritto ai tre giorni di permesso deve essere riconosciuto
anche al coniuge dell'handicappato purche' convivente.
Una interpretazione piu' restrittiva apparrebbe incongruente rispetto
alla scelta manifestata dal legislatore di riconoscere meritevole di tutela
gli affini (cognati, suoceri, ecc.) quando prestano assistenza e non anche
il coniuge, legato da un vincolo piu' stretto al disabile.
Inoltre, in base al nostro ordinamento giuridico, il marito e la moglie,
con il matrimonio, acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi
doveri; dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco dell'assistenza morale
e materiale (art. 143 c.c.), che e' sospeso soltanto nei confronti del
coniuge che, allontanandosi senza giusta causa dalla residenza familiare,
rifiuta di tornarvi (art. 146 c.c.).
Si sottolinea che i tre permessi sono giornalieri, fruibili anche in continuita',
ma non frazionabili a ore: e' ovvio, inoltre, che il permesso puo' essere
concesso solo per le giornate effettivamente previste come lavorative.
Poiche' le prestazioni in questione verranno presumibilmente richieste
in larga parte in maniera ricorrente, sara' sufficiente che l'interessato
presenti, per il godimento dei permessi giornalieri in argomento, una
domanda valida per i 12 mesi successivi, con particolari modalita' per
i lavoratori agricoli, per i quali si rinvia al par. 5.
Se il lavoratore non e' ancora in possesso della definitiva attestazione
USL circa la gravita' dell'handicap (v. in appresso) la domanda potra'
essere avanzata solo per un periodo massimo di 6 mesi. La scelta del lavoratore
puo' essere modificata dallo stesso in caso di sopravvenute esigenze di
fruizione dei permessi in periodi diversi da quelli a suo tempo indicati.
Per dar titolo al beneficio di cui al comma in esame, oltre ai requisiti
sopra indicati - parentela o affinita' entro il 3 grado e convivenza (quest'ultima
tranne che per i genitori di minore fino a 18 anni) - valgono quelli ulteriori
illustrati con circolare n. 162 del 13 luglio 1993 e cioe': che l'handicap
comporti una situazione di gravita' accertata ai sensi dell'art.4,
comma 1, della legge n. 104 (oppure, in via provvisoria, da un
medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la USL
che assiste il minore, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.L.
27 agosto 1993, n. 324, convertito in legge 27.10.1993, n. 423) e che
l'handicappato non sia ricoverato a tempo pieno.
Il riconoscimento produce effetto dalla data del rilascio del relativo
attestato, salvo che nello stesso sia indicata espressamente una validita'
decorrente dalla data della domanda (3)*. La sopra indicata documentazione
non definitiva dello specialista, produce effetto fino all'accertamento
definitivo della Commissione, che comunque ai sensi della citata legge
n.423/1993 (art. 2, commi 3 e 3 bis) deve pronunciarsi entro 180 gg. dalla
domanda.
Circa la periodicita' della attestazione della gravita' dell'handicap
si precisa che e' sufficiente presentare annualmente dichiarazione di
responsabilita' che da parte della USL non si e' proceduto a rettifiche
o non e' stato revocato o modificato il giudizio sulla gravita' dell'handicap.
Annualmente va rinnovata anche la dichiarazione, peraltro inserita nei
moduli di domanda Hand 1/genitori e Hand 2/parenti - allegati 1 e 2 -
di responsabilita' che l'handicappato non e' ricoverato, con impegno a
dare tempestiva comunicazione in caso di successive modifiche della situazione
(ricovero).
Le domande vanno presentate all'Istituto e, in copia, al datore di lavoro,
quest'ultime tranne i casi di pagamento diretto (lavoratori agricoli).
Si precisa che il modulo allegato 1, da riprodurre in loco come i rimanenti,
e' stato predisposto anche per l'utilizzo dei permessi richiesti dai genitori
ai sensi dei primi due commi dell'art. 33; lo stesso sostituisce pertanto
quello accluso alla circolare n.162/1993.
2) Cumulabilita' dei permessi con quelli previsti dalla Legge 1204/71,
art. 7.
Il comma 4 dell'art. 33 della legge
n. 104 dispone testualmente: "Ai permessi di cui ai commi 2 e 3,
che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204
del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo
art. 7 della legge 1204 del 1971, nonche' quelle contenute negli articoli
7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903".
Si premette che la cumulabilita' dei benefici previsti dal comma in esame
puo' esplicarsi soltanto per i genitori (e quindi sono esclusi il coniuge,
i parenti ed affini) dell'handicappato, in quanto le prestazioni previste
dall'art. 7 legge 1204/71 (cumulabili con i benefici della legge 104)
sono erogati alla sola madre o, in alternativa, nei casi previsti, al
solo padre.
Inapplicabile appare anche la previsione di cumulabilita' con l'astensione
facoltativa di 6 mesi (comma 1, art. 7, legge n.
1204/1971) considerato che non e' ovviamente ipotizzabile che l'interessato
possa fruire del permesso delle due ore (ai sensi del comma 2 art.
33) per una giornata gia' di totale astensione facoltativa (in applicazione
dell'art. 7 della legge n. 1204) dal lavoro.
La cumulabilita' predetta non puo' neppure significare che, in presenza
di una astensione facoltativa goduta da uno dei due genitori, l'altro
possa richiedere i benefici previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 33 in oggetto,
essendo le prestazioni, derivanti sia dalla legge 1204/71 che dalla legge
104/1992, dirette al medesimo scopo.
Nonostante il richiamo della legge non e', infine, ipotizzabile alcun
cumulo dei tre giorni di permesso mensile previsti dal comma 3 dell'art.
33 con l'astensione facoltativa di sei mesi durante il primo anno
di eta' del bambino, in quanto i tre giorni di permesso suddetti non possono
essere richiesti che per l'assistenza di handicappati maggiori di tre
anni di eta'.
Si precisa sul tema che, ai sensi del comma 2 dell'art.
33 in esame, il genitore puo' comunque chiedere di fruire del permesso
di due ore giornaliere in luogo di una astensione facoltativa dal lavoro
sia per i primi 6 mesi previsti dalla legge n. 1204/1971 che per il periodo
di prolungamento di questo (fino ai tre anni) previsto dalla legge
n. 104/1992.
Cio' premesso, in sostanza, la previsione di cumulabilita' prevista dal
comma 4 puo' esplicare effetti solo per la malattia del bambino di eta'
fino a tre anni (comma 2, art. 7 legge1204/71).
In luogo dell'astensione dal lavoro (in via generale non indennizzata
ai sensi della legge n. 1204/1971) o durante la stessa per la malattia
del bambino inferiore a tre anni, i genitori possono fruire con i medesimi
criteri di cui al precedente 4 cpv. del presente paragrafo (inconciliabilita'
tra godimento dell'astensione facoltativa, da parte di uno dei genitori,
e godimento di permessi per l'assistenza agli handicappati, da parte dell'altro),
di due ore di permesso giornaliero (comma 2).
Per tale aspetto la previsione di cumulabilita' sembra avere il solo effetto
pratico (4)* di consentire al lavoratore che stia fruendo delle due ore
di permesso per l'assistenza all'handicappato, l'astensione (non retribuita)
per le ulteriori ore di lavoro della giornata quando il figlio handicappato
minore di 3 anni sia ammalato; ovviamente dovra' trattarsi di una malattia
in fase acuta.
Altre cumulabilita' non possono verificarsi; anche per la fattispecie
di malattia del bambino, infatti, vale l'argomentazione sopra esplicitata
a proposito dell'astensione facoltativa durante il primo anno di eta'
del bambino. L'astensione fino a tre giorni mensili (comma 3, art.
33) compete solo per l'assistenza di handicappati di eta' oltre i
3 anni, mentre l'astensione prevista dal comma 2 dell'art. 7 della legge
n. 1204 riguarda i bambini inferiori a tale eta'.
3) Permessi fruibili
direttamente dal lavoratore disabile.
Il comma 6 dell'art. 33 della legge
n. 104 prevede: "La persona handicappata maggiorenne in situazione
di gravita' puo' usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3".
Il lavoratore handicappato maggiorenne, puo' quindi usufruire, a scelta,
dei permessi giornalieri retribuiti di due ore o di quelli, egualmente
retribuiti, per tutta la giornata fino ad un massimo di tre giorni al
mese (5)*.
Si sottolinea che deve trattarsi di lavoratore handicappato maggiorenne
e in situazione di gravita'.
Per l'accertamento di quest'ultima si rinvia alle istruzioni impartite
al par. 1.
Si precisa che anche per tali soggetti la legge prevede che la concessione
dei permessi sia subordinata alla condizione di non essere ricoverati
a tempo pieno, condizione che peraltro e' esclusa di per se' dalla concreta
effettuazione dell'attivita' lavorativa.
Considerata la funzione della indennita' e nelle linee di quanto emerge
dal parere espresso dal Consiglio di Stato sull'argomento, si precisa
anche che la diretta fruizione dei permessi in questione da parte dei
lavoratori handicappati ne impedisce il contemporaneo godimento da parte
dei genitori, del coniuge o dei parenti o affini indicati dal comma 3
dell'art. 33 della legge n. 104.
Per la domanda deve essere utilizzato il mod. HAND 3/titolari (all. 3),
per le cui modalita' e periodicita' di presentazione si rinvia al par.
1.
4) Misura dell'indennita',
categorie professionali beneficiarie e modalita' operative di erogazione.
Come indicato al par. 1, la legge n. 423/1993 prevede che anche i permessi
di cui al comma 3 in argomento siano "retribuiti" (in misura
intera), con cio' significando, a seguito del richiamo dell'art. 8 della
legge n. 903/1977, che sono posti a carico dell'INPS e che per gli stessi
devono essere considerati tutti gli elementi della retribuzione rientranti
nel concetto di paga globale di fatto giornaliera che vengono corrisposti
normalmente ed in forma continuativa, come applicato per i permessi di
cui all'art. 8 della legge n. 903 (c.d. per allattamento), a cui la legge
stessa, art. 33, comma 4, rinvia.
Sono di conseguenza da osservare le istruzioni della circolare n. 134371
AGO del 2.4.1981, tenendo conto dei chiarimenti forniti con circolare
n. 134378 AGO del 31.8.1981.
Le indennita' erogate ai sensi della citata legge
n. 104 sono riconoscibili a carico dell'INPS soltanto per i lavoratori
assicurati per le prestazioni economiche di maternita' presso l'Istituto;
pertanto, in caso contrario, non sara' ammissibile alcun conguaglio, da
parte dei datori di lavoro, con i contributi dovuti all'Istituto stesso.
I lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici non hanno,
come noto, diritto all'astensione facoltativa dopo il parto in quanto
questa e' incompatibile con la natura del relativo rapporto di lavoro.
Considerato che le prestazioni oggetto della presente circolare sono assimilabili
all'astensione facoltativa suddetta, costituendone un prolungamento o
essendo comunque a questa funzionalmente e logicamente collegate si ritiene
che, le prestazioni della legge n. 104, art.
33, non siano riconoscibili a tali categorie di lavoratori, compresi
quelli handicappati.
Come gia' precisato col messaggio n. 27054 del 24.3.94 il diritto della
lavoratrice dipendente a fruire dei permessi previsti dai commi 1 e 2
dell'art. 33 della legge n. 104 non
e' da intendersi escluso quando l'altro genitore svolge attivita' lavorativa
autonoma.
A chiarimento del contenuto dell'ultimo cpv. del messaggio stesso, si
precisa che, essendo l'astensione facoltativa un diritto derivato da quello
della lavoratrice (6)*, e' ovvio che il padre lavoratore dipendente non
puo' fruire delle agevolazioni se la madre non e' lavoratrice, ugualmente
dipendente, avente diritto alla prestazione, salvo le eccezioni previste
(v. circ.n. 48 PMMC del 5.6.1987).
Per le modalita' operative del conguaglio si dispone quanto segue:
- l'importo delle indennita' di cui al comma 3 dell'art.
33 della Legge 104/92 dovra' essere esposto in uno dei righi in bianco
del quadro "D" del Mod. DM 10/2 preceduto dalla dicitura "IND.
Art. 33, c. 3, L. 104/92" e dal codice di nuova istituzione L056";
- l'importo dell'indennita' relativa alle due ore di permesso giornaliero
spettante agli handicappati che lavorano (art. 33, comma 6) dovra' essere
esposto in uno dei righi in bianco del quadro "D" del Mod. DM
10/2 preceduto dalla dicitura "IND. art. 33, c. 6, L. 104/92"
e dal codice di nuova istituzione "L057";
- l'importo dell'indennita' relativa ai permessi mensili di 3 gg. spettanti
agli handicappati che lavorano (art. 33,
comma 6) dovra' essere esposto in uno dei righi in bianco del quadro "D"
del Mod. DM 10/2 preceduto dalla dicitura "IND. art.33, c.6, L.104/92"
e dal codice di nuova istituzione "L058".
Per la definizione delle indennita' relative ai riposi gia' fruiti anteriormente
all'emanazione della presente circolare, deve essere adottata la procedura
delle regolarizzazioni.
5) Lavoratori agricoli
Per l'erogazione in forma diretta delle indennita' previste sia dai commi
1 e 2, che dai commi 3 e 6, a favore dei lavoratori agricoli, si rinvia
in linea generale alle istruzioni fornite con circ. n. 25 PMMC del 7.8.1986.
Tanto comporta che ciascun assicurato deve presentare all'INPS la richiesta
di prestazioni, con cadenza non inferiore al mese, dopo il reale godimento
dei riposi.
Alla domanda annuale, effettuata sui consueti moduli Hand 1 o Hand 2 o
Hand 3, dovra' infatti essere allegato, per il primo mese, il Mod. HAND/Agr.
(allegato 4), contenente la dichiarazione del o dei datori di lavoro,
per ogni mese considerato, ai fini dell'individuazione delle giornate
di lavoro sulle quali e' stato fruito il beneficio di legge.
Per i permessi successivi sara' sufficiente produrre ulteriori Mod. HAND/Agr.
per ciascuno dei mesi interessati.
Si precisa comunque che le prestazioni di cui al comma 3 (tre gg. di riposo
al mese) non risultano materialmente fruibili, considerate le caratteristiche
dell'occupazione ("a giornata"), dai lavoratori agricoli a tempo
determinato, siano essi genitori, coniuge, parenti o affini dell'handicappato,
ovvero essi stessi handicappati in situazione di gravita'.
I lavoratori agricoli a tempo indeterminato possono invece, ovviamente,
fruire anche dei riposi di tre gg. suddetti.
Le istruzioni operative per la liquidazione diretta dell'indennita' ai
lavoratori agricoli saranno fornite a parte.
6) Orario di lavoro
inferiore alle 6 ore giornaliere.
In analogia a quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 1204/1971 in
materia di durata dei permessi orari giornalieri c.d. per allattamento,
si precisa che le due ore di permesso giornaliero stabilite al comma 2
dell'art. 33 della legge n. 104 possono
essere riconosciute soltanto ai lavoratori tenuti a prestare attivita'
lavorativa per oltre 6 ore al giorno. In caso di prestazione di lavoro
fino alle 6 ore giornaliere e' riconoscibile una sola ora di permesso.
Si applicano in proposito le disposizioni della gia' citata circolare
134371 AGO del 2.4.1981, tenendo presenti i chiarimenti di cui alla circolare
n. 48 PMMC del 7.3.1989.
7) Disposizioni varie.
a) Affidatari
Le istruzioni fornite sia con la presente circolare che con la citata
circolare n. 162 si applicano, oltreche' ai genitori, pure adottivi, anche
agli affidatari delle persone handicappate in situazione di gravita' (comma
7, art. 33 legge n. 104).
L'affidamento deve risultare da:
- copia del provvedimento di affidamento rilasciato dal Tribunale
competente, con l'indicazione della sua durata presunta;
- copia del documento rilasciato dall'Autorita' competente attestante
la data dell'effettivo ingresso del bambino handicappato nella
famiglia affidataria.
Qualora il richiedente sia un lavoratore affidatario in luogo della moglie
lavoratrice ugualmente affidataria, la domanda di usufruire delle agevolazioni
in argomento e' subordinata alla rinuncia della moglie, da comprovare
con le modalita' prescritte nel modulo Hand 1.
Si sottolinea in proposito che per il beneficio di cui al comma 1 (prolungamento
dell'assenza facoltativa post partum), il compimento del terzo anno di
eta' preclude l'ulteriore godimento dei benefici stessi, ancorche' il
periodo di astensione facoltativa di 6 mesi prevista, entro il terzo anno
di eta' del bambino, dall'art. 6 della legge n. 903/1977 dal 1 comma dell'art.
7 della legge n. 1204/1971, non sia stato fruito per intero, in quanto
il bambino e' entrato nella famiglia in prossimita' del compimento del
predetto terzo anno.
Analogo limite temporale, ovviamente, vale anche per i benefici di cui
al comma 2 (due ore giornaliere).
b) Contribuzione
figurativa
Per i periodi di fruizione dei permessi di cui al comma 2 (v. circ. n.
162/1993 citata, par. 5, 2 capoverso) nonche' per quelli di cui ai commi
3 e 6 dell'art. 33 in oggetto (cosi' come per i riposi ex art. 10 della
legge 30.12.1971 n. 1204), si conferma che non e' prevista la possibilita'
dell'accreditamento figurativo, pur tenuto conto che la contribuzione
obbligatoria a carico del datore di lavoro manchi in quanto il trattamento
economico spettante durante tali periodi non ha natura di retribuzione
imponibile (sempreche', ovviamente, ne venga chiesto il rimborso a carico
dell'INPS).
Si precisa altresi' che i periodi relativi ai permessi anzidetti non possono
neanche formare oggetto di riscatto ai sensi dell'art. 14 del Decreto
Leg.vo 30.12.1992 n. 503 in quanto non rientranti nella previsione di
tale norma, la quale disciplina esclusivamente le ipotesi dell'astensione
facoltativa dal lavoro per maternita' dopo il parto (e di altre ipotesi
di assenza dal lavoro, che qui non interessano).
Quanto sopra vale sia per l'assicurazione generale obbligatoria che per
i Fondi alternativi gestiti dall'Istituto con la sola eccezione di cui
all'art. 2, primo comma - sub lettera a) della legge 1 giugno 1991 n.
166, secondo la quale i periodi di riposo ex art. 10 della citata legge
n. 1204/1971 sono accreditabili figurativamente nel Fondo di previdenza
per i "Telefonici" ai fini del diritto a pensione e della misura
di essa.
8) Istruzioni contabili
Per l'imputazione contabile degli oneri conseguenti alle prestazioni previste
nei precedenti punti della presente circolare nonche' dei relativi riaccrediti
e degli eventuali recuperi, si fa rinvio alle modalita' stabilite al paragrafo
6 della circolare n. 162 del 13 luglio 1993, con la precisazione che ai
conti ivi indicati e' stata opportunamente adeguata la denominazione come
risulta dall'allegato n. 5.
IL DIRETTORE
GENERALE
TRIZZINO
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NOTE
(1) Su tale aspetto si rinvia alle indicazioni fornite con circolare n.
162 del 13.7.1993.
(2) E' noto che i gradi di parentela si computano (art. 76 c.c.) conteggiando,
per la parentela in linea retta, le generazioni, dal capostipite (escluso)
al parente considerato; cosi' ad es.: la parentela nonno/nipote e' di
2 grado, quella madre/figlio di 1 grado, e cosi' via.
In linea collaterale, invece, si deve risalire dalla persona, generazione
per generazione, al capostipite comune e poi cosi' ridiscendere alla persona
interessata, sempre escludendo dal conteggio il capostipite: ad esempio
il grado di parentela tra fratelli e' di 2 grado, quello zio/nipote e'
di 3 grado, quello tra cugini e' di 4 grado (questi ultimi sono percio'
esclusi dai benefici della legge).
L'affinita' e' il rapporto che unisce un coniuge con i parenti dell'altro
coniuge (art. 78 c.c.).
Il grado di affinita' e' il medesimo che ha il coniuge con il proprio
parente: cosi' ad esempio il grado di affinita' suocero/nuora (o suocera/genero)
e' di 1 grado; quello tra cognati di e' 2 grado, e cosi' via.
Si sottolinea che gli affini di un coniuge non sono affini tra loro: cosi'
ad esempio la moglie del cognato di una persona non e' affine con quest'ultima.
(3) Eventuali dimostrazioni della esistenza dell'handicap in data precedente
non possono essere prese in considerazione, in quanto solo con la domanda
di riconoscimento della gravita' prevista dalla legge l'interessato ha
manifestato la volonta' di godere dei diritti dalla stessa previsti.
(4) E' peraltro verosimile che in tal caso il lavoratore, anziche' fruire
delle 2 ore giornaliere di riposo opti, sia pure temporaneamente, per
i benefici riconosciuti dal comma 1, e cioe' del prolungamento dell'astensione
facoltativa per tutta la giornata.
(5) Qualora siano richiesti permessi giornalieri, nell'ambito di un mese
in cui siano poi chiesti permessi orari, o viceversa, i permessi giornalieri
vanno ridimensionati ad ore, in modo da non superare nel mese, il prodotto
del numero dei giorni lavorativi x 2.
(6) Come confermato anche dalla recente sentenza della Corte Costituzionale
n. 150/1994.
N.B. Gli allegati 1,2,3, e 4 saranno riportati nel solo testo a stampa.
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