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| Legislazione | |||||||
| Legge n. 449 del
27 dicembre 1997 (Legge finanziaria '98)
Titolo
I
1.
Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta
lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41
per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse
di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione
degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale
di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonchè per
la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità
immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,
possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono
comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse
all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici
ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti
elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.
1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime
condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla
realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà
comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione
di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento
acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo
all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili
di energia, nonchè all'adozione di misure antisismiche con particolare
riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in
particolare sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione
di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza
statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici
o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi
edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli
effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili
con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo
ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni,
ridotte nella misura del 50 per cento. 10. L'articolo
32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve
intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo,
ai fini dell'espressione del parere di propria competenza, deve attenersi
esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato
dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria,
in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa. "127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;".
Articolo
8 1. Allarticolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le spese riguardanti i mezzi necessari allaccompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare lautosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui allarticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla Commissione medica locale di cui allarticolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto leventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo". 2. Per i soggetti di cui allarticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico. 3. Le disposizioni di cui allarticolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui allarticolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui allarticolo 54, comma 1, lettera a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui allarticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione. 4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento dellimposta erariale di trascrizione, delladdizionale provinciale allimposta erariale di trascrizione e dellimposta di registro. 5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui allarticolo 35 comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi. 6. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati. 7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3. Capo
II
Articolo
17 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo larticolo 121, nel titolo IV, recante disposizioni comuni, è inserito il seguente: "Art. 121-bis. - (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nellesercizio di imprese, arti e professioni) - 1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nellesercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri: a) per lintero ammontare relativamente: 1) agli aeromobili da
turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan,
di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dellarticolo 54 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati
ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nellattività
propria dellimpresa; b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere dellarticolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se lattività è svolta da società semplici e da associazioni di cui allarticolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dellammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dellammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire 800.000 per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dellindice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nellanno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio. 2. Ai fini della determinazione del reddito dimpresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra lammontare dellammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. 3. Ai fini della applicazione del comma 7 dellarticolo 67, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento". 2. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 dellarticolo 50, il comma 5-bis dellarticolo 54, il comma 5-bis dellarticolo 66 e i commi 8-bis e 8-ter dellarticolo 67 sono abrogati; b) nellarticolo 67, comma 10, primo periodo, le parole da "per le imprese individuali" fino alla fine del periodo sono soppresse; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo dimposta in corso alla data del 31 dicembre 1997. 4. È soppressa laddizionale di cui allarticolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729. 5. Limporto della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose: a) omologati per la
circolazione esclusivamente mediante lalimentazione del motore con
gas di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di dispositivi tecnici
conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991,
e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE del Consiglio,
del 1° ottobre 1991, e successive modificazioni; 6. È soppressa la tassa speciale istituita dallarticolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362; non si fa luogo al rimborso della tassa corrisposta nellanno 1997 per periodi fissi relativi allanno 1998. 7. Allarticolo 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole "immatricolati dal 3 febbraio 1992". 8. Sono soppressi il canone di abbonamento allautoradiotelevisione e la tassa di concessione governativa concernente labbonamento di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235. A compensazione del mancato introito è assicurata alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo una quota pari a lire 210 miliardi annui. 9. Gli importi delle tasse automobilistiche sono arrotondati alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle lire cinquecento e per eccesso se è superiore. 10. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, laccertamento, il recupero, i rimborsi, lapplicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, lattività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 11. I tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione allapposita convenzione tipo, da approvare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze. Tale convenzione disciplina le modalità di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dellattività. 12. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle previsioni del comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni. 13. I commi da 163 a 167 dellarticolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati. 14. La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e lAutomobile Club dItalia, prorogata fino al 31 dicembre 1997 dallarticolo 3, comma 139, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 11 e 12. 15. A decorrere dal 1° gennaio 1998 limporto minimo delle tasse automobilistiche è stabilito in lire 37mila per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, in aggiunta allimporto anzidetto, sono dovute lire 1.700 per ogni kw di potenza. Laumento si applica alle tasse il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1997. 16. A decorrere dal 1° gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli associati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Ai fini dellapplicazione del presente comma, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono determinate le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura. La facoltà di cui al comma 1 dellarticolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si esercita a decorrere dallanno 1999. 17. A decorrere dal 1° luglio 1998 gli atti e le formalità relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dellarticolo 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dellarticolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate, garantendo linvarianza di gettito, le nuove tariffe derivanti dallapplicazione del presente comma che sostituiscono nelle citate tariffa e tabella le predette lettere a) e b). 18. Larticolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, come modificato dallarticolo 42 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n.360, è sostituito dal seguente: "Art. 94 (Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dellintestatario). 1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dellusufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dallacquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dellatto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché allemissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà. 2. Lufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su richiesta avanzata dallacquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o allaggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza. 3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. 4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, laggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni e 500 mila. 5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nel comma 4 ed è inviata allufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che provvede al rinnovo dopo ladempimento delle prescrizioni omesse. 6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza lapplicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni. 7. Ai fini dellesonero dallobbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente dimostrare ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per lapplicazione della tassa. 8. In tutti i casi in cui è dimostrata lassenza di titolarità del bene e di conseguente obbligo fiscale , gli uffici di cui al comma 1 procedono allannullamento delle procedure di riscossione coattive delle tasse, soprattasse e accessori." 19. Allarticolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto il seguente periodo: "Il gettito derivante dallapplicazione della addizionale provinciale sulle formalità di iscrizione, trascrizione e annotazione, fermo restando lammontare dellimposta statuito nella provincia di presentazione delle formalità stesse, è versato a cura del concessionario alla provincia di residenza dellacquirente, anche con riserva di proprietà, del locatario con facoltà di compera o dellusufruttuario del veicolo ovvero alla provincia di residenza del proprietario scaturente dalle formalità, in tutti gli altri casi". 20. Per le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997 relative allimposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, alladdizionale regionale allimposta erariale di trascrizione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, allimposta provinciale per liscrizione dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alladdizionale provinciale allimposta erariale di trascrizione di cui allarticolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché allimposta di registro di cui allarticolo 7, con esclusione della lettera f), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie a condizione che il contribuente provveda alla richiesta della formalità prevista e contestualmente al versamento dei tributi dovuti nella misura e con le modalità vigenti al momento della richiesta della stessa formalità al Pubblico registro automobilistico competente. Sui versamenti effettuati non sono dovuti gli interessi di mora. Entro il 30 giugno 1998 il contribuente è tenuto a presentare, presso lufficio del Pubblico registro automobilistico competente, apposita istanza e ad adempiere alle formalità e al relativo versamento con le modalità stabilite con decreto direttoriale. 21. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è soppressa la tassa sulle concessioni governative per le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore, prevista dallarticolo 15 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995. 22. Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le maggiorazioni previste dallarticolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 21, nonché delle riduzioni di cui al comma 5. Corrispondentemente la quota dellaccisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dellarticolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ridotta da lire 350 a lire 242 per ciascun litro. Linsieme dei provvedimenti di cui ai commi da 4 a 22 del presente articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello Stato per almeno 100 miliardi. 23. A compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Sardegna in conseguenza dellabolizione della tassa sulle concessioni governative di cui al comma 21, è corrisposto alla stessa regione un trasferimento di importo pari a lire 50 miliardi per il 1998 e ciascuno degli anni successivi. La compensazione finanziaria del trasferimento è garantita nellambito della determinazione delle nuove tariffe delle tasse automobilistiche. 24. A decorrere dal 1° gennaio 1998 cessano lobbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché lobbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso. 25. Gli obblighi di eseguire i versamenti di cui allarticolo 116, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché quelli previsti dallarticolo 247, comma 3, e dellarticolo 252, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono soppressi. 26. E soppresso il certificato di abilitazione professionale di tipo KE di cui allarticolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, ed agli articoli 310 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni. 27. Al comma 4 dellarticolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente laccertamento dei requisiti previsti per la guida dei veicoli, le parole "ogni due anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida" e le parole "Detto accertamento biennale dovrà effettuarsi anche nei confronti" sono sostituite dalle seguenti: "Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti". 28. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) allarticolo 138, comma 11, dopo le parole: "e della protezione civile" sono aggiunte le seguenti: "nazionale, della regione Valle dAosta e delle province autonome di Trento e Bolzano"; b) allarticolo 177, comma 1, dopo le parole: "servizi di polizia o antincendio" sono inserite le seguenti: "a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle dAosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano". 29. A decorrere dal 1° gennaio 1998, viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 per tonnellata/anno di ossidi di azoto e si applica ai grandi impianti di combustione. Per grande impianto di combustione si intende linsieme degli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purché almeno uno di detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW. 30. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui al comma 29 che devono presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con i dati delle emissioni dellanno precedente. 31. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base delle emissioni dellanno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dellanno successivo unitamente alla prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto. 32. Ai fini dellaccertamento della tassa si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con regolamento da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari di applicazione. 33. Per il ritardato versamento della tassa si applicano lindennità di mora e gli interessi previsti dallarticolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per lomesso pagamento della tassa si applica, oltre lindennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui ai commi dal 29 al presente e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dallarticolo 50 del predetto testo unico. 34. Il contributo per gli acquisti dei veicoli di cui allarticolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, è riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che, in Italia, acquistano macchine agricole di cui allarticolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse. Il contributo, disciplinato con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dal 1° gennaio 1998, secondo gli stessi criteri fissati dallarticolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996. Il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati alladeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Entro 15 giorni dalla data di consegna della macchina agricola nuova, il venditore ha lobbligo di demolire direttamente la macchina usata o di consegnarla ad un demolitore autorizzato e di provvedere alla sua cancellazione legale per la demolizione. La macchina usata non può essere rimessa in circolazione né riutilizzata. Nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario. Allonere derivante dallattuazione della presente disposizione si fa fronte mediante utilizzazione, nel limite complessivo di lire 100 miliardi, delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura aperto presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Tesoreria centrale. Le disponibilità del predetto conto corrente sono integrate dalle somme accertate, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui conti correnti infruttiferi vincolati giacenti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, intestati alle banche autorizzate ad operare, in forza di apposita convenzione, con le disponibilità di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, mediante trasferimento, con pari valuta, sul medesimo conto corrente infruttifero n. 23507. 35. Lattribuzione del credito di imposta di cui al comma 5 dellarticolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per le imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori e motoveicoli che hanno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nel periodo di vigenza del contributo per la rottamazione, processi di ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione, è riconosciuta a condizione che gli effetti derivanti dai predetti processi sui livelli occupazionali siano stati individuati e le relative misure intese a regolarne eventuali eccedenze siano state adottate previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 36. Il comma 112 dellarticolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso di fare salvi gli effetti delle procedure negoziali in corso alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal predetto comma 112, tra ministero della Difesa ed altre pubbliche amministrazioni, finalizzate al trasferimento di beni immobili già destinati ad uso pubblico dai piani regolatori generali. 37. Il comma 11 dellarticolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è abrogato. 38. Al numero 27-ter dellarticolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalti, convenzioni e contratti in genere" sono sostituite dalla seguente: "direttamente". 39. Limposta prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo. |
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