Legge 8 novembre
1991, n. 381
"Disciplina delle cooperative sociali"
1. Definizione.
- 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale
della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini
attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali
o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la
presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse
operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione
di "cooperativa sociale".
2. Soci volontari.
- 1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle
cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che
prestino la loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei
soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei
soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme
di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle
norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere
a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.
4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri
stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni
pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate
in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego
di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni
dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio,
fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e
4.
3. Obblighi e divieti.
- 1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti
mutualistici di cui all'articolo
26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
1951, n. 302, e successive modificazioni.
2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di
cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione
sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo
13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1,
lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale
di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.
3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo
2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.
4. Persone svantaggiate.
- 1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi
fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici,
i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti,
i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati
ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli
47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati
dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate
i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro
per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative
istituita dall'articolo
18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno
il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente
con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La
condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente
dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria
previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente
alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente
articolo, sono ridotte a zero.
5. Convenzioni.
-1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali
a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia
di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni
con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati
membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi
da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto
dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie
in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate
a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo
4, comma 1.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali
debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma
1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità
europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti
per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali
di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione
del possesso dei requisiti stessi.
3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni
richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché
le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso
alle competenti autorità regionali.
4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari
ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore
agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti
pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società
di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e
nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione,
l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate
di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi
di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere
agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può
intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione
dell'appalto.
6 - Modifiche al
decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. -
1. Al citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
10, è aggiunto in fine, il seguente comma: "Se l'ispezione riguarda
cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni
dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa
ha sede legale";
b) all'articolo
11, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per le cooperative sociali
i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo
competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio
la cooperativa ha sede legale".
c) al secondo comma dell'articolo
13, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione cooperazione sociale".
d) all'articolo
13, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Oltre che nella sezione
per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte
nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta".
7. Regime tributario.
- 1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle
cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte
catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di
mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio
dell'attività sociale.
3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente
numero: "41 bis - prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle
di assistenza domiciliare o ambulatoriale, o in comunità e simili, o ovunque
rese, in favore degli anziani ed anabili adulti, di tossicodipendenti
e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti
in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro
consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e
di convenzioni in generale"
8. Consorzi.
- 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi
costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in
misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.
9. Normativa regionale. - 1. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione.
A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano
le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché
con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative
sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione,
prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori
e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno
e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle
misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie
disponibilità delle regioni medesime.
10. Partecipazione
alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza
e di consulenza. - 1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente
legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939,
n. 1815.
11. Partecipazione
delle persone giuridiche. - 1. Possono essere ammesse come soci delle
cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti
sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.
12. Disciplina transitoria.
- 1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore
della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle
disposizioni in essa previste.
2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle
norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui
agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate
con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto
costitutivo.
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