Decreto Ministeriale
1° febbraio 1991
Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla
spesa sanitaria.
(Nota)
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 5, comma
3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che demanda al Ministro della
sanità di rideterminare, anche in deroga a precedenti disposizioni legislative,
le forme morbose in riferimento alle patologie croniche ed acute, che
danno diritto all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione
alla spesa sanitaria, individuando altresì le modalità per il riconoscimento
delle patologie stesse;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 24 maggio 1989, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1989, concernente la individuazione
delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria e loro ambito di applicazione;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 10 aprile 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1990, di integrazione al
decreto ministeriale del 24 maggio 1989;
Visto l'art. 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;
Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute
del 7 e del 20 novembre 1990;
Sentite le competenti commissioni igiene e sanità del Senato e affari
sociali della Camera dei deputati;
Decreta:
1. I soggetti affetti
dalle forme morbose sotto elencate sono esentati dal pagamento delle quote
di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica, limitatamente
ai farmaci prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale di
seguito indicati per ciascuna patologia, salvo ulteriori rideterminazioni
in presenza di eventuali nuove acquisizioni terapeutiche:
1) affezioni dell'apparato cardiovascolare nel corso di trattamenti che
richiedono un permanente monitoraggio dei fattori della coagulazione:
limitatamente ai farmaci che interferiscono con la coagulazione stessa;
2) angioedema ereditario: limitatamente all'emoderivato specifico Cl inattivatore;
3) artrite reumatoide: limitatamente ai farmaci immunomodulatori e sali
d'oro ed ai trattamenti intra-articolari;
4) dermatomiosite: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;
5) lupus eritematoso-sistemico: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;
6) sclerosi sistemica progressiva: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;
7) sclerosi multipla: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;
8) immunodeficienze congenite ed acquisite, non provocate da retrovirus,
determinanti gravi difetti delle difese immunitarie con infezioni recidivanti:
limitatamente ad antibiotici, gamma globuline ed ormoni timici;
9) pemfigo e penfigoidi: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;
10) psoriasi pustolosa grave: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;
11) emoglobinopatie ed altre anemie congenite: limitatamente al sangue
trasfuso;
12) glaucoma: limitatamente ai farmaci attivi sull'ipertono oculare;
13) insufficienza renale: limitatamente alla dialisi ed alle terapie delle
complicanze del trattamento dialitico;
14) insufficienza respiratoria cronica in ossigenoterapia a lungo termine:
limitatamente agli antibiotici nelle fasi di riacutizzazione;
15) ipertensione arteriosa resistente alle misure generali di ordine igienico
e dietetico: limitatamente ai farmaci antipertensivi;
16) miastenia grave: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;
17) morbo di Hansen: limitatamente ai farmaci per la terapia antibatterica
specifica;
18) T.B.C. attiva bacillifera: limitatamente ai farmaci antitubercolari;
19) diabete insipido: limitatamente agli ormoni ipofisari;
20) diabete mellito: limitatamente agli ipoglicemizzanti orali ed insulina;
21) nanismo ipofisario, sindrome di Turner ed altre endocrinopatie congenite:
limitatamente agli ormoni carenti; 22) neoplasie: limitatamente ai farmaci
destinati al controllo della crescita neoplastica e delle complicanze
ad esse correlate ed inclusi gli eventuali ormoni carenti;
23) psicosi: limitatamente ai farmaci neurolettici e psicoattivi;
24) sindrome e morbo di Parkinson: limitatamente agli antiparkinsoniani;
25) spasticità da cerebropatia: limitatamente ai miorilassanti;
26) fibrosi cistica del pancreas: limitatamente al trattamento antibiotico,
agli enzimi pancreatici ad alto dosaggio, ai cortisonici topici ed ai
broncodilatatori (teofillinici, beta due antagonisti ed anticolinergici);
27) cirrosi epatica scompensata: limitatamente alle proteine plasmatiche;
28) rettocolite ulcerosa e morbo di Crohn: limitatamente a steroidi, antibiotici,
sulfasalazina, mesalazina;
29) ....soppresso
30) infezioni sintomatiche da HIV limitatamente ai trattamenti profilattici
e terapeutici previsti da protocolli stabiliti in sede ospedaliera
2. 1. Per le forme
morbose di seguito elencate, i farmaci ad esse strettamente correlati
sono già inclusi nel prontuario terapeutico a totale carico del Servizio
sanitario nazionale e, pertanto, sono prescritti senza alcuna quota di
partecipazione a carico dell'assistito:
1) insufficienza cardiaca: cardiocinetici maggiori;
2) aritmie cardiache: antiaritmici monocomposti;
3) angina pectoris: nitroglicerina ed isosorbide mononitrato e dinitrato;
4) emofilia: emoderivati antiemofilici;
5) epilessia: antiepilettici;
6) cirrosi epatica scompensata: oltre a quanto previsto dall'art. 1, la
vitamina Kl;
7) condizioni a rischio tromboembolico: anticoagulanti;
8) miastenia gravis: anticolinesterasici;
9) glaucoma ad angolo aperto - glaucoma in afachia: anticolinesterasici,
oltre a quanto previsto dall'art. 1;
10) avvelenamenti acuti: chelanti ed antidoti specifici;
11) iperkaliemia: chelanti specifici;
12) emocromatosi, emosiderosi, talassemia in trattamento politrasfusionale:
chelanti del ferro;
13) sovradosaggio da anticoagulanti: antidoti specifici;
14) .... soppresso.....
3. I soggetti affetti
dalle forme morbose sotto elencate sono esentati dal pagamento delle quote
di partecipazione alla spesa, limitatamente alle prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio e alle altre prestazioni specialistiche correlate
alla patologia stessa e di seguito indicate, sempreché ritenute necessarie
dal medico:
1) affezioni dell'apparato cardiovascolare in trattamento anticoagulante
limitatamente a: tempo di protrombina, tempo di tromboplastina parziale
(PTT);
2) cardiopatie scompensate (N.Y.H.A. classe III e IV) limitatamente a:
elettrocardiografia, telecuore, ecocardiografia, monitoraggio dei farmaci
specifici;
3) angioedema ereditario: inibitore del C1;
4) artrite reumatoide limitatamente a: fattore reumatoide, velocità di
sedimentazione (VES), autoanticorpi specifici, emocromocitometria, radiologia
convenzionale del distretto osteoarticolare coinvolto;
5) dermatomiosite limitatamente a: fattore reumatoide, velocità di sedimentazione
(VES), autoanticorpi specifici, emocromocitometria;
6) lupus eritematoso sistemico limitatamente a: fattore reumatoide, velocità
di sedimentazione (VES), autoanticorpi specifici, emocromo citometria,
esame urine, radiologia convenzionale del torace;
7) sclerosi sistemica progressiva limitatamente a: fattore reumatoide,
velocità di sedimentazione (VES), autoanticorpi, emocromocitometria;
8) sclerosi multipla limitatamente a: monitoraggio della evoluzione della
malattia;
9) immunodeficienze congenite limitatamente a: immunoglobuline, fattori
complemento, emocromocitometria, sottopopolazioni linfocitarie, funzionalità
neutrofili (NBT);
10) pemfigo e pemfigoidi limitatamente a: immunofluorescenza diretta ed
indiretta della lesione, dosaggio immunoglobuline emocromocitometria,
velocità di sedimentazione (VES);
11) psoriasi pustolosa grave limitatamente a: emocromocitometria, velocità
di sedimentazione (VES);
12) emoglobinopatie e anemie congenite limitatamente a: emocromocitometria,
reticolociti, bilirubina, ferritinemia; 13) emofilia limitatamente a:
emocromocitometria, radiologia convenzionale del distretto osteo-articolare
coinvolto;
14) fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo limitatamente
a: aminoacidi e acidi organici urinari, equilibrio acido-base;
15) glaucoma limitatamente a: tonometria, campimetria, fondo dell'occhio,
ecografia oculare;
16) insufficienza renale limitatamente a: urea, creatinina (clearance),
esame urine, elettroliti, proteinuria, emocromocitometria, elettrocardiografia,
ecografia renale, radiologia convenzionale torace;
17) insufficienza respiratoria cronica limitatamente a: emogasanalisi,
elettroliti, emocromocitometria, radiologia convenzionale torace, elettrocardiografia,
monitoraggio dei farmaci specifici;
18) ipertensione arteriosa resistente alle misure generali di ordine igienico
e dietetico limitatamente a: elettroliti, creatinina, esame urine, radiologia
convenzionale torace, elettrocardiografia, fondo oculare;
19) miastenia grave e miopatie congenite limitatamente a: creatina kinasi,
aldolasi, mioglobina;
20) morbo di Hansen limitatamente a: anticorpi anti-micobacterium leprae,
radiologia convenzionale dei segmenti scheletrici coinvolti;
21) tubercolosi attiva bacillifera limitatamente a: velocità di sedimentazione
(VES) emocromocitometria, ricerca bacillo Koch, esami radiologici relativi
agli organi interessati;
22) i soggetti affetti da HIV e i sospetti di esserlo ai soli fini dei
relativi accertamenti diagnostici;
23) diabete insipido limitatamente a: elettroliti, osmolalità serica e
urinaria, prova di concentrazione;
24) diabete mellito limitatamente a: glicemia, glico-emoglobina, proteine
glicate, esame urine, albuminuria, fondo dell'occhio, elettromiografia,
creatinina, fluorangiografia se richiesta dallo specialista oftalmologo
ed in presenza di retinopatia diabetica, fotocoagulazione retinica, determinazione
della microalbuminuria limitatamente a tre determinazioni/anno, visite
specialistiche inerenti al diabete ed alle sue complicanze effettuate
presso i centri e i servizi di diabetologia di cui all'art. 2, comma 2,
della legge 16 marzo 1987, n. 115;
25) nanismo ipofisario e sindrome di Turner ed altre endocrinopatie congenite
limitatamente a: GH (dopo stimolo), FSH, LH, TSH, T4: cortisolo, 17 OH
progesterone, 17 ketocorticoidi urinari, testosterone, delta 4 androstenedione,
estradiolo; monitoraggio età ossea (radiologia convenzionale mano, polso);
26) neoplasie limitatamente a: terapia radiante, monitoraggio umorale
e strumentale della crescita neoplastica e della terapia antiblastica;
27) psicosi limitatamente a: monitoraggio dei farmaci specifici;
28) spasticità da cerebropatia limitatamente a: monitoraggio dei farmaci
specifici;
29) sindrome e morbo di Parkinson limitatamente a: monitoraggio dei farmaci
specifici;
30) epilessia limitatamente a: monitoraggio dei farmaci antiepilettici;
31) retinite pigmentosa limitatamente a: fondo dell'occhio, visus, elettroretinogramma,
campimetria;
32) rettocolite ulcerosa e morbo di Crohn limitatamente a: rettoscopia
pancolonscopia con relative biopsie intestinali, clisma opaco, radiologia
convenzionale digerente, clisma del tenue, ecografia addome, emocromo
citometria, proteine totali ed elettroforesi;
33) fibrosi cistica del pancreas limitatamente a: emocromo citometria,
proteine, albumina, elettroliti, radiologia convenzionale del torace;
34) epatite cronica attiva e cirrosi epatica, cirrosi biliare primitiva
limitatamente a: proteine totali, albumina, immunoglobuline, ammonio,
elettroliti, bilirubina, transaminasi (AST, ALT), gammaglutamiltrasferasi
(GGT), fosfatasi alcalina (ALP), emocromo citometria, autoanticorpi, anticorpi
specifici, markers dell'epatite, esogacogramma;
35) ....soppreso....;
36) i donatori di sangue in rapporto con gli atti di donazione;
37) i donatori viventi d'organo compresi i donatori di midollo emopoietico
in connessione con gli atti di donazione; 38) ipercolesterolemie familiari:
LDL aferesi, limitatamente ai casi di ipercolesterolemia familiare, là
dove indicato, su prescrizione di un centro ospedaliero
4. Sono esentati dal
pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni
farmaceutiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le prestazioni
specialistiche correlate alle specifiche patologie di cui sono affetti:
1) i nati prematuri ed immaturi e i nati a termine in terapia intensiva
neonatale e patologie correlate nei primi tre anni di vita;
2) i nati con gravi deficit psichici, fisici e sensoriali;
3) i tossicodipendenti in relazione ai trattamenti di disassuefazione;
4) i tossicodipendenti residenti in comunità di recupero;
5) i riceventi di trapianti organo-parenchimali
5. Sono esenti dal pagamento
delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria le prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio, e le altre prestazioni specialistiche richieste
nell'ambito di interventi e campagne di prevenzione collettiva autorizzati
con atti formali delle regioni. Le predette prestazioni sono parimenti
esenti quando derivino da obblighi di legge o siano disposte nel prevalente
interesse della collettività.
6. 1. I cittadini appartenenti
ad una delle categorie sottoelencate sono esentati dalla partecipazione
alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie, con esclusione
comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario: a) invalidi
di guerra appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª;
b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore
ai due terzi;
c) invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª;
d) invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore
ai due terzi; e) invalidi civili con assegno di accompagnamento;
f) ciechi e sordomuti indicati, rispettivamente, dagli artt.
6 e 7, L.
2 aprile 1968, n. 482 .
6. 2. I cittadini appartenenti
ad una delle categorie sottoelencate sono esentati dalla partecipazione
alla spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia
invalidante, con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi
nel prontuario:
a) invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6ª alla 8ª;
b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore
ai due terzi;
c) infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali; d) invalidi
per servizio appartenenti alle categorie dalla 6ª alla 8ª
7. 1. L'accertamento
delle forme morbose di cui al presente decreto deve essere operato esclusivamente
nelle strutture universitarie o nelle strutture sanitarie ospedaliere
ed ambulatoriali a gestione diretta o convenzionate obbligatoriamente.
Dette strutture provvedono, altresì, a fornire alla valutazione dei medici
curanti gli indirizzi diagnostici e terapeutici che si riconnettono alle
suddette forme morbose.
2. L'attestato di esenzione è rilasciato dalla unità sanitaria locale
sulla base della certificazione redatta dalle strutture di cui al comma
1 o della documentazione attestante l'appartenenza ad una delle categorie
contemplate dall'art. 6.
3. L'attestato di esenzione deve indicare, sia pure in forma codificata,
la patologia che dà luogo all'esenzione o l'appartenenza ad una delle
categorie indicate all'art. 6.
4. La ricetta non può contenere contestualmente la prescrizione di farmaci
esenti ai sensi del presente decreto e di farmaci non esenti. Analoga
procedura deve essere osservata per le richieste di prestazioni diagnostiche
e di altre prestazioni specialistiche esenti ai sensi del presente decreto
con altre prestazioni non esenti.
8. 1. Fino alla data
di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni
del decreto ministeriale 24 maggio 1989.
2. Le regioni, entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, attuano un programma di revisione generalizzata
delle esenzioni per forme morbose in atto alla stessa data attraverso
le strutture previste dall'art. 7.
3. Le attestazioni di esenzione già rilasciate alla data di pubblicazione
del presente decreto e riferite alle forme morbose e alle altre situazioni
soggettive contemplate dagli articoli 1, 3, 4 e 6 del decreto medesimo
conservano la loro efficacia fino al termine indicato al comma 2 o alla
loro eventuale scadenza ove anteriore al termine stesso, alla condizione
che rechino l'indicazione della forma morbosa o della situazione soggettiva
che dà luogo all'esenzione. Se prive di tale indicazione, le medesime
attestazioni devono essere convalidate entro la data di entrata in vigore
del presente decreto presso le strutture delle unità sanitarie locali,
sulla base della documentazione sanitaria acquisita agli atti della unità
sanitaria locale stessa o esibita dagli interessati.
9. Le disposizioni di
cui al presente decreto entrano in vigore il trentesimo giorno a decorrere
dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Nota
Diversi articoli del presente decreto sono stati abrogati dal D.Lgs.
29 aprile 1998, n. 124.
|