Circolare INPS
n. 138 del 10 luglio 2001
Direzione Centrale delle Prestazioni a Sostegno Del Reddito
Oggetto: "Provvidenze
a favore di genitori di disabili gravi."
NOTA: Si omettono
gli allegati
SOMMARIO:
Secondo lart. 42 del D. lgs.
N. 151/2001, i riposi ai sensi dellart.
33 della legge 104/1992 e il congedo straordinario dellart.80,
comma 2, della legge n.338/2000 possono spettare ai genitori di handicappati
gravi maggiorenni conviventi anche se laltro genitore non lavora
Per i non conviventi va dimostrata la continuità e di esclusività
dellassistenza.
I riposi e i congedi previsti per i genitori sono riconosciuti anche agli
affidatari di handicappati gravi.
I riposi e i congedi previsti per i genitori sono riconosciuti anche agli
affidatari di handicappati gravi.
1. T. U. sulla maternità e paternità: permessi ex legge
104/92 e congedo straordinario per figli handicappati.
Il Decreto legislativo 26.3.2001, n.151,
recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela
e di sostegno della maternità e della paternità, emanato
a norma dellart.15 della legge 8 marzo
2000 n. 53 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 93 della Gazzetta
Ufficiale del 26.4.2001, ha provveduto ad armonizzare e coordinare la
relativa disciplina, intervenendo, tra laltro, in materia di agevolazioni
a favore dei genitori di disabili gravi.
In particolare, lart.42, ultimo
comma, del suindicato testo unico, entrato in vigore il 27.4.2001, tratta
dei permessi ai genitori (1), ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.
33 della legge 104/92 e del congedo straordinario di 2 anni illustrato
con circolare n.64/2001. Larticolo
suddetto chiarisce che i riposi, i permessi e i congedi, ivi previsti,
spettano al genitore lavoratore anche quando laltro genitore non
ne abbia diritto, con la conseguenza che il genitore lavoratore ha titolo
alle agevolazioni previste, anche quando laltro genitore non svolge
attività lavorativa, e ciò a prescindere dalla minore o
dalla maggiore età (con diversa disciplina, di seguito illustrata,
per quanto attiene ai figli maggiorenni non conviventi con il richiedente)
del figlio portatore di handicap grave.
Le innovazioni introdotte, che modificano, sul particolare aspetto, le
istruzioni fornite con circ.n.133/2000
(permessi giornalieri) e circ. n. 64/2001
(congedo straordinario), riguardano in particolare i genitori di figli
disabili maggiorenni, prevedendo la possibilità di fruire dei permessi
di cui alla legge 104/92 e dei
benefici di cui allart.80, comma 2. della legge 388/2000 , anche
nel caso in cui uno dei genitori non abbia diritto ai permessi (ad esempio,
perché non lavora) con la differenza che:
- in caso di figlio
maggiorenne convivente con il genitore richiedente, è
senzaltro possibile lapplicazione del criterio suddetto
oltre che nel caso in cui laltro genitore non lavora, anche nel
caso in cui siano presenti nella famiglia altri soggetti non lavoratori
in grado di prestare assistenza al disabile;
- in caso di figlio
handicappato maggiorenne non convivente con il richiedente, secondo
quanto previsto al comma 3 del suindicato articolo
42, è necessario che ricorrano i requisiti della continuatività
ed esclusività dellassistenza; si confermano su tale aspetto
le disposizioni di cui alle circ.133/2000
e 64/2001. In particolare, per quanto
attiene allesclusività, se nel nucleo familiare del portatore
di handicap, sono presenti altri soggetti (compreso laltro genitore),
non lavoratori, in grado di prestare assistenza, non sono concedibili
né i permessi ex legge 104/92
né il congedo ex legge 388/2000.
Pertanto, in relazione
a quanto suddetto, nel precisare che i giorni di permesso ex legge
104/92 e il congedo di cui al comma 2 dellart.80 della legge
n.388 del 23.12.2000, spettano con le nuove regole in tema di genitori
di figli maggiorenni - sempreché ricorrano tutte le altre condizioni
richieste per il conseguimento del relativo diritto - dalla data di
entrata in vigore del succitato Testo
Unico (27.4.2001), si conferma che i permessi ed il congedo suindicati
non possono essere fruiti contemporaneamente, secondo i criteri di cui
alla circ.n.64/2001.
Il medesimo art. 42, prevede, al
quarto comma, che i riposi e i permessi ai sensi dellart.33
comma 4, della legge n.104/92, possono essere cumulati con il congedo
parentale ordinario (astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e 7
mesi per il padre, con un massimo di 10/11 mesi se viene fruito da entrambi)
e con il congedo per la malattia del figlio.
Al riguardo, restano fermi i criteri di cui alla circ.n.80
del 24.3.95, in materia di cumulabilità tra i giorni di permesso
ex legge 104/92 e i congedi per
la malattia del medesimo figlio (2) e i criteri relativi allimpossibilità
di fruire contemporaneamente da parte dello stesso genitore, nella
stessa giornata, dellastensione facoltativa e dei suindicati
permessi di cui alla legge 104/92.
Invece, in base a quanto previsto dal comma 4 dellarticolo in esame,
è possibile godere, contemporaneamente, da parte di un genitore
dellastensione facoltativa e da parte dellaltro dei permessi
di cui alla legge 104/92; pertanto,
sono da intendersi modificate, su tale punto, le disposizioni di cui alla
circ.n.80/95, da ultimo citata.
Sullargomento, si chiarisce che il comma 4 dellarticolo
42 del T.U. suddetto, a proposito della cumulabilità dei congedi
ora indicati fa esplicito riferimento soltanto allart.
33 della legge 104/92: di conseguenza, non è possibile la
fruizione contemporanea del congedo parentale (astensione facoltativa)
e del congedo straordinario retribuito di 2 anni di cui
allart. 80 della legge n. 388/2000, (ora comma 5, art.42
del T.U.). Pertanto, in proposito, continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui alla circ. n.64/2001, punto
7.
Inoltre, lart.45, comma 2,
del T.U. in questione, riconosce la titolarità del diritto ai riposi,
permessi e congedi, spettanti ai genitori, anche a quelli adottivi e agli
affidatari (generalmente si tratta di due genitori con figli, oppure
di una persona singola), realizzando la necessaria integrazione tra il
riferimento, contenuto nei commi 1 e 3 dellart.
33 della legge 104/92, ai genitori adottivi e lestensione prevista
nel comma 7 del medesimo articolo agli affidatari.
Da ciò discende che agli affidatari spettano, secondo le istruzioni
che seguono, sia i giorni di permesso di cui alla legge
104/92 come già previsto, sia il congedo retribuito di due
anni di cui alla legge 388/2000.
Al riguardo, si premette che:
- laffidamento
può riguardare soltanto soggetti minorenni (art.2, legge 149/2001);
- laffidamento
è concesso per un periodo massimo di due anni, rinnovabile non
oltre la maggiore età dellaffidato;
- gli "affidatari"
sono individuabili esclusivamente nei soggetti indicati nel provvedimento
di affidamento, da produrre a cura degli interessati alla Sede INPS
competente.
Non rientra nellipotesi
di "affidamento" il caso in cui il disabile minorenne, secondo
quanto si rileva dal comma 2 dellart.2 della legge n.149 del 28.3.2001
(riguardante disposizioni in materia di adozione e di affidamento di minori),
venga "inserito" in comunità di tipo familiare
o in un istituto di assistenza pubblico o privato. In questi casi il provvedimento
sarà, appunto, di "inserimento" e non di "affidamento",
con la conseguenza che in tali ipotesi non saranno estensibili i benefici
riconosciuti agli "affidatari".
Ciò premesso, agli affidatari spettano, non solo, come già
detto, i giorni di permesso di cui alla legge
104/92 - con lapplicazione delle disposizioni dettate in materia,
in particolare quelle attinenti ai soggetti disabili minorenni - ma, dalla
data del 27.4.2001, anche il congedo straordinario retribuito di 2 anni
ex art.80, comma 2 della legge 388/2000.
Il congedo di cui trattasi, spettante secondo i criteri di cui alla circ.
n.64/2001, è fruibile non oltre la scadenza del periodo dellaffidamento
(che può essere, come suddetto, pari o inferiore ai due anni).
Se trattasi di un affidamento contemporaneo a due persone della stessa
famiglia, il congedo sarà ovviamente fruibile solo alternativamente
e spetterà tra tutti e due gli affidatari un periodo complessivo
di congedo non superiore alla durata del periodo dellaffidamento
ed entro il limite massimo tra i due, di due anni. Ove il congedo "straordinario"
sia stato fruito per un periodo inferiore, il periodo restante potrà
essere fruito da eventuale altro affidatario, che subentri ai precedenti
affidatari, sempre nei limiti della durata dellaffidamento e del
massimo di due anni.
In analogia ai criteri che regolano la concessione del congedo ai genitori,
se il congedo in questione è stato fruito da uno o più affidatari
per la durata di due anni, non sarà più possibile concedere
lo stesso ad eventuali altri futuri affidatari.
2. Modulistica
Si allegano in fac-simile (all. 1 e 2) i nuovi moduli di domanda che,
come anticipato con messaggio n. 395 del 4.4.2001, tengono conto delle
innovazioni ora introdotte. In particolare nel mod. hand 4 sono stati
esplicitati i nuovi criteri in tema di genitori di figli maggiorenni e
di fruibilità in caso di affidamento; nel mod. hand 5, invece,
sono soltanto stati aggiornati i richiami legislativi al nuovo T.U.
Con loccasione, si fa presente che in caso di modifica dei periodi
richiesti o comunque di altri dati della domanda, mod. hand 4 o hand 5,
(circ.64/2001 punto 5), sulla nuova domanda,
diretta a rettificare la precedente, deve essere evidenziata la dicitura
"La presente domanda annulla la precedente presentata il
"
o altra analoga.
3) Lavoratori a tempo
determinato. Legge 388/2000, art.80. (ora T.U., d. lgs. n.151/2000, art.42)
Facendo seguito alla riserva di istruzioni, di cui alla circ.
n.64/2001, relative ai lavoratori di cui alloggetto, si precisa
che agli stessi, tranne che alle categorie già escluse dalla fruizione
dei permessi di cui alla legge 104/92
(lavoratori a domicilio, addetti ai servizi domestici familiari, lavoratori
agricoli giornalieri), possono essere riconosciuti i benefici previsti
dalla legge sopra indicata, con lapplicazione dei criteri di cui
alla citata circ. n. 64/2001 e di quelli
dettati con la presente circolare.
Al riguardo, si invitano le Sedi competenti a voler attentamente verificare,
anche attraverso controlli ispettivi, la reale costituzione del rapporto
di lavoro. Ovviamente il congedo stesso è limitato alla durata
del rapporto di lavoro stesso.
4) Chiarimenti
a) Circ. n.64 del 21.3.2001. Congedo
straordinario legge 388/2000, art.80
Con circ. n. 64 del 15.3.2001, è
stato fatto presente che per poter beneficiare del congedo di due anni
retribuito, di cui allart.80 della legge 388/2000 (ora art.42,
comma 5, del più volte citato T.U.), è necessario che lhandicap
in situazione di gravità sia stato accertato da almeno cinque anni
decorrenti dalla data del rilascio del relativo attestato da parte della
Commissione medica della competente ASL, salvo che nello stesso sia indicata
una diversa decorrenza. In proposito, si chiarisce che tale diversa decorrenza,
rispetto alla data di rilascio del suindicato attestato, può essere
individuata soltanto nella data della domanda di riconoscimento
della gravità dellhandicap. In sostanza non sono ammissibili
- anche secondo orientamenti ministeriali - dichiarazioni di preesistenza
delle condizioni di gravità dellhandicap, rispetto alla domanda.
Inoltre, si conferma che laccertamento della gravità dellhandicap
può essere effettuato soltanto dallapposita Commissione,
di cui allart.4 comma
1 della legge 104/92, la cui composizione ha caratteristiche ben individuate
dal comma stesso. Pertanto, successive dichiarazioni rilasciate dalle
ASL attestanti che laccertamento suddetto è stato effettuato
a suo tempo (in genere si tratta di accertamenti di invalidità
civile, sia pure con il riconoscimento del diritto allindennità
"di accompagnamento") non possono essere, parimenti, prese in
considerazione.
b) Circ. n.133 del 17.7.2000: legge
104/92 art.33. (Congedi
ordinari per handicappati)
Al punto 2.5 della circolare
in oggetto è stato fatto presente che il mancato possesso di patente
da parte di un familiare, non lavoratore, convivente con il soggetto handicappato,
può essere uno dei motivi per la concessione dei permessi di cui
alla legge104/92 a favore di
familiare lavoratore convivente. In proposito si chiarisce che il possesso
di patente da parte di un familiare convivente non lavoratore, non è
di per sé motivo sufficiente per escludere dalla fruizione dei
permessi stessi un altro familiare lavoratore non convivente con il soggetto
handicappato se il familiare non lavoratore convivente è impossibilitato
a prestare assistenza per una delle motivazioni indicate al punto2.5.
della suindicata circ.133/2000.
Daltra parte il mancato possesso di patente, da parte del familiare
non lavoratore convivente con il soggetto handicappato, neppure è,
di per sé, motivo sufficiente per la concessione costante e duratura
dei permessi in questione a favore di altro familiare lavoratore, convivente
o meno, in possesso di patente di guida, essendo la concessione dei permessi
stessi legata, in tale caso, alla mancanza in loco di servizi di trasporto
riservati ai disabili, messi a disposizione da pubbliche strutture (circostanza
che deve essere comprovata mediante dichiarazione di responsabilità),
sia alla dimostrazione, documentata, della necessità di trasportare
il disabile in determinati giorni, per motivi di cura, in particolari
strutture. In altri termini la concessione dei permessi è riconoscibile,
solo se per il disabile stesso non è disponibile altro servizio
di trasporto, garantito in genere dalle ASL o dai servizi assistenziali
comunali, e soltanto per i giorni in cui è rilevabile la necessità
stessa, che ovviamente può essere anche ricorrente e fissata in
date prestabilite.
IL DIRETTORE
GENERALE
TRIZZINO
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(1) I permessi ai parenti
ed affini non sono disciplinati dal T.U.;
si continuano pertanto ad applicare le disposizioni già impartite
in proposito.
(2) La compatibilità è ammissibile anche in caso di malattia
del figlio di età superiore ai tre anni; infatti lart.
3, comma 4 della legge n. 53/2000 (che ha sostituito lart. 15
della legge 1204/71, ora sostituito a sua volta dallart.
47, comma 2, del T.U. sulla maternità) prevede la possibilità
di assenze - non retribuite - dal lavoro (entro un massimo di 5 gg. annui)
anche per i figli di età compresa tra i tre e gli otto anni
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