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| Legislazione | |||||||
| Min. lav. - Circolare n. 76/99 del 24 novembre 1999 Oggetto: assunzioni obbligatorie. Prima definizione delle competenze degli uffici centrali e periferici a seguito del trasferimento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro dallo Stato alle regioni e alle province.Con riferimento al trasferimento di funzioni indicato in oggetto, si forniscono talune necessarie, iniziali precisazioni relative alla odierna ripartizione delle competenze tra questa Amministrazione ed i nuovi servizi per limpiego in materia di collocamento obbligatorio. Elenchi, graduatorie e procedure di iscrizione e di avviamento Sono trasferite alle province i compiti di tenuta ed aggiornamento degli elenchi degli appartenenti alle categorie protette e, conseguentemente, la titolarità delle procedure di iscrizione nei predetti elenchi nonché di quelle relative allavviamento, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina sostanziale in materia. Considerata la condizione di particolare disagio degli utenti di tale servizio, diventa ancor più essenziale raccomandare la continuità delle operazioni relative, dintesa con regioni e province. Con particolare riferimento alle categorie protette iscritte negli Albi professionali, che in base alla normativa vigente mantengono il carattere nazionale, anche se lavviamento è articolato a livello regionale, si fa presente che, per quanto riguarda i centralinisti non vedenti e i terapisti della riabilitazione non vedenti, le relative iscrizioni continueranno ad essere comunicate a questo Ministero per laggiornamento del relativo Albo e lespletamento dei compiti di certificazione, secondo lattuale procedura; per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le iscrizioni allAlbo nazionale continuano ad essere effettuate da questa Amministrazione centrale, che ne informerà, ai fini dellinserimento negli elenchi e del successivo avviamento, i servizi di collocamento di residenza delliscritto. Per i predetti adempimenti, nellattuale fase di prima operatività, si prega di assicurare la massima collaborazione nei confronti dei nuovi servizi competenti. Attività di autorizzazione A decorrere dalla data del trasferimento di funzioni, i procedimenti relativi alle richieste di autorizzazione di sospensione degli obblighi occupazionali e di esonero parziale, ferma restando lattuale regolamentazione normativa degli istituti, dovranno essere presentati ai servizi delle province territorialmente competenti rispetto allunità produttiva per la quale si chiede la sospensione. Si evidenzia che nel provvedimento di decisione dovrà comparire, a norma di legge, lindicazione dellorgano (regionale), gerarchicamente sovraordinato, cui rivolgere eventuale domanda di riesame del provvedimento ed i termini di presentazione del ricorso medesimo, ferma restando anche lindicazione delle modalità di gravame in via giurisdizionale. Le Direzioni provinciali del lavoro continueranno ad istruire le domande presentate prima di tale data. Per quanto concerne le autorizzazioni alla compensazione territoriale, le stesse, in virtù dei contenuti di politica occupazionale a livello nazionale, continueranno per ora ad essere attratte nella competenza statale, con possibilità di riesaminare tale assetto al momento dellentrata in vigore della legge di riforma in materia di inserimento lavorativo dei disabili, per i necessari adeguamenti al generale contesto. Quanto allistituto della gradualità delle assunzioni (legge n. 236/1993), rimanendo intatta la normativa procedurale e sostanziale, che attribuisce la titolarità della potestà autorizzatoria a questo Ministero, la scrivente provvederà ad adempiere alle consuete incombenze di notifica dei provvedimenti di decisione nei confronti delle province interessate. Convenzioni La stipula di convenzioni ai sensi dellarticolo 17 della legge n. 56 del 1987 dovrebbe costituire lo strumento privilegiato di inserimento lavorativo dei disabili, soprattutto nellodierna fase di transitorietà dal vecchio al nuovo regime. Pertanto, si invitano gli uffici a voler fornire ogni possibile disponibilità a collaborare con i nuovi servizi istituiti dalle regioni al fine di assicurare la piena operatività dellistituto. Ricorsi Con il passaggio delle funzioni di collocamento alle regioni e alle province, questa Amministrazione gestirà unicamente lo stralcio del contenzioso in essere alla data sopra citata. Pertanto, si invitano le Direzioni in indirizzo ad effettuare una sollecita ricognizione delle pratiche ad oggi pendenti, comunicando con ogni possibile urgenza il numero delle istruttorie ancora in fase di definizione e trasmettendo con immediatezza eventuali ricorsi, già presentati direttamente alle Direzioni medesime, come fino ad oggi frequentemente si è verificato. Particolare evidenza riveste la questione della legittimazione passiva di questa Amministrazione, che, dalla data del definitivo trasferimento di funzioni, spetta alle regioni, cui, per tale effetto, deve riconoscersi la rappresentanza in giudizio nelle cause incardinate dinanzi al giudice ordinario e amministrativo. Si precisa che le suddette indicazioni spiegano la loro validità unicamente con riferimento al processo di decentramento amministrativo in atto; successivi interventi sugli attuali assetti in materia di assunzioni obbligatorie, di carattere sostanziale e procedurale, saranno posti in essere per consentire il funzionamento a regime del nuovo sistema delineato dalla disciplina di riforma delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1999, che, comè noto, entrerà in vigore il 18 gennaio 2000. Min. lav. - Circolare n. 77/99 del 24 novembre 1999 Oggetto: legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68, - Supplemento ordinario n. 57/L -. Modifiche alla disciplina della legge 2 aprile 1968, n. 482. Con la presente circolare si intende procedere ad un iniziale inquadramento del nuovo impianto normativo, delineato con la legge in oggetto indicata, con taluni approfondimenti che si ritengono utili prima dellentrata in vigore della legge che, comè noto, è differita ad un momento successivo alla pubblicazione. Al riguardo, non può trascurarsi di evidenziare che la riforma in esame si interseca con il processo in atto volto a completare leffettivo trasferimento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro alle regioni nonché alle province. Il Ministero è tenuto pertanto a svolgere un ruolo centrale per la predisposizione delle misure di cambiamento modellate sul nuovo sistema, entro cui si articoleranno le singole misure amministrative di adattamento, garantendo altresì, definito il decentramento dei servizi, omogeneità di gestione sul territorio nazionale, nel quadro delle più generali competenze di coordinamento, indirizzo e programmazione delle politiche dellimpiego. 1. Entrata in vigore Comè noto, la legge di riforma in materia di assunzioni obbligatorie entra in vigore dopo trecento giorni dalla data di pubblicazione della legge, ovvero il 18 gennaio 2000. Ciò si deve allevidente portata innovativa della disciplina ed alla conseguente necessità di consentire lo svolgimento di una preliminare attività preparatoria, con la quale preordinare gli indispensabili strumenti operativi, la cui definizione è presupposto di un pronto e corretto funzionamento della normativa allatto della sua entrata in vigore. Per queste ragioni, la legge medesima impone anche, contestualmente, un intervento tempestivo delle Amministrazioni interessate, relativamente alla emanazione di singole misure attuative, che regolano specifici istituti, di seguito illustrate. A) Articolo 1, comma 4, concernente laccertamento delle condizioni di disabilità degli aventi diritto ai sensi del medesimo articolo, spettante alle Commissioni mediche di cui alla legge n. 104 del 1992, con i criteri che sono individuati dallatto di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri (al quale è rimesso anche il compito di stabilire criteri e modalità per leffettuazione delle visite di controllo della permanenza dello stato invalidante). Il relativo D.P.C.M., che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 1999, definisce le procedure delle visite sanitarie di accertamento nonché il sistema dei controlli circa la permanenza dello stato invalidante, ai fini dellaccesso alle misure di collocamento mirato, ed individua punti di contatto e profili distintivi tra le competenze delle predette Commissioni mediche, concentrate sulla redazione della diagnosi medico-funzionale volta ad individuare la capacità globale del soggetto, e quelle del Comitato tecnico, organo operante presso le nuove commissioni provinciali previste dal decreto legislativo n. 469 del 1997, preposto allindividuazione concreta del percorso di inserimento lavorativo e alla predisposizione del sistema dei controlli sanitari, che sono effettuati dalle menzionate Commissioni. Giova evidenziare che linnovazione di cui trattasi, di fatto, riguarderà unicamente gli invalidi civili; infatti per gli invalidi del lavoro nonché per gli invalidi di guerra e per servizio con minorazioni ascritte dalla prima allottava categoria delle vigenti tabelle in materia, saranno sufficienti le certificazioni rilasciate, rispettivamente, dallInail e dalle Commissioni mediche ospedaliere, come sancito dallo stesso articolo 1, commi 5 e 6. B) Articolo 5, comma 4, articolo 9, comma 6 e articolo 13, comma 8, riguardanti, rispettivamente, la disciplina dellesonero parziale, linvio dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro ed il funzionamento del Fondo nazionale per linserimento lavorativo dei disabili. I relativi schemi di provvedimento, definiti in sede amministrativa, sono stati esaminati dalla Conferenza unificata, che ha reso parere favorevole, nella seduta del 4 novembre 1999. In esito a tale passaggio, in data 22 novembre è stato firmato dal Ministro il decreto riguardante i prospetti informativi (del quale si darà apposita informativa) mentre, con riferimento ai provvedimenti che disciplinano il Fondo nazionale disabili (sul quale in precedenza era stato acquisito il parere favorevole del Ministero del tesoro) e gli esoneri parziali, si precisa che essi, assumendo la veste di regolamenti, dovranno essere trasmessi al Consiglio di Stato per lespressione del parere. Tale adempimento è stato già effettuato per il provvedimento relativo al Fondo mentre il testo concernente lesonero parziale è stato preliminarmente inoltrato alle Commissioni parlamentari di merito per lacquisizione del prescritto parere. C)
Articolo 6, che postula invece, al comma 1, un principio normativo sostanziale,
attribuendo direttamente ai competenti organi regionali, individuati ai
sensi della recente normativa in materia di decentramento dei servizi
per limpiego, le funzioni di programmazione, attuazione e verifica
degli interventi diretti allinserimento al lavoro dei soggetti disabili
nonché la tenuta degli elenchi del collocamento obbligatorio e la conseguente
attività amministrativa a ciò connessa. La norma prevede, da
oggi e per 24 mesi, la possibilità per gli uffici competenti di avviare
gli aventi diritto appartenenti alle citate categorie senza che gli stessi
siano inseriti nella nuova graduatoria unica dei disabili disoccupati,
prevista dallarticolo 8, comma 2, che, comè noto, acquisterà
vigore in maniera differita. Peraltro, lattivazione della graduatoria sarà diretta dalle regioni, le quali, secondo quanto stabilito dal comma 4 del citato articolo 8, ne fisseranno le modalità di funzionamento sulla base del richiamato atto di indirizzo emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (art.1, comma 4). Allo stato, la gestione degli elenchi e delle graduatorie rimane soggetta alle prescrizioni normative vigenti. Può invece ritenersi immediatamente operativa la disposizione di cui al medesimo articolo 18, comma 3, ultimo periodo, concernente la possibilità per le regioni, con oneri a proprio carico, di attivare percorsi di riqualificazione professionale presso le aziende o gli enti individuati dalla legge, diretti allinserimento lavorativo mirato dei menzionati soggetti. E) Articolo 20, che stabilisce lemanazione di norme di esecuzione con atto regolamentare, attualmente in fase di predisposizione e sul quale si stanno svolgendo le consuete consultazioni. 2. Soggetti destinatari Rispetto alla disciplina recata dalla legge n. 482 del 1968 e alle successive norme che hanno ampliato la platea dei soggetti beneficiari, deve registrarsi una innovazione rispetto alla precedente prospettiva, laddove le legge di riforma si rivolge, in via principale, alle persone disabili, mentre per gli orfani di soggetti deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio e dei coniugi superstiti, nonché per gli equiparati ad orfani e coniugi superstiti appartenenti alle medesime categorie ed inoltre per i profughi italiani e rimpatriati, la disposizione transitoria di cui allarticolo 18 comma 2, accorda tutela solo fino alla emanazione di una disciplina organica del diritto al lavoro di tali categorie ed individua, in tale arco temporale, una specifica quota di riserva (una unità per le imprese fino a 150 dipendenti e luno per cento per le imprese con soglia superiore). La legge chiarisce inoltre che restano ferme le disposizioni speciali riguardanti lavviamento dei centralinisti non vedenti, dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti e terapisti della riabilitazione. A questi si aggiungono i soggetti individuati dalla legge n. 407 del 1998, che consente liscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio anche dei familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Quanto alle modalità di accertamento della disabilità per gli invalidi civili, si fa rinvio al sistema di accertamento delineato con latto di indirizzo e coordinamento, cui sopra si è fatto cenno. Per quanto riguarda i datori di lavoro obbligati al rispetto delle quote di riserva, sono ora inclusi nella disciplina coloro che occupano da 15 a 35 dipendenti, insorgendo tale obbligo qualora venga effettuata più di una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto allorganico dellimpresa. Inoltre, si chiarisce che gli enti pubblici economici, ai fini dellapplicazione della disciplina, sono considerati datori di lavoro privati (art. 3, comma 6). Per altro verso, sono espressamente destinatari dellobbligo di assunzione, sia pure limitatamente alla parte di organico che opera nellarea tecnico esecutiva e svolgente funzioni amministrative, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà sociale, dellassistenza e della riabilitazione, nonché la polizia, la protezione civile e la difesa nazionale, sempre con riferimento esclusivo ai servizi amministrativi. In tutti i predetti casi, lobbligo scatta nel momento in cui viene effettuata una nuova assunzione aggiuntiva per il menzionato ambito di attività (articolo 3, commi 3 e 4). 3. Quote di riserva e modalità di computo Le quote di riserva sono modulate dallarticolo 3 della legge secondo lentità dimensionale dellazienda o dellente pubblico, cui deve aggiungersi, almeno in via transitoria e in attesa della ridefinizione della materia, la quota spettante agli orfani e ai coniugi superstiti e alle categorie equiparate, come individuati in base allarticolo 18, comma 2. Il computo delle quote di riserva deve effettuarsi previa esclusione dalla base di calcolo dei lavoratori di cui allarticolo 4 della legge. In combinato disposto con le singole discipline che governano i rapporti speciali di lavoro, devono parimenti escludersi, sempre ai soli fini della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, coloro che sono stati assunti con contratto di formazione e lavoro e gli apprendisti, secondo la relativa normativa, nonché i lavoratori assunti con contratto di reinserimento. Tenuto conto della nuova dimensione lavorativa configurata dallistituto del contratto di lavoro temporaneo, non si ravvisano motivi ostativi al suo utilizzo anche nei confronti dei lavoratori disabili. Sul versante dellimpresa fornitrice, i predetti lavoratori non sono ovviamente considerabili ai fini dellordinario assolvimento degli obblighi di copertura, che invece riguarda il personale occupato presso limpresa stessa per lespletamento delle attività di servizio che essa offre. Infine, poiché la legge dispone, allarticolo 18, comma 1, che i soggetti già assunti a norma della vigente disciplina sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche in esubero rispetto alle quote dobbligo e sono altresì computabili a tali fini, si ritiene opportuno precisare che la predetta operazione di computo deve effettuarsi prescindendo dalle vecchie categorie di appartenenza dei soggetti medesimi. 4. Norme di esclusione Oltre ai casi di esclusione elencati allarticolo 5, comma 2, riguardanti il settore del trasporto e da tenere in preventiva considerazione ai fini della successiva determinazione dellentità dimensionale dellazienda, la legge prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri emani, con proprio decreto, norme concernenti le esclusioni e gli esoneri relativamente alle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici. Per quanto riguarda i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, si dispone che possano essere parzialmente esonerati dallobbligo di assunzione, a condizione che versino al fondo regionale per loccupazione dei disabili un contributo esonerativo pari a lire venticinquemila per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato. Per la normativa di dettaglio, si rinvia ai contenuti del relativo provvedimento, non appena definito. Quanto allistituto della compensazione territoriale, rimane ferma la vigente normativa sostanziale, mentre muta in parte il raggio di estensione del beneficio; infatti, diversamente dal passato, solamente per i datori di lavoro privati la compensazione può essere estesa anche ad ambiti territoriali comprendenti regioni diverse, mentre i datori di lavoro pubblici sono vincolati ad applicare listituto limitatamente al territorio regionale. Si richiama lattenzione sulla disposizione recata dallarticolo 3, comma 5, con la quale vengono tassativamente elencate le situazioni in presenza delle quali gli obblighi di riserva vengono sospesi. La disposizione risulta assai innovativa rispetto alla esistente disciplina (comè noto, ancorata dalla circolare applicativa n. 64 del 1996 ad una procedura di autorizzazione che conferisce alle Direzioni provinciali del lavoro unampia discrezionalità nella valutazione dellentità della crisi denunciata dallimpresa richiedente). Tale meccanismo è ora superato, prevedendosi che al verificarsi delle situazioni, tassativamente individuate anche in relazione alla durata possibile della speciale misura, corrisponda la temporanea sospensione degli obblighi anzidetti. Pertanto, nella presente fase di transitorietà, si ritiene opportuno raccomandare alle competenti sedi del Ministero di tenere in massimo conto quanto prescritto dalla citata circolare n. 64, relativamente alla opportunità di concedere la sospensione per brevi periodi (data leccezionalità dellistituto), indicazione che si ritiene oggi di dover integrare, ritenendosi congrua unautorizzazione che non si prolunghi oltre la data di entrata in vigore della nuova normativa, fatti salvi specifici casi di straordinaria necessità che dovranno essere accuratamente motivati. 5. Convenzioni e incentivi (articoli 11, 12, 13) Si tratta di uno dei punti qualificanti della riforma, improntata a favorire linserimento lavorativo attraverso programmi specifici e mirati di integrazione della persona disabile nonché a valorizzare il ruolo delle cooperative sociali come sede di crescita professionale, e, contestualmente, a delineare misure agevolative a beneficio dei datori di lavoro privati che opteranno per lo strumento convenzionale. Su tale argomento, è opportuno segnalare lutilità di avviare fin dora, a livello locale, iniziative di confronto tra tutti i soggetti coinvolti in ordine alle modalità di funzionamento del rinnovato istituto, al fine di esaminarne i profili di pratica operatività. 6. Concorsi pubblici Pur soggiacendo alla norma del vigore differito, si ritiene fin dora utile conferire il massimo rilievo alla disposizione di cui allarticolo 16, con la quale, in maniera del tutto innovativa, si dispone il generale adeguamento dei bandi di concorso alle necessità concrete del disabile, per quanto attiene alle modalità di svolgimento delle prove di esame. Nello stesso spirito, si deroga al requisito dello stato di disoccupazione per lassunzione di soggetti disabili che abbiano conseguito lidoneità in un concorso pubblico, assunzione che può avvenire anche in soprannumero rispetto alle quote di riserva stabilite nei concorsi pubblici. A tale riguardo, si invitano le amministrazioni competenti ad attivarsi con la massima sollecitudine affinché sia garantita, allatto dellentrata in vigore della nuova disciplina, la pronta operatività della disposizione illustrata. |
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