Legge n. 59 del 31
gennaio 1992
"Nuove norme in materia di società cooperative."
1. Diritti dei soci. - 1. I soci delle società cooperative,
quando almeno un terzo del numero complessivo di essi lo richieda, hanno
diritto, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 del
codice civile, di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni
del consiglio di amministrazione e il libro delle adunanze e delle deliberazioni
del comitato esecutivo, se questo esiste.
2. I diritti di cui al comma 1 non spettano ai soci in mora per la mancata
esecuzione dei conferimenti o inadempienti, anche rispetto alle obbligazioni
contratte con la società.
2. Relazione degli
amministratori e dei sindaci. - 1. Nelle società cooperative
e nei loro consorzi, la relazione degli amministratori di cui al primo
comma dell'articolo 2428 del codice civile deve indicare specificamente
i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi
statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.
2. Il collegio sindacale, nella relazione all'assemblea di cui al secondo
comma dell'articolo 2429 del codice civile, deve specificamente riferire
su quanto indicato al comma 1 del presente articolo.
3. Quote e azioni.
- 1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona
fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell'articolo
24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951,
n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall'articolo 17,
primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, è determinato in
lire ottanta milioni. Per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione,
conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle
di produzione e lavoro, tale limite è fissato in lire centoventi
milioni.
2. I conferimenti di beni in natura non sono considerati ai fini del calcolo
del limite massimo di cui al comma 1.
3. Nelle società cooperative e nei loro consorzi il valore nominale
di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cinquantamila
e il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore
a lire un milione, salvo quanto disposto da leggi speciali per particolari
categorie di enti cooperativi.
4. Soci sovventori.
- 1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2548 del codice civile
si applicano alle società cooperative e ai loro consorzi, con esclusione
delle società e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia
abitativa, i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per
lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
2. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti
comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti
spettanti a tutti i soci.
3. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza
degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.
4. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative
trasferibili.
5. Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma dell'articolo
2348 ed il terzo comma dell'articolo 2355 del codice civile.
6. Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei
soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle
quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque
essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello
stabilito per gli altri soci.
5. Finanziamenti
dei soci e di terzi. - 1. Il terzo comma dell'articolo 2521 del codice
civile è sostituito dal seguente: «Alle azioni si applicano
le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia
nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale, nè
quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate».
2. Le società cooperative, che abbiano adottato nei modi e nei
termini stabiliti dallo statuto procedure di programmazione pluriennale
finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, possono emettere
azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate
nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.
3. Gli stati di attuazione dei programmi pluriennali devono essere approvati
annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione
del bilancio, previo parere dell'assemblea speciale di cui all'articolo
6.
4. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un
ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili
o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e devono contenere,
oltre alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile,
la denominazione "azione di partecipazione cooperativa".
5. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in misura
non inferiore alla metà in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti
della società cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche
superando i limiti di cui al primo comma dell'articolo
24 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, come elevati dall'articolo 3, comma 1, della
presente legge.
6. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al portatore,
a condizione che siano interamente liberate.
7. Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una
remunerazione maggiorata del 2 per cento rispetto a quella delle quote
o delle azioni dei soci della cooperativa.
8. All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni
di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso
del capitale per l'intero valore nominale.
9. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta
riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa,
se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo
delle altre azioni o quote.
6. Assemblea speciale
dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa. - 1. L'assemblea
speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa delibera:
a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società
cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela
dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
d) sugli altri oggetti di interesse comune.
2. L'assemblea speciale esprime annualmente un parere motivato sullo stato
di attuazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 5, comma 3.
3. L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della
società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano
necessario o quando almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione
cooperativa ne faccia richiesta.
4. Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni
dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori
delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società
cooperativa.
5. Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri sociali richiamati
dall'articolo 2516 del codice civile e di ottenerne estratti; ha altresì
diritto di assistere all'assemblea della società e di impugnarne
le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo di cui al comma 1, lettera
c), del presente articolo.
7. Rivalutazione
delle quote o delle azioni. - 1. Le società cooperative e i
loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad
aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal caso
possono essere superati i limiti massimi di cui all'articolo 3, purché
nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello
dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle azioni e
alle quote dei soci sovventori.
3. La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale, nei limiti
di cui al comma 1, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini
delle imposte dirette; il rimborso del capitale è soggetto a imposta,
ai sensi del settimo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
n. 216, e successive modificazioni, a carico dei soli soci nel periodo
di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare
imputato ad aumento delle quote o delle azioni.
8. Distribuzione
degli utili. - 1. L'articolo 2536 del codice civile è sostituito
dal seguente: "Art. 2536 (Distribuzione degli utili). - Qualunque
sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata
almeno la quinta parte degli utili netti annuali. Una quota degli utili
netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità
previste dalla legge. La quota di utili che non è assegnata ai
sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione
delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita
ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici".
9. Rimborso del sovrapprezzo.
- 1. Nelle società cooperative, la quota di liquidazione in favore
del socio uscente per recesso, esclusione o morte comprende, salvo diversa
disposizione dell'atto costitutivo, anche il rimborso del sovrapprezzo
che il socio abbia versato al momento della sua ammissione nella società,
se non utilizzato ai sensi dell'articolo 7.
10. Prestiti sociali.
- 1. Gli importi di cui all'articolo 13, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo elevati dall'articolo
23, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono ulteriormente elevati,
rispettivamente, a lire quaranta milioni e a lire ottanta milioni.
11. Fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. - 1. Le associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,
riconosciute ai sensi dell'articolo
5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in
base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società
per azioni o da associazioni.
2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e
nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione,
con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento
dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.
3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere
la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché
assumere partecipazioni in società cooperative o in società
da queste controllate. Possono altresì finanziarie specifici programmi
di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare
o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo
o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche
su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.
4. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni
riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla
costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni
cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Per
gli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto 1937, n.
1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento è calcolata
sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.
5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio
residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato
e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma,
lettera c), dell'articolo
26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni
riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni
che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono all'obbligo
di cui al comma 4 mediante versamento della quota di utili secondo quanto
previsto dall'articolo 20.
7. Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza
delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni
riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni
che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento
previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in
mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.
8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti
predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica
amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui
al comma 2. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi
erogati da soggetti privati.
9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 87,
comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento,
dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.
10. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano
alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali
e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.
12. Costituzione
dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
1. - Il capitale delle società per azioni di cui all'articolo 11,
comma 1, deve essere sottoscritto in misura non inferiore all'80 per cento
dalla associazione riconosciuta che ne promuove la costituzione. Le azioni
emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso della assemblea
dei soci.
2. Delle associazioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo,
fanno parte di diritto tutte le società cooperative e i loro consorzi
aderenti alle rispettive associazioni riconosciute di cui al citato comma
1, primo periodo.
3. Le associazioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, conseguono
la personalità giuridica con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale; ad esse si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile.
4. Le società e le associazioni che, ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione sono soggette alla vigilanza del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, che ne approva gli statuti, fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale. Gli eventuali utili di esercizio
devono essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell'oggetto
sociale.
5. Le società e le associazioni di cui al comma 4 sono assoggettate
ad annuale certificazione del bilancio da parte di società di revisione
secondo le disposizioni legislative vigenti.
13. Albo nazionale
delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.
- 1. E' istituito, presso la Direzione generale della cooperazione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'albo nazionale delle
società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.
2. Decorsi due anni dall'istituzione dell'albo, le società cooperative
edilizie di abitazione e i loro consorzi che intendano ottenere contributi
pubblici dovranno documentare l'iscrizione all'albo medesimo.
3. Le iscrizioni e le cancellazioni dall'albo sono disposte dal comitato
per l'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione
e dei loro consorzi, di seguito denominato «comitato», composto
da:
a) il Direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, che lo presiede;
b) quattro membri designati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di cui tre esperti nella materia della cooperazione edilizia;
c) un membro designato da ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
d) un membro designato dal Ministro dei lavori pubblici;
e) tre membri in rappresentanza delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, designati, secondo un criterio di rotazione, dai
rappresentanti regionali facenti parte del Comitato per l'edilizia residenziale.
4. Il comitato è costituito entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e dura in
carica quattro anni.
5. L'attività del comitato è disciplinata dal regolamento
adottato dal comitato stesso, entro sessanta giorni dalla sua costituzione,
ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Il regolamento stabilisce i criteri per la tenuta degli elenchi regionali
degli iscritti all'albo, anche al fine del rilascio della certificazione,
nonché le modalità degli accertamenti che potranno essere
effettuati anche su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
6. Il decreto di cui al comma 4 dispone la costituzione di un ufficio
per l'amministrazione del comitato e detta norme per il suo funzionamento.
Per il predetto ufficio il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
può avvalersi di personale con contratto di diritto privato a tempo
determinato, nel limite massimo di sei unità.
7. All'albo possono essere iscritti le società cooperative edilizie
di abitazione costituite da non meno di diciotto soci ed i loro consorzi
che siano iscritti nel registro prefettizio di cui all'articolo 14 del
regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e nello
schedario generale della cooperazione di cui all'articolo
15 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, che siano disciplinati
dai principi di mutualità previsti dalle leggi dello Stato e si
trovino in una delle seguenti condizioni:
a) siano stati costituiti con il conferimento da parte di ciascun socio
di quote o di azioni per un valore non inferiore a lire cinquecentomila;
b) abbiano iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale;
c) siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in locazione
o abbiano assegnato in proprietà gli alloggi ai propri soci.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, lettere b) e c), le società
cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, non si trovino nella condizione
di cui al comma 7, lettera a), possono ottenere l'iscrizione l'iscrizione
all'albo a condizione che entro sei mesi da tale data adeguino il capitale
sociale secondo quanto disposto dal citato comma 7, lettera a).
9. Possono essere sospesi dall'albo le società cooperative edilizie
di abitazione ed i loro consorzi in gestione commissariale.
10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio
decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
a) lo schema della domanda di iscrizione all'albo;
b) l'elenco della documentazione da allegare alla domanda;
c) lo schema della comunicazione che le società cooperative iscritte
devono trasmettere alla Direzione generale della cooperazione entro il
30 giugno di ciascun anno per documentare l'attività svolta nel
corso dell'anno precedente. 11. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
comitato predispone, l'elenco delle società cooperative e dei loro
consorzi radiati dall'albo perché privi dei requisiti o delle condizioni
previste dal comma 7 o perché soggetti all'applicazione del comma
9. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 12. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico degli
stanziamenti iscritti ai capitoli da istituire ai sensi dell'articolo
20, comma 1, nel limite massimo del 7 per cento del gettito contributivo
di cui al citato comma 1.
14. Numero minimo
dei soci. - 1. Il numero minimo di soci richiesto, per l'iscrizione
nei registri prefettizi di cooperative di produzione e lavoro ammissibili
ai pubblici appalti, dal terzo comma dell'articolo
22 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è ridotto
a quindici.
2. Il terzo comma dellart.
23 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
"E consentita lammissione ai soci di elementi tecnici
e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento".
3. Il secondo periodo del sesto comma dellart.
23 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente: "Limitatamente allesercizio di mansioni amministrative
e tecniche nellinteresse sociale, per il quale sia necessario il
possesso della qualità di socio, è consentita lammissione
a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra.
4. Al secondo comma dellart.
27 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, la lettera a)
è sostituita dalla seguente: "a) un numero di società
cooperative legalmente costituite non inferiore a tre".
15. Vigilanza.
- 1. Sono assoggettati ad ispezione ordinaria annuale le società
cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire
trenta miliardi, ovvero che detengano partecipazioni di controllo in società
a responsabilità limitata, nonché le società cooperative
edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti all'albo di cui all'articolo
13.
2. Le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato
superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo
in società per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori
a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori
superiori a lire tre miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale
di cui al comma 1, sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio,
da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale
di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1975, n. 136, o da parte di una società di revisione autorizzata
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che siano convenzionate con l'associazione
riconosciuta di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, della presente
legge, alla quale le società cooperative o i loro consorzi aderiscono,
secondo uno schema di convenzione approvato dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. Per le società cooperative e i loro consorzi
non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del
bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte
in un apposito elenco formato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale; per le società cooperative e i loro consorzi sottoposti
alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del
bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte
negli elenchi formati dalle regioni stesse.
3. Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi
sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile
ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente
ispezione, ordinaria o straordinaria, eseguita dagli organi competenti
ai sensi delle disposizioni vigenti o a consegnare tale estratto ai soci
entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta
consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati delle ispezioni
sono tenuti a controllare il rispetto di tali disposizioni, riferendone
nel processo verbale relativo all'ispezione successiva.
4. Il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, di cui
all'articolo
8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, è determinato in
relazione ai parametri del fatturato, del numero dei soci e del capitale
sociale, anche in concorso tra loro, nella misura e con le modalità
che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
5. In caso di ritardato o omesso pagamento del contributo entro la prescritta
scadenza si applica una sanzione pari al 30 per cento del contributo non
versato, oltre agli interessi semestrali nella misura del 4,50 per cento
del contributo stesso. In caso di omesso pagamento del contributo oltre
il biennio di riferimento di cui al quarto comma dell'articolo
8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, la società cooperativa
o il consorzio possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo
schedario generale della cooperazione con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con
la procedura di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si procederà all'individuazione
di un profilo professionale, e del relativo contenuto, per l'esercizio
dell'attività di vigilanza sulle società cooperative e sui
loro consorzi.
7. Gli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile sono
sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, salvo quanto disposto da leggi speciali. Tale vigilanza si esercita
secondo le modalità previste per le società cooperative.
8. Le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 esercitate dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale sono riservate alle regioni a statuto
speciale nell'ambito del rispettivo territorio e della rispettiva competenza.
16. Relazione al
Parlamento sulla cooperazione. - 1. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale presenta, ogni tre anni, al Parlamento una dettagliata
relazione sull'attività svolta in favore della cooperazione. Tale
relazione deve riportare le notizie e i dati sullo stato della cooperazione
in Italia.
17. Gestione commissariale.
- 1. Il primo comma dell'articolo 2543 del codice civile è sostituito
dal seguente: «In caso di irregolare funzionamento delle società
cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori
e i sindaci e affidare la gestione della società a un commissario
governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della
società cooperativa lo richieda, l'autorità governativa
può nominare un vice commissario che collabora con il commissario
e lo sostituisce in caso di impedimento».
18. Norme diverse.
- 1. Al primo comma dell'articolo 2544 del codice civile, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Le società cooperative edilizie
di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale
nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti
di diritto e perdono la personalità giuridica».
2. All'articolo 2751-bis del codice civile, dopo il numero 5), è
aggiunto il seguente: «5-bis) i crediti delle società cooperative
agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti».
3. Al primo comma dell'articolo 61 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppresse
le parole: «fra impiegati dello Stato».
4. Al secondo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono soppresse le parole: «tra
i dipendenti dello Stato».
5. L'articolo 46 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio
1911, n. 278 è abrogato.
6. Al secondo comma dell'articolo
13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, sono aggiunte,
in fine, le parole: «Sezione società di mutuo soccorso ed
enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile».
19. Integrazione
della documentazione per l'iscrizione nel registro prefettizio. -
1. Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative
di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 12
febbraio 1911, n. 278, le società cooperative e i loro consorzi
di cui all'articolo
13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, devono allegare
alla domanda di iscrizione, oltre ai documenti di cui al primo comma dell'articolo
14 del medesimo decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive
modificazioni, la certificazione prevista dall'articolo 10-sexies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19
marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, relativa agli amministratori,
ai sindaci e ai direttori in carica degli enti medesimi.
2. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata dalle società
cooperative e dai loro consorzi già iscritti nel registro prefettizio
nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, a pena di cancellazione dal registro stesso.
20. Soppressione
della gestione fuori bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale preordinata all'attività di ispezione delle cooperative.
- 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, è soppressa la gestione
fuori bilancio relativa al «Fondo contributi di pertinenza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per le spese relative alle ispezioni
ordinarie». Restano fermi i compiti e le funzioni di competenza
del predetto Ministero previsti dall'articolo
8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, come integrato dall'articolo
15 della presente legge, cui si provvede a carico degli stanziamenti di
appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e da alimentarsi in relazione: a)
al gettito dei contributi di cui all'articolo
8 del citato decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni;
b) al gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della presente
legge; c) ad una maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel
10 per cento del contributo di cui alla lettera a), a carico delle società
cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli
aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 11, comma
1, primo periodo; tale maggiorazione potrà essere successivamente
adeguata in relazione ad eventuali maggiori oneri connessi all'attuazione
della presente legge; d) agli eventuali avanzi di amministrazione della
gestione soppressa.
2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, i contributi ivi previsti sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con
decreto del Ministro del tesoro, ai capitoli di spesa da istituirsi ai
sensi del comma 1.
21. Norme transitorie
e finali. - 1. Le disposizioni di cui alla presente legge possono
essere recepite negli statuti delle società cooperative e dei loro
consorzi, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni
dell'assemblea ordinaria.
2. L'ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge non fa
decadere le società cooperative e i loro consorzi dalle agevolazioni
fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente.
3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7,
9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente
legge.
4. Le società cooperative legalmente costituite prima della data
di entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi
alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, relative al limite minimo
del valore nominale delle quote o delle azioni. 5. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge gli enti di cui all'articolo
15, comma 7, sono tenuti agli adempimenti previsti dalle leggi vigenti
per le società cooperative e i loro consorzi.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adegua ogni tre anni,
con proprio decreto, le previsioni di cui agli articoli 3 e 15, nonché,
di concerto con il Ministro delle finanze, le previsioni di cui agli articoli
7 e 10 tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate
dall'ISTAT.
7. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle società
cooperative disciplinate dal citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni; e gli enti mutualistici di cui all'articolo
2512 del codice civile.
8. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle banche popolari,
alle cooperative di assicurazione e alle società mutue assicuratrici,
per le quali restano in vigore le disposizioni contenute nelle relative
leggi speciali.
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