Circolare INPS n.
64 del 15 marzo 2001
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Oggetto: "Legge
23.12.2000, n. 388, allart.80, comma 2. Congedi per gravi e documentati
motivi familiari. Indennizzabilità fino a due anni delle relative
assenze ai genitori o, in caso di loro decesso, ai fratelli o sorelle
conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità. Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti."
NOTA: Si omettono le note e gli allegati per brevità e perchè
i modelli che ne costituiscono gli allegati 2 e 3 non sono più
validi.
1. GENERALITÀ
La legge 23.12.2000, n. 388, allart.80, comma 2, ha aggiunto, dopo
il comma 4 dell'articolo 4 della legge
8 marzo 2000, n. 53, il seguente articolo 4-bis.:
"La lavoratrice
madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo
la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto
con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo
4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo
a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta
legge n. 104 del 1992 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire
del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni
dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto
a percepire un'indennità corrispondente allultima retribuzione
e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità
e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo
massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto
importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla
base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore
di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei
trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati,
nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità
dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi
quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni
di maternità, l'indennità di cui al presente comma è
corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente
da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la durata
complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori
non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo
articolo".
N.B. il
suddetto comma 4-bis dell'art.4 è
stato abrogato dal Decreto Legislativo 151/2001. Vedi ora comma 5, art
42 D.Lgs151/2001
(n.d.r.)
Per la prima attuazione di quanto previsto dalla legge suddetta, ai fini
dellerogazione dellindennità connessa alla fruizione
del "congedo straordinario" (come nel corso della presente circolare
sarà definito) di cui trattasi, concedibile a far tempo dal 1°.1.
2001, si forniscono le indicazioni che seguono.
Si precisa poi che il riferimento a persone handicappate senza altra specificazione
si intende comunque effettuato, nel prosieguo della presente circolare,
sempre a soggetti in situazione di gravità, non ricoverati
a tempo pieno in strutture specializzate.
2. SOGGETTI AVENTI
DIRITTO
Hanno titolo a fruire dei benefici in argomento i lavoratori dipendenti:
a) genitori, naturali o adottivi, (il diritto non è riconoscibile
agli affidatari) di soggetti handicappati per i quali è stata accertata,
ai sensi dellart.4,
comma 1, della legge 104/92, da almeno 5 anni, la situazione di
gravità contemplata dallart.3,
comma 3, della medesima legge e che abbiano titolo a fruire dei benefici
di cui all'articolo 33,
commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992
A parte il requisito temporale (riconoscimento da almeno 5 anni) sono
richieste quindi le stesse condizioni che consentono ai genitori
stessi di fruire dei permessi di cui alla legge
104/92, compresa quella che prevede che il soggetto non sia ricoverato
a tempo pieno presso istituti specializzati.
La fruizione del beneficio in questione spetta in via alternativa alla
madre o al padre, con lovvia conseguenza che il beneficio non può
essere utilizzato contemporaneamente da entrambi i genitori.
Ciò premesso, in analogia a quanto previsto per la fruizione dei
permessi di cui allart.
33 della 104 citata -anche a seguito delle innovazioni introdotte
con la legge 53/2000- (v. circ.
n. 133/2000) per lottenimento dellassegno in oggetto non
è richiesta la convivenza con il figlio.
Se trattasi di figlio minorenne è senzaltro possibile
fruire del beneficio in questione anche se laltro genitore non lavora;
se invece il figlio, convivente con entrambi i genitori, è
maggiorenne e laltro genitore non lavora non è possibile
ottenere il beneficio di cui trattasi a meno che non ricorrano i requisiti
e le condizioni di cui alla circolare n.
133/2000, punti 2.4. e
2.5, relativi alla dimostrazione
dellimpossibilità, da parte del genitore che non lavora,
di prestare assistenza.
Sempre in analogia con i criteri della circolare succitata, se il richiedente
(padre o madre) non è convivente con il figlio maggiorenne
handicappato, occorre che lassistenza sia prestata in via continuativa
ed esclusiva dal richiedente stesso (v. circ. citata, punti
2.3.1 e 2.3.2).
b) Il diritto è riconoscibile -sempre alternativamente- anche a
fratelli o sorelle (ovviamente anche "adottivi") del soggetto
handicappato grave (sempre che sia riconosciuto come tale da almeno 5
anni e non sia ricoverato a tempo pieno) in caso di decesso di entrambi
i genitori di questultimo; a differenza del diritto dei genitori,
è richiesta la convivenza con il soggetto handicappato a
prescindere dal fatto che questultimo sia maggiorenne o minorenne.
Trattandosi di "parenti", ferma restando la necessità,
appena menzionata, della convivenza, sono richieste le altre condizioni
previste per il riconoscimento dei permessi della legge
104 a favore dei "parenti". Il limite di due anni di
fruizione è quello complessivo tra tutti i fratelli e sorelle e
vale nellarco della vita lavorativa di tutti gli interessati.
Destinatari della provvidenza
erogata dallIstituto per il congedo straordinario di cui trattasi,
sono anche (purché si tratti di dipendenti da datori di lavoro
privati) i genitori -oppure, nel suddetto caso di decesso, fratelli o
sorelle- di soggetto handicappato appartenenti a categorie professionali
per le quali non è prevista lassicurazione per maternità,
ai quali non vengono invece, come è noto, riconosciute a carico
dellINPS le prestazioni economiche per permessi ex art.
33 citato.
Lindennità in oggetto non è riconoscibile ai lavoratori
domestici e ai lavoratori a domicilio, a cui, come è noto, non
sono riconoscibili i permessi di cui alla legge
n. 104/92.
Si fa riserva di comunicazioni per quanto si riferisce ai lavoratori a
termine, compresi quelli agricoli e quelli stagionali.
3. DURATA DELLA PRESTAZIONE
La prestazione è riconoscibile per la durata massima complessiva,
nellarco della vita lavorativa, di due anni, che costituiscono
anche il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per
ogni persona handicappata. La prestazione stessa può essere frazionata
(v. punto 4).
Si sottolinea che comunque i periodi di congedo straordinario di cui trattasi
rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore ai
sensi dellart. 4, comma 2, della
legge n. 53/2000, di due anni di permesso, anche non retribuito, "per
gravi e documentati motivi familiari"(il testo completo dellart.
4 è riportato ad ogni buon conto nellallegato 1). Trattandosi
di limite massimo individuale, ad un lavoratore o lavoratrice che nel
tempo avesse fruito (anche soltanto per motivi riguardanti esclusivamente
la propria persona e non il figlio handicappato), ad es., di un anno e
quattro mesi di permessi anche non retribuiti "per gravi e documentati
motivi familiari", il congedo straordinario di cui trattasi potrà
essere riconosciuto solo nel limite di otto mesi: naturalmente la differenza
fino ai due anni -e cioè un anno e quattro mesi- potrà invece
essere riconosciuta allaltro genitore che non avesse mai richiesto
permessi per motivi familiari o li avesse chiesti per non oltre otto mesi.
Le stesse regole valgono per i fratelli dei soggetti handicappati in caso
di decesso dei genitori.
Lo spirito e le finalità della legge portano a concludere che in
caso di pluralità di figli handicappati il beneficio spetta per
ciascun figlio handicappato, sia pure con i limiti previsti dalle disposizioni
impartite, a seguito di parere del Consiglio di Stato, per la fruizione
dei permessi ex legge 104 circa
la necessità che sia rigorosamente riconosciuta, tramite accertamento
sanitario, limpossibilità di assistenza di ambedue i figli
usufruendo di un solo congedo straordinario; a proposito della pluralità
di figli portatori di handicap, va peraltro tenuto conto che, dovendosi
considerare il congedo straordinario in parola, compreso, come detto,
nellambito massimo di due anni di permessi "per gravi e documentati
motivi familiari", non è mai possibile per lo stesso lavoratore
fruire del "raddoppio": infatti, utilizzati i due anni per
il primo figlio, avrà esaurito anche il limite individuale per
"gravi e documentati motivi personali". La accennata possibilità
di fruizione di ulteriori periodi biennali per altri figli handicappati
è dunque ipotizzabile solo per laltro genitore (ovvero, nei
casi previsti, per i fratelli o sorelle), con decurtazione di eventuali
periodi da lui utilizzati a titolo di permessi per gravi e documentati
periodi familiari. Lo spirito e le finalità della legge, invece,
escludono che il beneficio in argomento sia concedibile se la persona
handicappata da assistere presti, a sua volta, attività lavorativa
nel periodo di godimento del congedo da parte degli aventi diritto (genitori
o fratelli o sorelle in caso di morte dei genitori).
4. MISURA DELLA PRESTAZIONE
Lindennità è corrisposta nella misura dellultima
retribuzione percepita e cioè quella percepita nellultimo
mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo di emolumenti
non riferibili al solo mese considerato (2), e cioè quelli relativi
a tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche,
indennità, premi, ecc.), sempreché la stessa, rapportata
ad un anno sia inferiore o pari al limite di 70 milioni di
Lire, pari a 36.151,98 Euro (valore valido per il 2000 -v. in appresso).
In pratica, ai fini del limite massimo di erogabilità, la retribuzione
del mese preso a riferimento (comprensiva della quota parte di tredicesima
mensilità, ecc.), se il mese è lavorato a tempo pieno,
va moltiplicata per 12 e divisa per 365 giorni (366 se le assenze cadono
in un anno bisestile), con un limite giornaliero, quindi (anno 2000),
di Lire 191.780 (99,04 Euro). Se invece nel mese preso a riferimento lattività
è stata svolta in regime di contratto di lavoro a part time verticale,
la retribuzione percepita nel mese stesso va divisa per il numero dei
giorni retribuiti, compresi quelli festivi o comunque di riposo relativi
al periodo di lavoro effettuato: la retribuzione giornaliera così
determinata va raffrontata con il limite massimo giornaliero sopra indicato
(Lire 191.780 per il 2000).
Considerato che, come detto, il beneficio è frazionabile
anche a giorni (interi), lindennità (pari alla retribuzione
effettiva, oppure a quella inferiore connessa ai limiti massimi annui
suddetti di 70 milioni), è da corrispondere per tutti i giorni
per i quali il beneficio è richiesto.
A proposito della frazionabilità si precisa che analogamente alle
astensioni facoltative dal lavoro (congedi parentali), ai fini della frazionabilità
stessa, tra un periodo e laltro di fruizione è necessaria
-perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario
i giorni festivi, i sabati e le domeniche- leffettiva ripresa del
lavoro, requisito non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione
del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta)
senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a
quella di fruizione del congedo, né nella fruizione di ferie. Ciò
non significa comunque che immediatamente dopo un periodo di congedo al
titolo in argomento non possano essere ammessi periodi di ferie (o di
fruizione di altri congedi o permessi), cosicché sia necessario
continuare nella fruizione di congedo straordinario. Significa invece
che due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un
periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del
calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario
anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima
o subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi). Quanto precede vale
anche in caso di part time orizzontale. In caso di variazioni successive
nellorario di lavoro previsto nel corso del periodo di congedo richiesto,
(passaggio da un periodo part time orizzontale ad uno di lavoro a tempo
pieno o viceversa) la retribuzione va ridimensionata per adeguarla a quella
che effettivamente verrebbe meno per effetto della fruizione del congedo
straordinario: la retribuzione mensile a cui far riferimento è
sempre quella effettiva con il limite di 70 milioni di Lire rapportate
ad anno -vale a dire con il limite delle anzidette L. 5.833.333 mensili
(comprensive delle mensilità aggiuntive, ecc.)-; per le frazioni
di mese si richiamano i criteri di cui alla circolare n. 182 del 4.8.1997,
par. 1.
Il beneficio invece non è riconoscibile, per i periodi in cui
non è prevista attività lavorativa, come ad es. in caso
di part time verticale per i periodi non retribuiti.
Se il congedo viene fruito per frazioni di anno, ai fini del computo del
periodo massimo previsto per la concessione dei 2 anni di beneficio, lanno
si assume per la durata convenzionale di 365 giorni.
A partire dallanno 2002 il limite di Lire 70.000.000 è rivalutato
annualmente sulla base delle variazioni dellindice ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
La domanda -da avanzare secondo i facsimile allegati 2 (mod. hand
4 - congedi straordinari genitori) e 3 (mod. hand 5 - congedi straordinari
fratelli), che le Sedi avranno cura di riprodurre in loco - per lottenimento
del congedo di cui trattasi va prodotta allINPS in due copie, una
delle quali deve essere restituita a vista (a stretto giro di posta,
se pervenuta con tale mezzo), allinteressato con lattestazione
da parte dellINPS della ricezione, per la consegna al datore
di lavoro, che è conseguentemente autorizzato, dal momento della
consegna stessa, ad erogare la prestazione, dopo aver verificato le
condizioni di erogazione sulla base della documentazione presentata.
Eventuali dubbi circa la possibilità di accoglimento vanno tempestivamente
comunicati da parte del datore di lavoro allINPS, affinché
lIstituto stesso assuma le decisioni finali.
LINPS, dal canto suo, una volta ricevuta la domanda del lavoratore,
effettuerà autonomamente, con la massima tempestività, le
valutazioni di competenza, comunicando con immediatezza allinteressato
e al suo datore di lavoro i motivi che dovessero ostare al riconoscimento
del beneficio richiesto. Non è, in sostanza, previsto un provvedimento
esplicito di "autorizzazione" nellipotesi di esito positivo
delle valutazioni anzidette.
Sulla domanda deve essere ovviamente indicato il periodo di congedo che
si intende fruire. In caso di modifica del periodo in precedenza fissato,
deve essere presentata, con le modalità sopra indicate, una nuova
domanda, rettificativa della precedente.
Con la domanda deve essere prodotta dichiarazione dellaltro
genitore di non aver fruito del beneficio, con impegno a comunicare allINPS
ed al datore di lavoro eventuali modifiche ovvero con lindicazione
dei periodi fruiti. Dovrà essere riportata con chiarezza la denominazione
del relativo datore di lavoro e, possibilmente, il numero di posizione
INPS dello stesso, qualora si tratti di datore di lavoro privato.
Alla domanda va allegata la documentazione (anche in copia dichiarata
autentica) relativa al riconoscimento della gravità dellhandicap,
a suo tempo rilasciata dalla commissione medica della competente ASL,
ai sensi dellart. 4
comma 1 della legge 104/92, con dichiarazione di responsabilità
relativa al fatto che nel frattempo non sono intervenute variazioni
nel riconoscimento della gravità dellhandicap stesso
ed impegno a comunicare qualsiasi variazione che possa avere riflessi
sul diritto al congedo.
Si ricorda che laccertamento della gravità dellhandicap
deve essere stato effettuato dalla competente commissione ASL da almeno
5 anni. Fa fede a tale proposito la data di rilascio del provvedimento,
salvo che sulla certificazione non sia indicata una diversa decorrenza.
Non è necessario presentare nuovamente la documentazione qualora
laccertamento sanitario suddetto sia già in possesso dellIstituto
per una precedente domanda presentata allo stesso e al datore di lavoro:
è sufficiente dichiarazione in tal senso, unitamente a quella relativa
alla permanenza delle condizioni di gravità.
Il congedo straordinario e le relative prestazioni sintendono decorrenti
dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa decorrenza fissata dal
datore di lavoro (da comunicare al lavoratore e allINPS), che in
ogni modo è tenuto ad accoglierla (sempre che sussistano le condizioni)
entro 60 giorni dalla richiesta dellinteressato.
6. MODALITÀ
DI CORRESPONSIONE DELLINDENNITÀ
Lindennità per il congedo in questione è anticipata
dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione
dei trattamenti di maternità, vale a dire con possibilità
di conguaglio con i contributi dovuti allINPS.
Tale possibilità è prevista per i soli datori di lavoro
privati, compresi quelli non tenuti al versamento della contribuzione
per i trattamenti economici di maternità.
Per quanto riguarda i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, conformemente
al sistema di cui allart.1 della legge 33/80, il pagamento deve
essere effettuato direttamente dallINPS; le relative istruzioni
verranno fornite a parte.
6.1. Istruzioni per
i datori di lavoro che operano con il sistema del DM10/2
Ai fini della compilazione del mod. DM10/2, i datori di lavoro indicheranno
l'importo dell'indennità in argomento in uno dei righi in bianco
del quadro "D" utilizzando il codice di nuova istituzione "L070",
preceduto dalla dicitura "IND. CONG. art.80 L.388/2000".
Con la stessa denuncia contributiva i datori di lavoro provvederanno a
conguagliare anche le eventuali indennità afferenti ai periodi
di paga a partire da "GENNAIO 2001".
Nella denuncia interessata dalle operazioni di conguaglio delle indennità
ex art.80 L.388/2000, i datori di lavoro provvederanno, altresì,
ad indicare il numero dei dipendenti ai quali si riferiscono le indennità
in parola, riportandolo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C"
del mod.DM10/2, preceduto dal codice di nuova istituzione "CS01",
e dalla dicitura "CONG. STRAORD."
Stante la finalità statistica di tale rilevazione nessun dato dovrà
essere riportato nelle caselle "GIORNATE", "RETRIBUZIONI"
e "SOMME A DEBITO".
Nelle ipotesi in cui il lavoratore richieda al datore di lavoro la trasformazione
delle giornate di assenza per le quali ha percepito lindennità
ex art. 80 legge n. 388/2000 in "ferie" o permessi di altro genere
(v. successivo punto 7), con la denuncia afferente il periodo in cui viene
richiesta la trasformazione, il datore di lavoro provvederà alla
restituzione delle somme anticipate a titolo di "congedo straordinario".
Limporto da restituire dovrà essere esposto in uno dei righi
in bianco dei quadri "B-C" del mod.DM10/2 preceduto dalla dicitura
"REST.CONG.STRAORD." e dal codice di nuova istituzione "M070".
Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "GIORNATE",
"NUMERO DIPENDENTI" e "RETRIBUZIONI".
7. COMPATIBILITÀ
DEL CONGEDO STRAORDINARIO CON ALTRI PERMESSI
La legge finanziaria prevede esplicitamente che "durante il periodo
di congedo entrambi i genitori non possono usufruire dei benefici di cui
allart.33 della legge
104/92".
Ciò significa non solo che, come ovvio, chi fruisce del congedo
in questione non può richiedere durante lo stesso periodo permessi
ai sensi dellart. 33
suindicato ma che tale facoltà è preclusa nello stesso
periodo anche allaltro genitore (o allaltro fratello o
sorella in caso di fruizione da parte di tali soggetti).
Significa anche che non è possibile, prima o dopo la fruizione
di un periodo di congedo straordinario che si riferisca -anche solo come
conseguenza della fruizione del congedo stesso a cavaliere di due o più
mesi- ad una sola parte del mese, richiedere nellambito dello
stesso mese giorni di permesso ex legge
104/92. Nel caso di fruizione, nellambito dello stesso mese
-prima del godimento di un periodo di congedo straordinario- di permessi
di cui alla legge da ultimo citata, i giorni di permesso utilizzati ai
sensi della legge 104 saranno
conteggiati, sempre che sussistano le altre condizioni (essenzialmente
quella del riconoscimento della gravità dellhandicap da almeno
5 anni), come "congedo straordinario": in tale ultima ipotesi
si dovrà tenere conto, se necessario, dei criteri illustrati al
punto 4), terzo capoverso. E comunque fatta salva la possibilità
per il lavoratore stesso di richiedere al datore di lavoro la trasformazione
delle suddette giornate di assenza in "ferie" o permessi di
altro genere, retribuiti o meno: in ogni caso le indennità a carico
INPS per le giornate come sopra non riconoscibili devono essere recuperate
per il tramite del datore di lavoro.
Quanto precede vale anche nel caso in cui i permessi stessi vengano richiesti
nellambito dello stesso mese dal secondo genitore (o, nei casi previsti,
fratello o sorella), prima o dopo la fruizione del periodo frazionato
di congedo straordinario da parte dellaltro.
Perciò, ad es., se un congedo straordinario viene chiesto dal 24.1.
al 5.4., non potranno essere riconosciuti, né alla madre né
al padre, giorni di permesso ex legge
104, sia nel mese di gennaio che in quello di aprile (oltre che in
quelli di febbraio e marzo).
Il verificarsi, per lo stesso soggetto, durante il "congedo
straordinario", di altri eventi che di per sè potrebbero giustificare
una astensione dal lavoro, non determina interruzione nel congedo straordinario.
In caso di malattia o maternità è però fatta salva
una diversa esplicita volontà da parte del lavoratore o della lavoratrice
volta ad interrompere la fruizione del congedo straordinario, interruzione
che può comportare o meno, secondo le regole consuete, lerogazione
di indennità a carico dellINPS; in tal caso la possibilità
di godimento, in momento successivo, del residuo del congedo straordinario
suddetto, è naturalmente subordinata alla presentazione di nuova
domanda (v. par. 4). A proposito della indennizzabilità o meno
dellevento di malattia o di maternità che consente linterruzione
del congedo straordinario si sottolinea in particolare che, considerato
che la fruizione del congedo straordinario comporta la sospensione del
rapporto di lavoro, lindennità è riconoscibile solo
se non sono trascorsi più di 60 giorni (6) dallinizio della
sospensione (in linea di massima coincidente, come è noto, con
lultima prestazione lavorativa).
Lastensione facoltativa da parte dellaltro genitore, per
il medesimo figlio handicappato e nello stesso periodo in cui il primo
genitore è in godimento del congedo straordinario, non è
ammissibile in quanto lalternatività di cui alla disposizione
in esame si riferisce anche al godimento di benefici diretti al medesimo
fine, da parte dellaltro genitore.
8. CONTRIBUZIONE
FIGURATIVA
La disposizione in esame prevede che "il periodo medesimo è
coperto da contribuzione figurativa", che spetta, come lindennità
"fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue
per il congedo di durata annuale".
Sullargomento si fa riserva di istruzioni a parte.
9. NORME CONTABILI
Per l'imputazione contabile dell'indennità percepita durante
la fruizione del congedo straordinario di cui si tratta, stante la sua
natura di prestazione a sostegno della famiglia con onere a carico dello
Stato e quindi da evidenziare, come già precisato con circolare
n. 206 dell'11.12.2000, nella contabilità separata " GAT "
nell'ambito della "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno
alle gestioni previdenziali", sono stati istituiti i seguenti conti:
- GAT 30/06 - se anticipata
dai datori di lavoro, di competenza degli anni precedenti:
- GAT 30/86 - se anticipata
dai datori di lavoro, di competenza dell'anno in corso;
- GAT 30/07 - se erogata
direttamente dall'Istituto, di competenza degli anni precedenti;
- GAT 30/87 - se erogata
direttamente dall'Istituto, di competenza dell'anno in corso;
- GAT 10/35 - per la
rilevazione del debito e dei conseguenti pagamenti nei casi di erogazione
diretta da parte dell'Istituto.
Per la rilevazione di
eventuali recuperi delle indennità in argomento è stato
istituito il conto GAT 24/34. In corrispondenza di tale conto è
stato istituito il codice di bilancio " 87 " con il quale sarà
aggiornata la procedura "recupero crediti per prestazioni".
Al predetto conto verranno imputati, da parte della procedura DM, anche
eventuali recuperi effettuati al suddetto titolo dai datori di lavoro.
Gli importi relativi alle partite di che trattasi che alla fine dell'esercizio
risultino ancora da definire, saranno imputati, mediante la ripartizione
del saldo del conto GPA 00/32 eseguita dalla suddetta procedura, al conto
esistente GAT 00/30.
Il suddetto codice di bilancio con la denominazione: "Indennità
derivante da congedo straordinario art. 80, comma 2, L. 388/2000"
dovrà essere utilizzato, ovviamente, anche per evidenziare, nell'ambito
del partitario del conto GPA 00/69, i crediti per prestazioni divenuti
inesigibili.
Inoltre, le eventuali somme non riscosse dai beneficiari dovranno essere
evidenziate nell'ambito del partitario del conto GPA 10/31 e contraddistinte
dal codice di bilancio di nuova istituzione " 87 - Somme non riscosse
dai beneficiari - indennità derivante da congedo straordinario
art. 80, comma 2, L. 388/2000".
Al termine dell'esercizio le partite in argomento che risultino ancora
da definire dovranno essere imputate al conto GAT 10/36.
Nell'allegato n. 4 si riportano i conti di nuova istituzione GAT 10/35,
GAT 10/36, GAT 24/34, GAT 30/06, GAT 30/07, GAT 30/86 e GAT 30/87.
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