Legge n. 488 del
23 dicembre 1999
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2000)
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CAPO
II
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art.
6.
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi)
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15.
All'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: " un importo pari al 41 per cento "
sono sostituite dalle seguenti: " una quota ";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
" 1-bis. La detrazione compete, altresi', per le spese sostenuto
per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la
sicurezza statica del patrimonio edilizio nonche' per la realizzazione
degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione ";
c) al comma 3, le parole: " e di cui risulti pagata l'imposta comunale
sugli immobili (ICI) per l'anno 1997 " sono sostituite dalle seguenti:
" e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI)
per gli anni a decorrere dal 1997 ";
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d'imposta
in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, per
una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nel
periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, per una
quota pari al 36 per cento ".
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