Decreto ministeriale
28 maggio 1999, n. 329
"REGOLAMENTO RECANTE NORME DI INDIVIDUAZIONE DELLE MALATTIE CRONICHE
E INVALIDANTI ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 29 aprile 1998 n.12".
IL
MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo
29 aprile 1998, n.124 avente ad oggetto "Ridefinizione del sistema di
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle
esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre
1997, n.449", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.99 del 30 aprile 1998,
e in particolare l'articolo 5 che prevede che il Ministro della sanità,
con distinti regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n.400, individui, rispettivamente, le condizioni
di malattia croniche o invalidanti e le malattie rare che danno diritto
all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria
indicate dai medesimi regolamenti;
Visto il decreto ministeriale 1 febbraio 1991 avente ad oggetto "Rideterminazione
delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria"
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 15
luglio 1998;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione
del 24 settembre 1998;
Visto il parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali,
in data 19 dicembre 1998, che rileva che i criteri per il trattamento
dei dati personali nell'ambito delle procedure dirette al riconoscimento
delle esenzioni sono oggetto di uno o più regolamenti da adottarsi ai
sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 124/98 e che il presente regolamento
dovrebbe provvedere alla sola individuazione delle condizioni di malattia
croniche ed invalidanti che danno diritto alle esenzioni mentre sembrerebbe
attuare anche quanto demandato a tali regolamenti in materia di disciplina
del trattamento dei dati personali;
Considerato che la disciplina del trattamento dei dati personali è oggetto
di separata regolamentazione ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n.124/1998
e che il presente regolamento si limita ad individuare le malattie esenti
e le caratteristiche generali del sistema di riconoscimento del diritto
all'esenzione in relazione ad esse;
Ritenuto di recepire il parere dell'Autorità Garante modificando in tal
senso il testo dell'articolo 2, comma 2 e prevedendo che le disposizioni
del presente regolamento siano adeguate sulla base della disciplina da
emanarsi ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 aprile 1998
n.124;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;
Vista la comunicazione n.100/SCPS/16.2670 del 11 marzo 1999 inviata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988 n. 400 e la risposta della stessa Presidenza in data
18 maggio 1999, n.DAGL/114/31890/4-18-173;
ADOTTA
il seguente regolamento
Art.
1
Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento
individua le condizioni e le malattie croniche e invalidanti che danno
diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni
sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo
5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
29 aprile 1998 n.124. L'eventuale esclusione di prestazioni dai suddetti
livelli essenziali o l'introduzione di modifiche nella definizione delle
singole prestazioni in essi incluse sono recepite secondo quanto previsto
dall'articolo 6 del presente regolamento.
Art.
2
Individuazione delle condizioni di malattia e delle prestazioni
1. L' allegato
1, che forma parte integrante del presente regolamento, reca l' elenco
delle condizioni e delle malattie che danno diritto all' esenzione dalla
partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria dallo
stesso indicate.
2. Per consentire l'identificazione univoca delle condizioni e delle malattie
ai fini dell'esenzione e ferma restando la vigente normativa in materia
di tutela dei dati personali dei soggetti affetti, a ciascuna malattia
e condizione è associato uno specifico codice identificativo. Il codice
si compone di otto cifre: le prime tre indicano una numerazione progressiva
delle malattie e delle condizioni, le successive cinque corrispondono
al codice identificativo delle stesse secondo la classificazione internazionale
delle malattie "International Classification of Diseases-IX- Clinical
Modification (ICD-9-CM)"; in caso di condizioni non riferibili a specifiche
malattie riportate dalla suddetta classificazione, il codice identificativo
si compone delle sole prime tre cifre.
3. Per ciascuna condizione e malattia l'allegato
1 elenca le prestazioni di assistenza sanitaria appropriate ai fini
del relativo monitoraggio e della prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
Tali prestazioni sono da erogarsi in esenzione dalla partecipazione al
costo agli aventi diritto ai sensi dell' articolo
4. Nell'allegato 1 sono altresì indicate
le prestazioni di assistenza sanitaria da erogarsi agli aventi diritto
in regime di esenzione dal pagamento della quota fissa, ai sensi dell'
articolo 3, comma 9 del D.Lgs.124/98 e successive
modificazioni.
Art.
3
Modalità di prescrizione e di erogazione delle prestazioni
1. La prescrizione delle
prestazioni erogabili in esenzione dalla partecipazione al costo ai sensi
del presente regolamento reca l'indicazione delle prime tre cifre del
codice identificativo della condizione o della malattia, come risultanti
dall'attestato di esenzione.
2. Fermi restando i limiti di prescrivibilità di cui alla legge 25 gennaio
1990 n.8 e successive modificazioni, ciascuna ricetta non può contestualmente
recare la prescrizione di prestazioni erogabili in regime di esenzione
dalla partecipazione ai sensi del presente regolamento e di altre prestazioni
non erogabili in regime di esenzione.
3. La prescrizione delle prestazioni erogabili in esenzione dalla partecipazione
ai sensi del presente regolamento è effettuata secondo criteri di efficacia
e di appropriatezza rispetto alle condizioni cliniche individuali e nel
rispetto delle indicazioni riportate nell'allegato
1.
Art.
4
Riconoscimento del diritto all'esenzione
1. L'azienda unità sanitaria
locale di residenza dell'assistito riconosce il diritto all'esenzione
dalla partecipazione al costo, ai sensi del presente regolamento, sulla
base della certificazione attestante la specifica condizione o malattia,
come definita all'articolo 2. La certificazione deve essere rilasciata
dai presidi delle aziende unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere
o dagli Istituti ed Enti di cui all'articolo 4 comma 12 del D. Lgs.vo
502/92 e successive modifiche ed integrazioni o da istituzioni sanitarie
pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione Europea.
2. L'azienda unità sanitaria locale rilascia a ciascun assistito avente
diritto, anche mediante l'utilizzazione della carta sanitaria elettronica,
un attestato di esenzione, che reca in forma codificata l'indicazione
della condizione o della malattia per la quale è riconosciuto il diritto
all'esenzione. In caso di accertamento di più malattie o condizioni individuate
dall'articolo 2 del presente regolamento l'azienda unità sanitaria locale
rilascia al soggetto avente diritto un unico attestato di esenzione che
reca l'indicazione in forma codificata di tutte le malattie o condizioni
per le quali è riconosciuto il diritto all'esenzione.
3. Le regioni, sulla base di linee guida definite dal Ministro della sanità,
fissano, per le condizioni di malattia per le quali è prevedibile risoluzione,
la validità temporale massima dell'attestato.
Art.
5
Controlli
1. Le modalità di controllo
sulle esenzioni sono disciplinate dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo
6 del D.Lgs.vo 29 aprile 1998 n.124.
Art.
6
Aggiornamento
1. Il presente
regolamento è aggiornato secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma
50 lettera f) della legge 27 dicembre 1997 n.449, con riferimento allo
sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'articolo 1,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché all'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche.
Art.
7
Norme finali e transitorie
1. Le aziende
unità sanitarie locali provvedono a comunicare ai medici di medicina generale
ed ai pediatri di libera scelta i contenuti del presente regolamento e
le specifiche modalità di applicazione.
2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento
le aziende unità sanitarie locali sottopongono a verifica le attestazioni
di esenzione già rilasciate ai sensi del decreto
ministeriale 1 febbraio 1991 e comunicano agli interessati la conferma
del diritto all'esenzione, la sua cessazione o l'esigenza di ulteriori
accertamenti. Nei casi di conferma del diritto all'esenzione le aziende
unità sanitarie locali comunicano altresì le prestazioni fruibili in regime
di esenzione dalla partecipazione al costo ai sensi del presente regolamento.
Nei casi in cui la conferma del diritto all'esenzione sia subordinata
ad ulteriori accertamenti, i soggetti interessati hanno diritto alla fruizione
in esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni individuate
dal decreto 1 febbraio 1991 per la
specifica forma morbosa o condizione, fino al completamento degli accertamenti
e comunque non oltre i sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione
dell'azienda.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, le attestazioni di esenzione
già rilasciate ai sensi del decreto ministeriale
1 febbraio 1991, riferite a malattie e condizioni non incluse nell'allegato
1 al presente regolamento, cessano di avere efficacia a decorrere dalla
comunicazione dell'azienda unità sanitaria locale e comunque non oltre
il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
Fino a tale data le attestazioni danno diritto alla fruizione in regime
di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni
individuate dal decreto ministeriale 1
febbraio 1991.
4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 29 aprile
1998 n.124, le attestazioni di esenzione già rilasciate per: Angioedema
ereditario, Dermatomiosite, Pemfigo e pemfigoidi, Anemie congenite, Fenilchetonuria
ed errori congeniti del metabolismo, Miopatie congenite, Malattia di Hansen,
Sindrome di Turner, Spasticità da cerebropatia e Retinite pigmentosa,
danno diritto alla fruizione in regime di esenzione dalla partecipazione
al costo delle relative prestazioni individuate dal decreto
ministeriale 1 febbraio 1991. 5. Le disposizioni del presente regolamento
saranno adeguate sulla base della disciplina da emanarsi ai sensi dell'articolo
6 del decreto legislativo 29 aprile 1998 n.124
anche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma lì
28 maggio 1999
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