L. 23 dicembre 1994,
n. 724
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Capo I - Disposizioni
in materia sanitaria
Art. 1 Esenzioni.
1. Al comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ,
le parole «lire 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 3.000 per
prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più
confezioni».
2. Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ,
la parola «100.000» è sostituita dalla seguente «70.000».
3. .... Sostituisce il comma 16 dell'art. 8, L.
24 dicembre 1993, n. 537 .... (ndr)
4. E' confermata l'esenzione disposta dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge
25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
gennaio 1990, n. 8, relativamente agli accertamenti del possesso dei requisiti
di idoneità da parte dei giovani che si avviano all'attività sportiva
agonistica nelle società dilettantistiche.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro della sanità provvede con proprio decreto ad aggiornare
il protocollo diagnostico predisposto nel D.M. 14 aprile 1984, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984.
Art. 2 ...omissis...
Art. 3 Ospedali.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni,
le regioni provvedono, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, alla disattivazione o alla
riconversione degli ospedali che non raggiungevano alla data del 30 giugno
1994 la dotazione minima di 120 posti letto, esclusi quelli specializzati,
e quelli per i quali la regione ha già programmato la strutturazione con
dotazione di posti-letto superiore a 120, anche operando le eventuali
conseguenti trasformazioni di destinazione in servizi sanitari ambulatoriali
e in strutture non ospedaliere. Le regioni, sulla base di criteri di classificazione
degli ospedali specializzati stabiliti con decreto del Ministro della
sanità da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, pubblicano l'elenco regionale degli ospedali specializzati.
Scaduto un ulteriore termine di trenta giorni, il Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della sanità, esercita i poteri sostitutivi.
La presente disposizione si applica alle singole strutture ospedaliere,
ancorché accorpate ai fini funzionali ai sensi dell'articolo 4, comma
9, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni. In relazione a condizioni territoriali
particolari, in specie delle aree montane e delle isole minori, ed alla
densità e distribuzione della popolazione, le regioni possono autorizzare
il mantenimento in attività dei suddetti ospedali.
2. Qualora le regioni non provvedano, il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della sanità, previo invito alle regioni ad adottare le misure
adeguate, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari ad
acta per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, individuati sulla
base delle rilevazioni ufficiali del sistema informativo sanitario; in
tale ultima ipotesi si applica alla regione una riduzione pari al 30 per
cento della eventuale quota spettante del fondo di riequilibrio di cui
all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Al personale risultato in esubero a seguito delle disattivazioni o
delle riconversioni di cui al comma 1 si applicano le misure di mobilità
previste dalla normativa vigente, esperite le quali le regioni adottano
misure di mobilità di ufficio da applicare prioritariamente all'interno
dell'unità sanitaria locale e successivamente nell'ambito del territorio
regionale. Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio è
collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni. Le
procedure sono completate entro sessanta giorni dalla data delle disattivazioni
o delle riconversioni di cui ai commi 1 e 2. Scaduto tale termine il Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previo invito alle
regioni ad adottare le misure adeguate, attiva il potere sostitutivo con
la nomina di commissari ad acta per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
4. Le trasformazioni di destinazione di cui al comma 1 sono prioritariamente
finalizzate all'attivazione di residenze sanitarie assistenziali (RSA)
per anziani non autosufficienti, e soggetti temporaneamente non autosufficienti
esclusi i minori, facendo anche ricorso al programma pluriennale di interventi
di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Al fine di consentire
con immediatezza l'entrata in funzione delle suddette residenze nelle
strutture ospedaliere dismesse, le disposizioni di cui all'allegato A
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1990, sono sospese
per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, e acquisito il parere degli operatori del settore
e delle associazioni dei gestori, sono definiti, anche in relazione alla
situazione esistente negli altri Paesi dell'Unione europea, i nuovi requisiti
dimensionali per le RSA nonché i criteri per il graduale adeguamento agli
stessi delle strutture esistenti. Le regioni possono prevedere che la
gestione delle residenze sanitarie assistenziali sia affidata ad organismi
pubblici, privati o misti, disciplinando le modalità di controllo della
qualità delle prestazioni e del servizio reso. L'organismo affidatario
della gestione della RSA fa fronte in via prioritaria al fabbisogno di
personale mediante l'assunzione di personale di corrispondente qualificazione
professionale, proveniente, su base volontaria, dai servizi dismessi dell'unità
sanitaria locale, fermo restando il riconoscimento dell'anzianità di servizio
e di qualifica. 5. Nel quadro delle attivazioni delle strutture residenziali
previste dal progetto obiettivo «Tutela della salute mentale 1994-1996»,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994, utilizzando
se necessario anche le strutture ospedaliere disattivate o riconvertite
a norma del comma 1, le regioni provvedono alla chiusura dei residui ospedali
psichiatrici entro il 31 dicembre 1996. I beni mobili ed immobili degli
ospedali psichiatrici dismessi sono destinati dall'unità sanitaria locale
alla produzione di reddito, attraverso la vendita anche parziale degli
stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici. I redditi prodotti
sono utilizzati per l'attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo
«Tutela della salute mentale 1994-1996», approvato con il citato decreto
del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, per interventi nel settore
psichiatrico. 6. Per la gestione delle camere a pagamento di cui all'articolo
4, commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e
successive modificazioni ed integrazioni, le unità sanitarie locali, le
aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
provvedono, oltre alla contabilità prevista dall'articolo 5, comma 5,
del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 , e successive modificazioni
ed integrazioni, alla tenuta di una contabilità separata che deve tenere
conto di tutti i costi diretti e indiretti, nonché delle spese alberghiere.
Tale contabilità non può presentare disavanzo. Il cittadino dovrà comunque
pagare solo le spese aggiuntive e non quelle garantite dal Servizio sanitario
nazionale. 7. Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma
6 presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere
tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe
o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni
sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio.
8. Ai fini del diritto di accesso garantito dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241 , le unità sanitarie locali, i presìdi ospedalieri e le aziende
ospedaliere devono tenere, sotto la personale responsabilità del direttore
sanitario, il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali,
di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri
ordinari. Tale registro sarà soggetto a verifiche ed ispezioni da parte
dei soggetti abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni. Tutti i cittadini
che vi abbiano interesse possono richiedere alle direzioni sanitarie notizie
sulle prenotazioni e sui relativi tempi di attesa, con la salvaguardia
della riservatezza delle persone. 9. Le regioni definiscono nel proprio
piano sanitario, anche mediante aggiornamenti, il tasso minimo di occupazione
dei posti letto per singole tipologie di reparto. I direttori generali
delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate provvedono
alla riduzione del numero dei posti letto in dotazione ai reparti che
si discostano in misura superiore al 5 per cento dal tasso regionale di
cui al presente comma, provvedendo altresì al ridimensionamento degli
organici e alla conseguente mobilità del personale, fermo restando il
rispetto delle durate medie di degenza definite nel Piano sanitario nazionale
.... omissis ....
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