Decreto Legislativo
4 dicembre 1997, n. 460
"Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali
e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale."
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante delega al Governo per la disciplina tributaria degli enti
non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 4 luglio 1997;
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha
fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle
deleghe legislative recate dal citato articolo della legge n. 662 del
1996;
Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa
col Presidente della Camera dei deputati, adottata ai sensi dell'articolo
3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, recante proroga di venti
giorni del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione
parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della medesima
legge n. 662 del 1996;
Acquisito il parere della summenzionata Commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 14 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Sezione
I
Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di
imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto
Articolo
1. Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne
l'oggetto esclusivo o principale di attività. - 1. Nel testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, allarticolo 87, il comma
4 è sostituito dai seguenti:
«4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è
determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se
esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata
o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale
per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto
costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette
forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in
base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello
Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.»
Articolo
2. Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento
convenzionato di attività. - 1. Nellarticolo 108,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo
degli enti non commerciali, dopo il comma 2, è aggiuntivo, in fine,
il seguente:
«2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito
degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore
o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze
o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti
per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui
all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità
sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti
stessi.»
2. Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2-bis,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato
dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore
aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono
essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle
attività di cui all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.
Articolo
3. Determinazione dei redditi e contabilità separata. -
1. Allarticolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali
hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi
adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e
di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo
che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi
che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo
di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente
è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche
finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto
rapporto.»
b) il comma 4 bis è sostituito dal seguente
«4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità
pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata
qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità
pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.»
Articolo
4. Regime forfettario di determinazione del reddito. - 1. Nel
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo larticolo 109 è
inserito il seguente:
«Articolo 109-bis (Regime forfetario degli enti non commerciali)
- 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche,
dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo
di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto- legge 30
dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità
semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione
forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi
conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente
di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo
la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi
del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di
servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento
all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza
della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività
di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno
in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi
ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è
esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio.
La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale
dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso
del quale la dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano
l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
Articolo
5. Enti di tipo associativo. - 1. Allarticolo 111 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente lattività
svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale
e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali
le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali,
effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli
iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono
la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo
o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei
rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni
cedute prevalentemente agli associati.»
b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra
gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto
1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute
dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate
verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti
e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività
istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi
e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano
strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3.
4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma
4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni
politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute
dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli
stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano
effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle
pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti
i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata
prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di
applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate
verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i
costi di diretta imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater
si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino
alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti
redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata
o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe
o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori
d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico
e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del
voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile,
sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i
criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità
delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci
o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies
non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché
alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.»
2. Nellarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, relativo allesercizio di imprese ai fini
dellimposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune
cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati da enti di tipo associativo,
le parole «e sportive» sono sostituite dalle seguenti: «sportive,
dilettantistiche, di promozione sociale e dei formazione extra-scolastica
della persona»; nello stesso comma lultimo periodo è
soppresso;
b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni
curate da enti di tipo associativo, le parole «e sportive»
sono sostituite dalle seguenti: «sportive, dilettantistiche, di
promozione sociale e dei formazione extra-scolastica della persona»;
c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti
di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991,
n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso
pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti
e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività
istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività
sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel secondo periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano
a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti
clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti
nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe
o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati
o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione
e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico
e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del
voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile,
sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i
criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità
delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci
o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si
applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché
alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.»
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le associazioni costituite prima della predetta data predispongono
o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 111, comma 4- quinquies,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dal comma
1, lettera b), ed ai sensi dell'articolo 4, settimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come modificato
dal comma 2, lettera b).
4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il
termine di cui al comma 3 è di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Articolo
6. Perdita della qualifica di ente non commerciale. - 1. Nel
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo larticolo 111, è
inserito il seguente:
«Articolo 111-bis (Perdita della qualifica di ente non commerciale)
- 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica
di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività
commerciale per un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche
dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale,
al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto
al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività
istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto
alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi,
le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale
rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in
cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta
l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente
nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve
essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta
in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici
riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.»
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante disciplina dellimposta sul valore aggiunto, allarticolo
4, dopo lultimo comma, è aggiunto il seguente:
«Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale
di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.»
Articolo
7. Enti non commerciali non residenti. - 1. Allarticolo 114
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti commerciali
non residenti nel territorio dello Stato, al comma 2, le parole «senza
tenerne contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi
2 e 3 dellarticolo 109» sono sostituite dalle seguenti «si
applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3 bis dellarticolo 109.»
Articolo
8. Scritture contabili degli enti non commerciali. - 1. Nellarticolo
20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il
primo comma, sono aggiunti, alla fine, i seguenti:
«Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico
e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche
di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,
un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo
22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa,
in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna
delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate
nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione forfettaria del reddito ai sensi
del comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non
superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione
di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi
contabili di cui all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma
166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»
Articolo
9. Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali.
- 1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore
di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il
30 settembre 1998, è esente dalle imposte sulle successioni e donazioni,
ipotecaria e catastale, sull'incremento di valore degli immobili e relativa
imposta sostitutiva, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi,
a realizzo o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle
relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento, né
costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei
confronti dell'ente cessionario, a condizione che l'ente dichiari nell'atto
che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria
attività. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda
dell'imprenditore cedente, questi ha l'obbligo di affrancare le riserve
o fondi in sospensione d'imposta eventualmente costituiti in precedenza
previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto pari
al 25 per cento, secondo le modalità determinate con decreto del
Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti
ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , e della legge 30 dicembre
1991, n. 413 , recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei
beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria
dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita
con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d'imposta previsto
dall'articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall'articolo
26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991 ; le riserve e i fondi
indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono assoggettati ad imposta
sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente,
del 5 per cento e del 10 per cento.
2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del
presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo
del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 , può, entro il 30 settembre 1998, optare per l'esclusione
dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di
una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile
medesimo, determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , nel
caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per
cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente
dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell'ente stesso
non acquistato nell'esercizio di impresa indipendentemente dall'anno di
acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione
nell'impresa.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione
di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi
1 e 2.
Sezione
II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale
Articolo 10. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. -
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative
e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità
giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono
espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti
settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939,
n. 1089 , ivi comprese
le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409 ;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente,
con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta
e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22 ;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta
direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università,
enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità
da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 ;
b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate
alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di
suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative
di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori
d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa
di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà
sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative
alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria,
dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili
non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché
degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette
ad arrecare benefìci a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie
dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o
gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si
trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma
2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano
comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività
statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione
delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , della tutela
e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività,
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 , della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità
da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nonché le attività
di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali
le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione,
sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei
diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1,
lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3,
nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie
istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività
connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma
1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che
i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili
o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o
partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e
di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione
o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai
loro affini entro il secondo grado, nonché alle società
da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate
a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.
Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di
cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati
a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni
liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico
e valore economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni
economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo
di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 ,
e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239 , convertito dalla legge 3
agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il
presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari
finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti
di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;e) la
corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori
del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di
lavoro per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano
alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma
1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel
rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 , iscritti nei
registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi
della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381 . Sono
fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di
volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali
di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991 , n. 49 del
1987 e n. 381 del 1991 .
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione
sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera
e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 , le cui finalità assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS
limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera
a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera
c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni
anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività
siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 , introdotto dall'articolo 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le
società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti
di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 , i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le
associazioni di categoria.
Articolo
11. Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni. - 1.
E' istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle
ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , in materia di istituzione
del registro delle imprese, approvato con il D.P.R. 7 dicembre 1995, n.
581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste
all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione
regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale
si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello
approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione
è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già
svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione
deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti
la perdita della qualifica di ONLUS (35/a).
2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è
condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal
presente decreto.
3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ,
sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo
alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di
ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni
previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per
l'attuazione dello stesso.
Articolo
12. Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi. - 1. Nel testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo larticolo 111-bis,
introdotto dallarticolo 6, comma 1, del presente decreto, è
inserito il seguente
:«Articolo 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale) - 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce
esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività
istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà
sociale. 2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività
direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.»
Articolo
13. Erogazioni liberali. - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:a) allarticolo
13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni dellimposta per oneri sostenuti,
dopo la lettera i), è aggiunta, in fine, la seguente:
«i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore
a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non
superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società
di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui allarticolo
1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un
sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia,
ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione
è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni
e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante
gli altri sistemi di pagamento previsti dallarticolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità
idonee a consentire allAmministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro
delle finanze da emanarsi ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.»
2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in campo ai singoli
soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società
medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g),
h) e i)» sono sostituite con le seguenti: «Per gli oneri di
cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)»;
b) nellarticolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità
sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito dimpresa,
dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore
a 4 milioni o al 2 per cento del reddito dimpresa dichiarato, a
favore delle ONLUS;
c-septies) le spese relative allimpiego di lavoratori dipendenti,
assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate
a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dellammontare
complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così
come risultano dalla dichiarazione dei redditi.»;
c) nellarticolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni dimposta
per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati
alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dellarticolo 13- bis»
sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a),
g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dellarticolo 13- bis»;
d) nellarticolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni dimposta
per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti,
le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma
1 dellarticolo 13- bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri
indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis del comma 1 dellarticolo
13- bis»;
e) nellarticolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni dimposta
per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole:
«oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dellarticolo
13- bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle
lettere a), g), h), i) ed i-bis del comma 1 dellarticolo 13- bis».
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione
o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che,
in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono
ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità
estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora
siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a
finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo
53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo
specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto
per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini
del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto
testo unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che
delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la
ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti
dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente
i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena
di decadenza dei benefìci fiscali previsti dal presente decreto,
realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del
mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene
luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti
gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili
e di modico valore si è esonerati dall'obbligo della comunicazione
preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , possono
essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle
richiamate disposizioni.
5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni
liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge
26 febbraio 1987, n. 49 , prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera
g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è consentita
a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca
delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera
i-bis), del medesimo testo unico.
6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni
liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è consentita a condizione
che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca
delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo
65, comma 2.
7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni
liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è consentita a condizione
che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca
delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo
114.
Articolo
14. Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto. - 1. Al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante
la disciplina dellimposta sul valore aggiunto, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nellarticolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione
dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che
non sono considerate prestazione di servizi, dopo le parole: «solidarietà
sociale,» sono inserite le seguenti: «nonché delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),»;
b) allarticolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti
dallimposta, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel numero 12), dopo le parole «studio o ricerca scientifica»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e alle ONLUS»;
2) nel numero 15), dopo le parole: «effettuate da imprese autorizzate»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e da ONLUS»;
3) nel numero 19), dopo le parole: «società di mutuo soccorso
con personalità giuridica» sono inserite le seguenti: «e
da ONLUS»;
4) nel numero 20), dopo le parole: «rese da istituti o scuole riconosciute
da pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e
da ONLUS»;
5) nel numero 27-ter), dopo le parole: «o da enti aventi finalità
di assistenza sociale» sono inserite le seguenti: «e da ONLUS»;
c) nellarticolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non
commerciali, nel secondo comma, le parole: «di cui allarticolo
20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli
20 e 20-bis».
Articolo
15. Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
- 1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le ONLUS, limitatamente
alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non
sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante
ricevuta o scontrino fiscale.
Articolo
16. Disposizioni in materia di ritenute alla fonte. - 1. Sui contributi
corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta
di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , corrisposti alle ONLUS, le ritenute
alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l'articolo
5, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 , recante
modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.
Articolo
17. Esenzioni dall'imposta di bollo. - 1. Nella Tabella allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa
agli atti, documenti e registri esenti dallimposta di bollo in modo
assoluto, dopo larticolo 27, è aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché
copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni
e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS).».
Articolo
18. Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative. - 1. Nel
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante
disciplina delle tasse sulle concessioni governative, dopo larticolo
13, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Esenzioni). - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono
esenti dalle tasse sulle concessioni governative.».
Articolo
19. Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni. - 1. Nellarticolo
3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti limposta
sulle sucessioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti allimposta,
dopo le parole: «altre finalità di pubblica utilità»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché quelli a favore
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)».
Articolo
20. Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e
dalla relativa imposta sostitutiva. - 1. Nellarticolo 25, primo
comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643, recante disciplina dellimposta sullincremento
di valore degli immobili, relativo allesenzione dallimposta
degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo
le parole: «pubblica utilità», sono inserite le seguenti:
«, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS)».
2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di
valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale.
Articolo
21. Esenzioni in materia di tributi locali. - 1. I comuni, le province,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare
nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei
tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
Articolo
22. Agevolazioni in materia di imposta di registro. - 1. Alla tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti limposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nellarticolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi
a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti
traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo
il settimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Se
il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità
sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater):
lire 250.000.»; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), è
aggiunta, in fine, la seguente: «II-quater). A condizione che la
ONLUS dichiari nellatto che intende utilizzare direttamente i beni
per lo svolgimento della propria attività e che realizzi leffettivo
utilizzo diretto entro 2 anni dallacquisto. In caso di dichiarazione
mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della
propria attività è dovuta limposta nella misura ordinaria
nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa
imposta.»;
b) dopo larticolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente: «Art.
11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.».
Articolo
23. Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli. - 1. L'imposta sugli
spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche
indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640 , svolte occasionalmente dalle ONLUS nonché
dagli enti associativi di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'articolo 5,
comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne
di sensibilizzazione.
2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata
al comma 1 sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione,
all'ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del Ministro
delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 , potranno essere stabiliti condizioni e limiti
affinché l'esercizio delle attività di cui al comma 1 possa
considerarsi occasionale.
Articolo
24. Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza.
- 1. Nellarticolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19
ottobre 1938, n. 1933, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno
1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo
le parole: «enti morali,» sono inserite le seguenti: «organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS),»;
b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo
le parole: «enti morali,» è inserita la seguente: «ONLUS,»;
c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi
di beneficenza, dopo le parole: «enti morali,» è inserita
la seguente: «ONLUS,».
Articolo
25. Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. - 1. Nel
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
larticolo 20, è inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale). - 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza
di benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione allattività complessivamente svolta, redigere
scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con
compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni
periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento,
da redigere antro quattro mesi dalla chiusura dellesercizio annuale,
la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione,
distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali,
con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione
per un periodo non inferiore a quello indicato dallarticolo 22;
b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture
contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16
e 18; nellipotesi di cui allammontare annuale dei ricavi non
sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di
prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli
adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di
cui al comma 166 dellarticolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti
qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli
inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli
2216 e 2217 del codice civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nellesercizio delle attività
istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di
ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo
le modalità previste dallarticolo 1, comma 3, della legge
16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per lanno successivo, in
luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il
rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei
modi di cui allarticolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera
a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti
dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dellarticolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi delle legge 26 febbraio 1987,
n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui allarticolo
20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi lammontare
di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità
previste dallarticolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991,
n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta
da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.».
2. Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le disposizioni
del comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate
allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).
Articolo
26. Norma di rinvio. - 1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili,
le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare,
le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.
Articolo
27. Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità
sociale. - 1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo
o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «organizzazione
non lucrativa di utilità sociale», ovvero di altre parole
o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è
vietato a soggetti diversi dalle ONLUS.
Articolo
28. Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli
amministratori. - 1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista
dalle leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle
ONLUS, che si avvalgono dei benefìci di cui al presente decreto
in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni
statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo
sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12
milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa
da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni
previste all'articolo 11, comma 1;
c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, è punito
con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo
54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 , dall'ufficio delle entrate nel cui ambito
territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS.
3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi
delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefìci
previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a
terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto
passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative
sanzioni e degli interessi maturati.
Articolo
29. Titoli di solidarietà. - 1. Per l'emissione di titoli da
denominarsi «di solidarietà» è riconosciuta
come costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa la differenza
tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle
finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata,
siano destinati a finanziamento delle ONLUS.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti
abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti,
compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni
altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.
Articolo
30. Entrata in vigore. - 1. Le disposizioni del presente decreto entrano
in vigore il 1° gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi,
si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data del 31 dicembre 1997.
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