spazio
 
 spazio  angolo sinistro linguetta Senzabarriere.net  angolo destro linguetta  spazio Aree tematiche ::    angolo sinistro linguetta Lavoro  angolo destro linguetta  spazio  angolo sinistro linguetta Assistenza  angolo destro linguetta  spazio Vivibilità  angolo destro linguetta  spazio
 spazio  spazio  spazio
 spazio
 spazio  spazio  spazio  angolo sinistro linguetta Legislazione  angolo destro linguetta  spazio  spazio
 spazio  spazio  spazio  spazio  spazio  spazio  spazio  spazio
 spazio  spazio  spazio  spazio


Circolare n° 04 del 30 marzo 2001
Regione Siciliana Assessorato del Lavoro

 

OGGETTO: Legge regionale 26 novembre 2000, n.24. Disposizioni in materia di collocamento ed inserimento lavorativo dei disabili

Al dipartimento lavoro
Al dipartimento formazione professionale
Al dipartimento Agenzia regionale per l'impiego
                                            Loro sede
Al Coordinamento Reg.le per le Misure di politica attiva del lavoro
                                               Palermo
All'Ufficio regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
                                            Loro sede
All'Ispettorato reg.le del lavoro
Agli ispettorati prov.li del lavoro
                                            Loro sede
Alle associazioni datoriali
Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori
                                       Sedi regionali
Alle associazioni ed organizzazioni dei disabili
                                       Sedi regionali
Alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo
                                       Sedi regionali
Alle associazioni di volontariato
                                       Sedi regionali
e p.c.
All'Assemblea regionale Siciliana -Presidenza I^ Comm.ne Leg.va
                                               Palermo
Al Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale - Direz. Gen.le impiego
                                               R o m a
Alla Presidenza della Regione -Segreteria generale -Ufficio di gabinetto
                                            Palermo
Alla Corte dei conti -Sez.controllo-Atti Ass.Lavoro
                                             Palermo
All'Assessorato reg.le bilancio e finanze
                                              Palermo
All'Assessorato reg.le per la cooperazione la pesca, commercio e artigianato
                                               Palermo
All'Assessorato Reg.le per gli enti locali
                                              Palermo
All'Assessorato reg.le per la Sanità
                                               Palermo
Alle Aziende Sanitarie Locali della Sicilia
                                             Loro sedi
Ai componenti della Commissione reg.le per l'impiego
                                                    Sede
Alla Ragioneria Centrale Ass.to Lavoro           Sede

Premessa

La legge regionale 26 novembre 2000 n.24, pubblicata sulla GURS n.54 del 28\11\2000, ha dettato (Titolo II°, articoli da 21 a 27 ), una serie di disposizioni per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n.68, in materia di collocamento ed inserimento lavorativo dei disabili.
Questa ha abrogato integralmente la legge 2 aprile 1968, n.482, rideterminando le categorie di soggetti aventi diritto ai benefici di legge e le percentuali di posti loro riservati nelle assunzioni presso i datori di lavoro pubblici e privati.
La caratteristica essenziale della nuova normativa e', tuttavia, quella del superamento della vecchia logica di tipo burocratico che presiedeva all'avviamento degli appartenenti alle categorie protette, cui si sostituiscono strumenti di carattere dinamico volti all'effettivo inserimento lavorativo del disabile, attraverso adeguate forme di sostegno personalizzate, idonee ad eliminare gli ostacoli che si frappongono all'integrazione nel posto di lavoro; strumenti che si sostanziano nel concetto di "collocamento mirato " secondo la definizione datane dall'art. 2 della legge.
Tali misure si realizzano attraverso la possibilita', accordata ai datori di lavoro i quali debbano o intendano assumere disabili, nonche' ad altri soggetti promotori di iniziative volte al loro inserimento lavorativo, di essere ammessi alla stipula di convenzioni con la pubblica amministrazione, aventi come finalità la attuazione di specifici piani di assunzione; convenzioni che danno accesso, previa presentazione ed approvazione di appositi programmi di attività, agli incentivi statali e regionali preordinati dai rispettivi fondi appositamente istituiti, da concedersi fronte degli oneri che l'inserimento lavorativo comporta.
Quanto sopra presuppone un modo radicalmente diverso di concepire il ruolo della amministrazione, in cui l'azione di indirizzo e di impulso delle strutture pubbliche deve coniugarsi con quella, promozionale e propositiva, assegnata dalla legge alle istanze sociali ed economiche presenti nella società civile - datori di lavoro, organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali , associazioni dei disabili, di volontariato e del movimento cooperativo, strutture dei servizi sociali, sanitari, educativi, formativi, presenti nel territorio-; essendo evidente che il conseguimento di risultati apprezzabili può derivare soltanto dalla sinergia fra tali indispensabili apporti, che veda la presenza di un elevato grado di ricettività da parte del tessuto economico sociale ed istituzionale. Risultati i quali scaturiscano principalmente dal convincimento che l'azione comune, in settore quale quello in esame, è il frutto di un elevato spirito solidaristico e di un impegno disinteressato, costituente un dovere, prima che sul piano giuridico e sociale, sul piano etico, rivolgendosi a persone particolarmente bisognose di sostegno, il cui inserimento a pieno titolo nel tessuto produttivo consente di conseguire piena dignità ed eguaglianza come cittadini.
Il quadro normativo è stato, di recente, completato con l'emanazione del regolamento generale di esecuzione della legge n.68\99, approvato con D.P.R. 10 ottobre 2000, n.333 (pubblicato sulla GURI n.270 del 18/11/2000), nonché del regolamento in materia di esoneri parziali, di cui al decreto ministeriale n.357 del 7.7.2000 (GURI n.283 del 4.12.2000).
I compiti, scaturenti dalla citata normativa, in attesa del decentramento istituzionale agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di servizi dell'impiego, in conformità ai principi direttivi contenuti nel D.L. n. 469/97, vengono intanto, affidati agli organi ed uffici dell'amministrazione regionale, secondo l'assetto delle competenze determinato dalla medesima legge regionale.
Tanto premesso, si ritiene opportuno illustrare, nelle linee generali, anche con l'ausilio di schede tematiche, i principali contenuti della normativa e le caratteristiche degli interventi, nonché le modalità di accesso ai benefici di legge, con riserva di dettare per tale ultimo aspetto più compiute istruzioni, anche in relazione alle direttive che saranno emanate dai competenti organi statali.

PARTE 1^

DISPOSIZIONI GENERALI E PROCEDURE DEL COLLOCAMENTO

Tab. 1

Categorie di disabili
(Art. 1 legge n. 68/99)

a) Soggetti con riduzione della capacità lavorativa di almeno il 46%, derivante da menomazioni fisiche, psichiche, intellettive, sensoriali

b) invalidi del lavoro, con riduzione capacità lavorativa di almeno il 34%

c) non vedenti o sordomuti **

d) Invalidi di guerra,i invalidi civili di guerra, invalidi per servizio con menomazioni previste D.P.R. n. 915/78(dalla I ^ all'8^ categoria)

** N O T A
Si considerano non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad 1\10 ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione.
Si considerano sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita, o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

- Accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento della invalidità civile

 

- Accertata dall'INAIL



- Minorazioni accertate dagli organi competenti a norma del D.P.R. n.915\78

 

 

Tab. 2

Percentuali di riserva a favore dei disabili, sui posti relativi alle assunzioni da effettuarsi dai datori di lavoro pubblici e privati (Art. 3 L. n. 68/99).

- Se si occupano più di 50 dipendenti: 7% dei lavoratori occupati

- "       "      da 36 a 50 dipendenti : 2 lavoratori

- "       "      da 15 a 35     "      : 1 lavoratore.

N O T A

Per l'applicazione di quanto sopra, si vedano gli artt.: Art.3, commi 2, 3, 6, 7; Art.4 commi 1, 2, 3, 4; Art.18, commi 1 e 2, della legge n.68\99 e gli artt. 2, 3, 11 del D.P.R. n.333 del 2000.

Tab. 3

Modalità di assunzione - (Art. 7 legge n. 68/99)

Datori di lavoro privati

Datori di lavoro che accedono alla stipula della convenzione
Datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti,
Partiti politici, organizzazioni sindacali ed enti da essi promossi
                                                                                                      -100% richiesta nominativa

Datori di lavoro che occupano da36 a 50 dipendenti:
                                                                                                      - 50% richiesta nominativa
                                                                                                      - 50% richiesta numerica

Datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti
                                                                                                       - 60% richiesta nominativa
                                                                                                       - 40% richiesta numerica

a) Gli avviamenti al lavoro, per le richieste sia nominative, sia numeriche, vengono effettuati     attraverso il rilascio del nulla-osta all'assunzione da parte dei competenti UPLMO, previa verifica     della iscrizione degli avviandi negli elenchi del collocamento obbligatorio e del possesso dello     stato di disoccupazione (art.8, commi 1 e 2, della legge n.68\99 e art.1 commi 1,2 e 3, del     D.P.R. n.333\2000), salve le eccezioni di legge.

b) Gli avviamenti al lavoro a seguito di richieste numeriche sono effettuati dagli UPLMO sulla base     di graduatorie formate secondo i criteri individuati dalle regioni (art.8 comma 4, della legge     n.68\99), tenendo comunque conto, prioritariamente, degli elementi indicati dall'art.9 comma 3,     del D.P.R. n.333\2000.
     Tali elementi sono:
     1) Anzianità di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio;
     2) Condizione economica;
     3) Carico familiare;
     4) Difficoltà di locomozione nel territorio
     Al riguardo le regioni provvedono a determinare l'attribuzione dei punteggi di valutazione degli      elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie e, possono, in base alle singole      esigenze locali, individuare ulteriori criteri rispetto a quelli sopra indicati.

c) Inoltre per le chiamate numeriche possono essere determinate procedure e modalità di     avviamento diverse da      quelle previste in via ordinaria (art.8, comma 5, della legge n.68\99).

d) Ai sensi dell'art.26, comma 1, della L..R. n.24\2000 i provvedimenti concernenti i punti b) e c)     sono adottati dall'assessore regionale al lavoro, sentita, la commissione regionale per l'impiego

Datori di lavoro pubblici

-Tramite apposite graduatorie, redatte in conformità all'art. 36, comma 2, del D.L. n. 29/93e   successive modifiche e integrazioni ed al D.P.R. n.246 del 18.6.997, per le assunzioni relative a   profili per l'accesso ai quali e' richiesto titolo di studio non superiore a quello della scuola   dell'obbligo (pubbliche selezioni ex art. 16 legge n. 56/87).

- Per i pubblici concorsi (profili "direttivi" e "di concetto"), riserva entro i limiti della quota d'obbligo   e fino al 50% dei posti messi a concorso. (art.8, c.2 e art.16 legge 68\99; art.7 commi 2, 4, 9 del   D.P.R. n.333\2000)

Tab. 4

Termini

· I datori di lavoro sono tenuti ad attivare le procedure per l'assunzione entro 60 gg. dalla data in cui insorge l'obbligo, presentando la relativa richiesta ai competenti uffici. L'inoltro del prospetto informativo periodico contenente l'indicazione dei lavoratori da assumere, di cui all'art.9, comma 6, della legge n.68\99 ed al decreto ministeriale del 22.11.1999, equivale a richiesta (art.9, comma 1, della legge n.68\99 e art.7 comma 1, del D.P.R. n.333\2000).I datori di lavoro possono presentare richiesta di ammissione alla stipula della convenzione.

Sanzioni (Art.15 legge n.68\99)

- Sanzione amministrativa della somma di £. 100.000 al giorno, per ciascun lavoratore disabile non   occupato con effetto dalla data in cui insorge l'obbligo di assunzione.
- Sanzione amministrativa della somma di £. 1.000.000 per il ritardato invio dei prospetti informativi,   da cui risulti il numero dei lavoratori da assumere, maggiorata di £. 50.000 per ogni giorno di   ulteriore ritardo.

 

N O T A :

Gli importi delle sanzioni sono versati al fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

 

Tab.5

Sospensione e modifica degli obblighi di assunzione

Sospensione degli obblighi di assunzione (art.3, comma 5, della legge n.68\99)

-Per le imprese che hanno in corso programmi di ristrutturazione o riconversione aziendale o, situazioni di crisi, che determinano   il ricorso a misure straordinarie di integrazione salariale o riduzione degli orari di lavoro (artt. 1 e 3 legge n.223\91; art.1 legge   863\84), per la durata dei programmi contenuti nella richiesta di intervento, in proporzione alla attività lavorativa effettivamente   sospesa e per il singolo ambito provinciale;

-Per le imprese che hanno attivato procedure di mobilità (artt.4 e 24 legge 223\91) per la durata della procedura.

 

Modifica degli obblighi di assunzione

Esoneri (art.5 comma 3 legge n.68\99)

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono richiedere di essere esonerati dall'assunzione di una parte delle unità rientranti nella quota d'obbligo, previa richiesta adeguatamente motivata, versando al fondo regionale il relativo contributo esonerativo, pari a lire 25.000 per ogni giorno lavorativo e per ciascun disabile non occupato.Il regolamento contenente le modalità attuative è stato emanato con decreto del ministro del lavoro n.357 del 7.7.2000 (GURI n.283 del 4.12.2000).

 

Compensazioni territoriali (art.5, comma 8, legge n.68\99, art.5 D.P.R. n.333\2000)

Si traducono nella possibilità, per i datori di lavoro pubblici e privati, di assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della stessa regione, previa richiesta motivata da avanzarsi allo organo competente (per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata anche con riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse).

 

Adempimento graduale degli obblighi

Con decreto del ministero del lavoro del 15\5\2000 (GURI: n.279 del 29\11\2000), è stato disciplinato, con criteri di gradualità, l'assolvimento degli obblighi di assunzione ex legge n.68\99 da parte dei datori di lavoro che trasformano la loro natura giuridica da pubblica in privata, ai sensi dell'art.4, comma 11 bis, della legge 19 luglio 1993 n.236.
Si precisa al riguardo che, in Sicilia, ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto in materia di lavoro, approvate con D.P.R. n.76 del 1979, il provvedimento autorizzativo previsto dal citato decreto ministeriale deve essere emanato da questo assessorato, e per esso dai competenti organi centrali, dell'amministrazione reg.le del lavoro, quando la relativa competenza sia da assegnare alla regione "ratione loci" e "ratione materiae" e cioè quando trattasi di enti che operano soltanto nell'ambito del territorio della Sicilia, svolgendo compiti rientranti esclusivamente nella sfera delle attribuzioni proprie della regione siciliana.In tale ipotesi, l'istanza intesa ad ottenere il provvedimento autorizzativo sarà diretta al competente servizio centrale dell'assessorato.
Qualora invece, non ricorrano cumulativamente le predette condizioni, la richiesta sarà inoltrata al competente ministero del lavoro, e, pertanto, anche quando essa riguardi, in parte, ambiti territoriali della regione siciliana. In entrambi i casi, la richiesta di autorizzazione dovrà, altresì, essere rimessa, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del citato decreto e segnatamente del comma 4, agli UPLMO della Sicilia nel cui ambito territoriale l'ente occupa dipendenti, nonché all'URLMO, quando siano interessate più province della regione.

 

Tab.6

Atti rientranti nella competenza degli uffici periferici dell'amministrazione regionale del lavoro, inerenti la attuazione delle procedure del collocamento.

Uffici provinciali del lavoro:

Adempimenti di cui ai seguenti articoli della legge n.68\99:
- Sospensione degli obblighi di assunzione (3, comma 5);
- Provvedimenti di esonero parziale (5, comma 3),
- Formazione degli elenchi e delle graduatorie (8, commi 1 e 2);
- Avviamenti al lavoro (9, commi 2,3,4),
- Esame dei prospetti periodici ed adempimenti conseguenti (9, comma 6);
- Comunicazione agli ispettorati del lavoro del rifiuto di assunzione (9, comma 8);
- Provvedimenti di decadenza (10, comma 6);
- Certificazione di ottemperanza agli obblighi (art.17) da rilasciarsi entro il termine di 10 gg. dalla    ricezione della relativa richiesta, così da contemperare l'esigenza delle imprese di ottenere    tempestivamente l'atto con quella di consentire agli uffici competenti l'espletamento degli    occorrenti adempimenti istruttori; in special modo quando l'impresa abbia sedi, stabilimenti o filiali    in più province.

Ufficio regionale del lavoro

- Formulazione di proposte al Capo dell'amministrazione ed alla commissione regionale per l'impiego, relativamente alla individuazione dei criteri e delle procedure per il collocamento e l'inserimento lavorativo dei disabili;
- Provvedimenti di compensazione territoriale (art.5, della legge n.68\99), da effettuarsi in ambito regionale, sulla scorta degli elementi di valutazione forniti dagli uffici e dagli ispettorati provinciali territorialmente competenti.

 

Ispettorati del lavoro

- Accertamenti ispettivi in ordine alle violazioni degli obblighi in materia di collocamento obbligatorio    ed irrogazione delle relative sanzioni;
- Verifiche ispettive in ordine alle istanze di esonero e compensazione territoriale

 

PARTE II^

MISURE PER L'INSERIMENTO E L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA

TAB.7

CONVENZIONI
(Artt. 11 e 12 della legge n. 68/99)

- Caratteristiche generali:

- Facoltà, per il datore di lavoro, di scelta nominativa per tutte le unità da assumere;

- Possibilità di accesso ai finanziamenti del fondo nazionale e del fondo regionale, per la copertura degli oneri da sostenere per l'inserimento lavorativo dei disabili.

a) I contenuti delle convenzioni sono stati individuati, in linea generale, dal ministero del lavoro, attraverso la predisposizione di linee programmatiche, ai sensi dell'art.14 del D.P.R. n.333\2000, in atto all'esame della conferenza unificata Stato\Regioni\Enti locali.

b) Le convenzioni possono avere ad oggetto l'assunzione di disabili anche a copertura parziale della quota d'obbligo, nel qual caso il datore di lavoro dovrà contestualmente procedere all'assunzione, secondo le modalità ordinarie, della restante parte della quota, limitatamente alle unità o alle percentuali per le quali, ai sensi dell'art.7 della legge n.68\99, è consentita la richiesta nominativa. Durante l'esecuzione della convenzione, deve, invece, intendersi temporaneamente sospeso l'obbligo di assunzione relativamente alla residua parte della quota di riserva, da coprire con richiesta numerica, a meno che il datore di lavoro non si renda inadempiente agli obblighi assunti convenzionalmente, ciò che determina la necessità di fare luogo alle assunzioni per l'intera quota prescritta, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

c) Durante l'esecuzione della convenzione, l'impresa si considera adempiente agli obblighi di legge, anche ai fini della non applicazione delle sanzioni e del rilascio della certificazione di ottemperanza prevista dall'art.17 della legge n.68\99.

 

Tab.8

C O N V E N Z I O N I - T I P O L O G I E

Categorie di soggetti che possono essere ammessi alla stipula

-Datori di lavoro, per assunzione di disabili a copertura totale o parziale della quota d'obbligo (Art. 11, commi 1 e 2 legge 68/99);

-Datori di lavoro, non obbligati per legge, per assunzione di disabili (Art. 11, comma 3 legge 68/99);

 



-Datori di lavoro, per iniziative di integrazione lavorativa, rivolte a disabili con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo (Art. 11, commi 4 e 7 legge 68/99)

 


-Cooperative sociali e loro consorzi (l. n.381\91); organismi di volontariato iscritti negli elenchi previsti dalla legge; organismi di cui agli artt. 17 e 18 della legge n.104\92; altri soggetti pubblici e privati idonei a realizzare gli obiettivi di legge, che promuovano iniziative utili per favorire l'inserimento lavorativo dei disabili (Art. 11, comma 5 legge 68/99).

-Datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione di disabili, cooperative sociali, disabili liberi professionisti (Art. 12, commi 1, 2, 3 della legge 68/99)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-Datori di lavoro privati e cooperative sociali (art.12 comma 4 legge 68\99)

 

Altre tipologie convenzionali

-Art.4, comma 6, della legge n.68\99

 

 

-Art.9, comma 7, della legge n.68\99

Caratteristiche specifiche


-Vanno indicati i tempi e le modalità delle assunzioni, dilazionabili entro l'arco temporale di validità della convenzione.
-Possono essere previsti: tirocini con finalità formative e di orientamento; assunzione con contratti di lavoro a termine; svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli del CCNL, fino ad un massimo di 18 mesi; facoltà di scelta nominativa per tutte le unità da assumere; deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione e lavoro e di apprendistato.

-Vanno indicate le mansioni assegnate e le modalità di svolgimento;
-Occorre prevedere forme di sostegno, consulenza e tutoraggio per favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
-Occorre prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo previsto.

-Può essere promosso l'inserimento lavorativo in tutte le forme: lavoro subordinato, parasubordinato, associativo, autonomo, intellettuale, societario e quindi anche attraverso forme di autoimpiego.

 

-Inserimento temporaneo dei disabili presso società cooperative e liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro;
-Contestuale assunzione a tempo pieno da parte del datore di lavoro e copertura della quota d'obbligo attraverso l'assunzione stessa; -impiego del disabile presso la cooperativa o il libero professionista, con oneri retributivi previdenziali ed assistenziali a carico di questi ultimi;
-Nella convenzione va indicato: l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa o al libero professionista, idonei a consentire l'applicazione della parte normativa, retributiva e previdenziale del CCNL, nonché l'inserimento lavorativo del disabile; i nominativi dei soggetti da inserire; l'indicazione del percorso formativo personalizzato;
-La durata non può eccedere i 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi;
-non sono ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diverso parere degli organi tecnici; -possono riguardare soltanto 1 lavoratore, per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti; o, per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, non più del 30% della quota d'obbligo.

 



-inserimento lavorativo temporaneo di lavoratori disabili detenuti





-Convenzioni tra la regione e gli organismi abilitati, per azioni di riqualificazione necessarie ai fini dell'inserimento "mirato"



-Convenzioni da stipularsi ai sensi dell'art.17 della legge n.56\87, quando l'inserimento lavorativo richiesta misure particolari (tale strumento è alternativo a quello previsto dall'art.11, comma 4, della legge n.68\99, relativo all'avviamento di disabili che presentano particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo)

 

Cooperative sociali

La legge n. 381/91 prescrive che le cooperative sociali, per potere operare in quanto tali ed accedere ai benefici di legge, siano iscritte, oltre che nell'apposita sezione del registro prefettizio, nell'albo regionale di cui all'art. 9, che in Sicilia non è stato finora istituito e regolamentato per mancanza della relativa legge attuativa. Va osservato, peraltro, che l'art.74 della legge regionale n.32 del 23\12\2000 dichiara applicabili in Sicilia le disposizioni della legge n.381\91, attribuendo le relative competenze all'Assessore reg.le per gli Enti locali.
Per quanto concerne, l'art. 11, comma 5, della legge n. 68/99, l'elencazione non tassativa dei soggetti abilitati consente anche alle cooperative sociali, benché non iscritte all'albo regionale di promuovere e realizzare le iniziative, ( semprecché siano iscritte nel registro prefettizio), potendo farvi luogo, come risulta dal testo, qualsiasi soggetto, pubblico e privato, purché dotato di capacità adeguate.
Va osservato poi, in generale, che l'art. 11, comma 5, della legge n. 68/99 non detta disposizioni sulle modalità degli interventi, per cui non solo è da ritenere che l'iniziativa possa essere preordinata all'inserimento del disabile con qualsiasi tipologia di attività lavorativa, ma è ipotizzabile anche la partecipazione di due soggetti distinti, uno in qualità di promotore ed un altro di realizzatore, che assuma la veste di datore di lavoro.
Iniziativa che, in tal caso, potrebbe concretarsi attraverso la stipula di un'unica convenzione trilaterale, ovvero di due convenzioni distinte, contestuali o successive, tra loro funzionalmente connesse, con le quali, comunque, debbono determinarsi il ruolo, gli adempimenti e le responsabilità di ciascun soggetto.

 

Schemi- tipo di convenzione e di programma

Al fine di favorire l'accesso agli interventi secondo criteri di unitarietà, sono stati predisposti, a titolo indicativo, in attesa della approvazione da parte del comitato di gestione del fondo regionale per l'assunzione dei disabili, sulla scorta delle citate linee programmatiche, gli uniti schemi di convenzione e di programma (allegati A e B).
Tali schemi, inoltre, saranno sottoposti all'esame del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, ai sensi della legge n. 127/97, secondo cui il parere reso da tale organo consultivo sugli schemi tipo rende non più necessario l'inoltro allo stesso dei singoli schemi.
Ciò nella considerazione che le convenzioni in esame hanno carattere oneroso, essendo collegate con programmi ammissibili a finanziamento da parte dell'amministrazione.
Lo schema di convenzione si riferisce alla fattispecie di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 68/99 e cioè ai datori di lavoro che attraverso la stessa assolvono agli obblighi di assunzione.
Si fa, comunque, riserva, di predisporre appositi schemi di convenzione da valere per le altre tipologie previste dalla legge n. 68/99 ed in particolare per quella di cui all'art. 12.
Lo schema di programma è stato articolato in modo da consentire, contemporaneamente, l'accesso ai finanziamenti del fondo nazionale e di quello regionale, tenuto conto della possibilità di usufruire di entrambe le forme di intervento e della loro interconnessione.
Resta salva la possibilità, evidenziata dalle citate linee programmatiche, della predisposizione di modelli di convenzione valevoli, a livello nazionale, per i datori di lavoro che operino in ambito pluriregionale, nonché di convenzioni quadro di settore, elaborate dalle associazioni di categoria; schemi cui le specifiche convenzioni, da presentare e stipulare nelle sedi competenti, si conformeranno.

 

TAB . 9

FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (art. 13 legge 68/99)

Tipologie degli interventi

a) Fiscalizzazione totale dei contributi assistenziali e previdenziali, per la durata di 8 anni, per ogni disabile assunto ai sensi della legge n.68\99.

 

 

b)Fiscalizzazione del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali per la durata massima di 5 anni; per ogni disabile assunto ai sensi della legge n.68\99.

 

c)Rimborso forfettario parziale per:
-trasformazione posto lavoro, per adeguarlo alle possibilità operative dei disabili;
-Apprestamento tecnologie di telelavoro;
-Rimozione barriere architettoniche.

d)Oneri per assicurazione obbligatoria contro infortuni lavoro e responsabilità civile per tirocini formativi finalizzati all'inserimento lavorativo.

Nota: Si è in attesa della assegnazione alle regioni della quota del fondo nazionale per l'anno 2001

Condizioni dei disabili da assumere

-Riduzione capacità lavorativa superiore al 79%;
-handicap intellettivo e psichico, prescindendo dalle percentuali di invalidità;
-Minorazioni dalla 1^ alla 3^ categoria delle tabelle annesse al T.U. 915\78, in materia di pensioni di guerra;

 

-Riduzione capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%;
-Minorazioni dalla 4^ alla 6^ categoria delle tabelle di cui al T.U. 915\78.


-Riduzione capacità lavorativa superiore al 50%

 

--------------------------

-------------------------

 

FONDO NAZIONALE

a) Quanto agli interventi di cui alla lett. a), la regione ha facoltà di riservare ai lavoratori con "handicap" intellettivo e pschico fino al 10% della quota annualmente assegnata, definendo i relativi criteri generali ed indicando le modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate (art. 13, comma 1, lett. a, della legge n. 68/99).Su quanto precede si fa riserva di più puntuali direttive, in relazione alle determinazioni che saranno adottate da parte del comitato di gestione del fondo regionale per l'assunzione dei disabili

b) Relativamente agli interventi di cui ai punti a) e b), la regione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto interministeriale n. 91 del 13/01/2000, pubblicato sulla GURI n. 8 del 14/4/2000, recante le norme per il funzionamento del fondo nazionale, farà luogo al rimborso degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri sociali, secondo i termini e la modalità da stabilirsi attraverso convenzioni stipulate tra la stessa regione e gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione, in conformità alle direttive emanate dal competente ministero del lavoro. Fermo restando quanto sopra, saranno presi contatti con le sedi regionali di detti istituti, ed in primo luogo dell'INPS, al fine di esaminare la possibilità di pervenire alla stipula di una convenzione che riproduca, con gli eventuali, opportuni adattamenti, le statuizioni della convenzione stipulata per l'attuazione della L. R. n. 30 del 1997.

c) Circa il punto c), l'art. 2 di detto decreto interministeriale richiede il cofinanziamento delle iniziative da parte del fondo nazionale e del fondo regionale . In merito si fa riserva di ulteriori precisazioni sull'entità dei contributi concedibili, le modalità di rimborso e le rispettive misure del concorso statale e regionale, anche in relazione alle indicazioni fornite dal ministero del lavoro. Si ritiene, comunque, ferma restando ogni determinazione di competenza del comitato di gestione del fondo regionale, che gli oneri da fare gravare sulle due fonti di finanziamento possano essere individuati tenendo conto dell'entità alle risorse rispettivamente disponibili.

d) I datori di lavoro i quali procedono all'assunzione dei disabili, particolarmente con percentuali di invalidità compresa tra la soglia minima e quella del 79%, possono usufruire, in alternativa, alla fiscalizzazione degli oneri sociali, dei contributi di cui alla L. R. n. 30 del 1997 e successive modifiche e integrazioni, con l'avvertenza che le medesime assunzioni, non essendo state effettuate ai sensi della legge n. 68/99, bensì di altre normative in materia di collocamento, non sono computabili a copertura della quota d'obbligo. Tuttavia, in tal caso, i datori di lavoro potranno accedere alle convenzioni e agli interventi del fondo nazionale e regionale (esclusi, ovviamente, quelli di carattere previdenziale), potendo, tali strumenti, avere ad oggetto l'assunzione di disabili non rientranti nella quota d'obbligo, ai sensi dell'art. 11, comma 3 e dell'art. 13, comma 2, della legge n. 68/99. I datori di lavoro dovranno espressamente indicare la scelta operata riguardo ai benefici di carattere previdenziale di cui intendono fruire, nell'ambito del programma presentato.

e) Per quanto concerne i tirocini formativi, si richiamano l'art.18 della legge n.196\87, il D.M. n.142 del 1998 e la circolare assessoriale n.26\2000, le cui previsioni troveranno, in linea generale, applicazione, compatibilmente con la disciplina speciale di cui alla legge n.68\99.

TAB. 10

FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI
(Art. 14 legge 68/99 e Artt. 21 e segg. della legge regionale 26/11/2000 n. 24)

Tipologia degli interventi
(Art. 24 L. R. n. 24/2000)

a) contributi integrativi di quelli previsti a carico del fondo nazionale per trasformazione posto lavoro, tecnologie di telelavoro, abbattimento barriere architettoniche;

b) Sovvenzioni ad organismi che si propongono istituzionalmente il sostegno dei disabili, per promuovere e realizzare iniziative volte all'inserimento lavorativo;

c) Copertura oneri per espletamento attività formative, nell'ambito delle convenzioni di cui alla legge n. 68/99.

C o n d i z i o n i


- Cofinanziamento necessario da parte del fondo nazionale e del fondo regionale

- Le spese ammissibili ed i relativi parametri finanziari sono determinati dal comitato di gestione del fondo regionale


- Le spese ammissibili ed i relativi parametri finanziari sono determinati dal comitato di gestione del fondo regionale.

 

- La dotazione finanziaria iniziale del fondo regionale è stata fissata nella misura di £ 1 miliardo (art. 21 della L. R. n. 24/2000).
- Al fondo regionale affluiscono, altresì, le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni e dei contributi esonerativi versati dai datori di lavoro (art. 14, comma 3, della legge numero 68\99 ed art. 25, comma 4, della L.R. n. 24\2000).
- I finanziamenti del fondo regionale potranno essere concessi dopo l'adozione dei necessari adempimenti preliminari, concernenti l'istituzione dei relativi capitoli di bilancio e l'individuazione delle relative modalità di gestione amministrativo contabili (art. 25, comma 4, della L. R. n. 24/2000), nonché la costituzione del comitato di gestione del medesimo fondo.

 

PARTE III^

O R G A N I

 

TAB. 11

COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO REGIONALE
(Artt. 22 e 23 L. R. n. 24/2000)

Composizione

-Assessore Reg.le al lavoro

-Direttore preposto al competente dipartimento

-Direttore preposto al dipartimento della forma- zione professionale

-n.6 componenti designati dalle OO.SS. dei la- voratori comparativamente più rappresentative

-n.6 componenti designati dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative

- n.6 componenti designati dalle associazioni ed organizzazioni delle categorie dei disabili, di cui all'art.1 della legge n. 68/99.

- n. 3 componenti designati dall'ANCI (Associa- zione naz.le comuni d'Italia)

- n. 3 componenti designati dall'URPS (unione reg.le province siciliane)

-Dirigente preposto al competente servizio dell'Assessorato

- Durata in carica: 4 anni

 

- Presidente

-Vice Presidente dell'assessorato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Con funzioni consultive l'assessorato

 

Competenze principali del Comitato di gestione del fondo regionale

· Approvazione programmi di attività del fondo;
· Determinazione criteri, modalità e procedure per l'assegnazione ed utilizzazione delle risorse, nonchè per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
· Approvazione programmi presentati per l'accesso ai finanziamenti del fondo regionale e nazionale; · Autorizzazione a provvedere al finanziamento dei programmi approvati ed alla stipula delle convenzioni;
· Compiti in materia di monitoraggio e vigilanza sulle iniziative realizzate.

 

COMITATO DI GESTIONE

a) Per la nomina del comitato di gestione del fondo regionale, le cui procedure sono già in corso, si terrà conto, ai fini della scelta delle associazioni ed organizzazioni dei disabili da includere nella composizione dello stesso, oltre che del dato costituito dalla consistenza associativa a livello regionale della rilevanza che le diverse forme di disabilità rivestono in ambito regionale e, quindi, del loro grado di importanza sul piano sociale. In tale ambito saranno riguardate forme di disabilità di particolare gravità ed importanza, cui il legislatore ha dedicato una specifica attenzione, quali ad esempio, quelle concernenti i soggetti portatori di "handicap" intellettivo e psichico. -
A tal fine sarà richiesto alla competente amministrazione del settore sanitario di indicare gli organismi regolarmente costituiti ed operanti, nonché di fornire i dati occorrenti, oltre a quelli che saranno acquisiti presso i medesimi organismi.
b) Per quanto concerne le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni datoriali, si farà luogo alla scelta sulla scorta dei ben noti criteri di rappresentatività, oramai consolidati, da valutarsi, in mancanza di specifiche indicazioni legislative, con riferimento al livello nazionale, tenendo conto anche, riguardo alle associazioni datoriali, della maggiore rilevanza che possono assumere alcuni settori economici, in relazione agli interventi realizzabili in materia.
c) Il comitato di gestione può procedere alla audizione di rappresentanti di associazioni ed organizzazioni non facenti parte dello stesso (art. 22, comma 3, della L. R. n. 24/2000), in ragione di un rappresentante per ciascun organismo , così da potere realizzare una più ampia conoscenza delle realtà e delle problematiche presenti sul territorio.
Nel contesto del provvedimento concernente l'organizzazione del comitato (art. 25, comma 1, della L. R. n. 24/2000), saranno disciplinate le modalità e le procedure per l'effettuazione di tali audizioni. d)Nell'attuale fase, il comitato di gestione, in attesa della costituzione delle commissioni provinciali di cui all'art. 6 del D. L. n. 469/97, assolve, oltre che alle funzioni di carattere generale inerenti l'amministrazione del fondo, anche ai compiti operativi connessi con l'approvazione dei programmi presentati ai fini della concessione dei finanziamenti statali e regionali (art. 23, comma 3, della L. R. n. 24/2000).
e) Infine si evidenzia che il "competente dipartimento" dell'assessorato si identifica con il dipartimento "Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione" professionale, cui pertanto si intestano i compiti inerenti la legge n.68\99 e la L.R. n.24\2000, in virtù delle competenze assegnate alla stessa agenzia ai sensi dell'art.9, comma 2,lett. C, della L.R. n.36\90

 

TAB. 12

ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DISABILITA' AI FINI DELLA FRUIZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO

O r g a n i :

- Commissioni per l'accertamento della disabilità operanti presso le AUSL (Art. 4 legge n. 104/92; Art. 1, comma 4, legge n.68/99; D.P.C.M. del 13/01/2000 pubblicato su GURI N. 43 DEL 22/02/2000)

C o m p i t i :

- Acquisizione notizie utili per individuare la posizione del disabile nel suo ambiente, la situazione familiare, scolare e lavorativa;
- Diagnosi funzionale della persona disabile, compilazione dell'apposita scheda (allegata al D.P.C.M. del 13/01/2000) e definizione delle capacità globali della persona disabile;
- Relazione conclusiva, contenente suggerimenti sulle forme di sostegno e gli strumenti tecnici necessari per l'inserimento lavorativo della persona disabile.

NOTA: Le valutazioni potranno basarsi sulla documentazione medica preesistente, in particolare quella relativa alle verifiche effettuate dagli organi di cui all'art. 1 della legge n. 68/99.

 

TAB. 13

ORGANI DI SOSTEGNO A FAVORE DEI DISABILI

Comitati provinciali per il sostegno dei disabili, istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro (Art. 26, comma 2, della L. R. n. 24/2000)

Composizione

- direttore U.P.L.M.O. o funzionario dallo stesso delegato, presidente


- due medici designati dalla AUSL, specializzati in medicina del lavoro e in medicina legale;


- due componenti designati dalle associazioni rappresentative dei disabili, presenti a livello provinciale;


- due componenti della commissione provinciale per l'impiego, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed uno delle associazioni datoriali

- Durata in carica: 4 anni.

Compiti (Artt. 6, 8, 11 e 12 della legge n. 68/99)

- Valutazione delle residue capacità lavorative;

 

- definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento lavorativo ed alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità;

- redazione e tenuta delle schede personali;

- analisi dei posti da assegnare ai lavoratori disabili;

- azione intesa a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

- proposte circa eventuali deroghe ai limiti di età e di durata dei CFL e dei contratti di apprendistato;

- Valutazioni in ordine al rinnovo, con lo stesso soggetto, delle convenzioni di cui all'art. 12 della legge n. 68/99.

 

 

COMITATI PROVINCIALI

a) I comitati provinciali per il sostegno dei disabili sono chiamati ad operare presso gli U.P.L.M.O, in attesa che vengano istituiti, nell'ambito delle commissioni provinciali unificate di cui all'art. 6 del D. L. n. 469/97, i comitati tecnici previsti dalla legge n. 68/99 (art. 6), esercitando le medesime competenze.
Al riguardo non può certamente sfuggire l'importanza che tali organi collegiali rivestono ai fini della applicazione della normativa in esame, costituendo, gli stessi, lo strumento apprestato dalla legge per realizzare l'effettiva integrazione lavorativa, basata sulla individuazione e la valutazione degli interventi e delle forme di sostegno più adeguati rispetto alle condizioni ed alle capacità fisico-pschiche del disabile, anche attraverso l'analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro offerti. Essi, mentre si pongono, nella fase attuale, quali organi di supporto di cui si avvalgono gli U.P.L.M.O e, per il loro tramite, le strutture centrali chiamate a deliberare sulle iniziative proposte, assumono, altresì, il ruolo essenziale di anello di raccordo tra le strutture sanitarie competenti ad accertare le condizioni di disabilità e l'apparato amministrativo di questo assessorato; strutture con le quali sono chiamati a cooperare in stretta sintonia, come risulta dalle previsioni del D.P.C.M. in data 13/01/2000.
b) Pertanto, ai fini della nomina, da parte dei competenti organi centrali, dei comitati in argomento, gli UPLMO avvieranno immediatamente le relative procedure istruttorie, comunicandone le risultanze alla competente ripartizione del dipartimento agenzia regionale per l'impiego. A tal fine gli UPLMO, avvalendosi delle USL, compileranno l'elenco delle associazioni dei disabili presenti sul territorio, corredato dei dati relativi alla consistenza associativa ed alla rilevanza che le diverse forme di disabilità rivestono; dati ovviamente riferiti all'ambito provinciale. I medesimi UPLMO dovranno, altresì; acquisire:
- i nominativi dei rappresentanti designati da tutti gli organismi di cui sia stata accertata la presenza;
- I nominativi dei due medici designati dalla AUSL;
- I due nominativi designati tra i propri componenti, dalla commissione prov.le per l'impiego, in ragione di uno per le associazioni datoriali ed uno per le organizzazioni sindacali dei lavoratori .
Si ritiene, inoltre, in quanto non in contrasto con la legge, anche se non espressamente previsto, che possano essere designati componenti supplenti, rispondendo ciò all'esigenza di assicurare il migliore assolvimento dei compiti dei comitati. Circa il funzionamento dei comitati, in linea generale potranno trovare applicazione, in quanto compatibili le disposizioni che saranno dettate riguardo alla organizzazione ed al funzionamento del comitato di gestione del fondo regionale
c) I direttori degli U.P.L.M.O adotteranno tutte le misure di carattere organizzativo, necessarie per assicurare il regolare funzionamento dei comitati e l'espletamento dei connessi adempimenti. Lo scrivente provvederà, per la propria parte, a formulare alla Giunta regionale le proposte per la determinazione, a norma delle vigenti disposizioni, dell'importo del gettone di presenza da corrispondere ai componenti dei comitati.

 

TAB.14

ATTI RIENTRANTI NELLA COMPETENZA DEGLI ORGANI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE IN MATERIA DI INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI. (Artt. 23, 25, 26, 27, della L.R. n. 24/2000 )

· Assessore regionale al lavoro:

· Decreti di nomina del comitato di gestione del fondo regionale;
· Decreti contenenti le disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del comitato di gestione (sentito il medesimo comitato);
· Decreti concernenti le modalità per la gestione amministrativo-contabile del fondo (di concerto con l'assessore reg.le per il bilancio e le finanze);
· Provvedimenti approvativi delle delibere del comitato di gestione del fondo reg.le e direttive occorrenti per la loro esecuzione;
· Atti di direttiva e di indirizzo, nel quadro delle direttive e degli indirizzi adottati in sede nazionale;
· Rapporti con gli organi dello Stato e con gli istituti previdenziali; approvazione della relazione annuale da inoltrare al ministero del lavoro sulle iniziative realizzate e sui risultati conseguiti. Approvazione delibere del comitato di gestione.
Gli atti approvativi e di esecuzione delle deliberazioni del comitato di gestione saranno emanati da parte dello scrivente entro il termine di 10 giorni dalla adozione delle medesime deliberazioni. Pertanto i competenti uffici provvederanno ad inoltrare immediatamente allo scrivente il testo dei deliberati, unitamente agli schemi degli atti conseguenziali. Entro il predetto arco temporale, lo scrivente, nell'esercizio delle prerogative spettanti, potrà sospendere provvisoriamente l'esecutorietà delle deliberazioni, rimettendole al comitato per il riesame con relazione motivata, qualora si ravvisi l'esigenza di riforme, modifiche o , integrazioni, ovvero di un approfondimento delle problematiche trattate.

- Organi dell'amministrazione centrale secondo le rispettive competenze:

· Stipula ed approvazione delle convenzioni;
· Atti di concessione ed erogazione dei finanziamenti relativi ai programmi di attività approvati a norma di legge;
· Nomina dei comitati provinciali per il sostegno dei disabili;
· Decisione dei ricorsi sugli atti non definitivi adottati dagli uffici periferici.

· Uffici provinciali del lavoro:

Misure per l'inserimento lavorativo dei disabili
· Azione di informazione, orientamento, consulenza, supporto, nei confronti dei disabili e delle loro famiglie, delle associazioni rappresentative di categoria e di organismi pubblici e privati, che intendano fruire degli interventi e/o attivare iniziative, previsti dalla normativa statale e regionale;
· Azione di supporto agli organi competenti, per la programmazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi;
· Esame ed istruttoria dei programmi di attività e delle convenzioni;
· Organizzazione e funzionamento del comitato provinciale per il sostegno dei disabili; adempimenti connessi con l'esercizio delle competenze assegnate al medesimo comitato;
· Adempimenti attuativi conseguenti alla approvazione dei programmi ed alla stipula delle convenzioni;

Per le finalità di cui sopra, gli uffici provinciali del lavoro potranno avvalersi delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura (SCICA).

Ispettorati del lavoro

· Verifiche ispettive sulla esecuzione delle convenzioni e dei programmi d'attività,sull'utilizzo delle sovvenzioni e sui risultati conseguiti.

Nota: Sulla scorta delle previsioni legislative, con decreto assessoriale di pari data sono state specificate le competenze spettanti agli organi ed uffici dell'amministrazione regionale del lavoro, ai vari livelli centrali e periferici

 

PARTE IV^


CRITERI, MODALITA', TERMINI E PROCEDURE PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI

 

TAB.15

PROCEDURE PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI DEL FONDO NAZIONALE (decreto interministeriale n. 91 del 13/01/2000, pubblicato su GURI n. 88 del 14/04/2000

A d e m p i m e n t i

-Assegnazione alle regioni delle quote annuali del fondo   nazionale;

-Presentazione delle istanze e dei programmi di finanziamento   al servizio competente;

-Esame da parte dell'ufficio ed eventuale supplemento   istruttorio (durata massima 30gg)

-Inoltro della pratica dal competente organo (comitato di   gestione del fondo regionale), per le determinazioni   conseguenti

-Approvazione del programma o rigetto da parte dell'organo   competente


-Esame di progetti presentati successivamente alla scadenza   del 30 giugno, nei limiti degli stanziamenti eventualmente   disponibili

-Inoltro al ministero da parte della regione della relazione sui   programmi finanziati e sui risultati ottenuti in termini di   incremento occupazionale (da prendere a base per   l'assegnazione della quota dell'anno successivo)

T e r m i n i

-Entro il 1° marzo di ogni anno;


-Entro il 30 giugno di ogni anno

 

 

 

 

-Entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'istanza e pertanto entro il 31 agosto, prorogato fino al 30 settembre in caso di supplemento istruttorio;

-Presentazione entro il 31 ottobre di ogni anno

 

-Entro il 30 novembre di ogni anno

 

TAB.16

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI

 

· Istanza (sul modello-tipo);

· Schema di convenzione e di programma (sul modello-tipo);

· Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, da cui risultino la qualità del soggetto richiedente, il possesso dei requisiti giuridici e l'insussistenza di circostanze ostative al finanziamento;

· Documentazione sanitaria rilasciata dai competenti organi, attestante il grado di disabilità dei soggetti assumendi, nonché la natura delle menomazioni e le capacità residue.

 

TAB.17

Elementi che determinano la priorità o la preferenza, ai fini del finanziamento del programmi (Art.6 del D.I. n.91 del 13.1.2000).

a) Hanno priorità i programmi che prevedono:

|__| Assunzione di disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento ed in particolare di soggetti con "handicap" intellettivo e psichico.

b) Meritano attenzione, oltre a quelli di cui sopra, i programmi che prevedono:

|__| Assunzione con forme di inserimento lavorativo stabile

|__| Presenza di percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attività

|__| Programmi che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro:

|__| Programmi che favoriscono l'inserimento lavorativo di donne disabili

c) A parità di requisiti, si tiene conto della data di presentazione del programma.

 

Accesso ai finanziamenti

In materia valgono, in linea generale, le norme di cui al decreto interministeriale n.91 del 13.1.2000, che, si ritiene debbano applicarsi, oltre che per l'accesso al fondo nazionale, anche per la fruizione degli interventi del fondo regionale, data la già rilevata interdipendenza tra le due forme di sostegno. Si fa comunque riserva di comunicare eventuali modifiche o differimenti di termini, che dovessero rendersi necessari, per il c.a. 2001, in relazione alle difficoltà manifestatesi, anche sulla scorta delle indicazioni che pervenissero da parte del competente Ministero del lavoro, a seguito della riunione programmata con i rappresentanti delle regioni. Resta, in ogni caso, fermo quanto disposto, in sede di prima attuazione, al capitolo intitolato : "Disposizioni transitorie" (si veda infra).

 

1) Assegnazione delle risorse del fondo nazionale

Il ministero del lavoro, entro il 1° marzo di ciascun anno, provvede alla ripartizione tra le regioni delle dotazioni finanziarie del fondo nazionale, ai sensi dell'art.4 c.1, del D.L. n.91\2000, secondo i criteri di cui all'art.5 del medesimo decreto. Al riguardo si rappresenta l'esigenza di attivare ogni utile iniziativa, che consenta la piena utilizzazione delle quote assegnate, tenuto conto che le successive assegnazioni sono rapportate ai programmi promossi e realizzati nell'anno precedente.

2) Termini e modalità di presentazione delle richieste

La richiesta di ammissione alla stipula della convenzione e di finanziamento del programma di attività -richiesta di cui si allega, a titolo esemplificativo, lo schema (allegato C)-, dovrà essere presentata, a cura dei datori di lavoro, entro il 30 giugno di ogni anno, al competente servizio (art.4, comma 1, del D.I. n.91\2000) , individuato, ai sensi del citato decreto assessoriale, nell'ufficio provinciale del lavoro nel cui ambito territoriale ricadono le località in cui devono essere effettuate le assunzioni. Possono essere ammessi alle agevolazioni anche i programmi presentati dopo il termine del 30 giugno e, comunque, non oltre il 31 ottobre, nei limiti delle eventuali disponibilità residue sulle risorse assegnate (Art.6, comma 3, del D.I.) Si rappresenta, comunque, l'esigenza che i soggetti interessati predispongano ed attivino tempestivamente le iniziative che intendono realizzare, possibilmente con un congruo anticipo rispetto al termine di scadenza, così da dare modo agli uffici di espletare gli adempimenti di loro competenza entro i termini fissati dal regolamento, dovendo, l'intero "iter" procedurale, concludersi, per i motivi in appresso specificati, entro il 30 novembre di ciascun anno solare.

3) Documentazione

La richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione ritenuta utile per la valutazione in ordine alla concessione del beneficio, potendosi prevedere idonee forme di autocertificazione (Art.7,comma 2,del D.I. n.91\2000). In linea generale, salve ulteriori, più puntuali specificazioni anche in relazione alle determinazioni che saranno adottate dal comitato di gestione del fondo regionale, dovrà prodursi, in allegato, alla richiesta, la seguente documentazione:
a) Schema di convenzione e di programma, conformi ai modelli predisposti debitamente compilati e sottoscritti dal rappresentante del soggetto richiedente;
b) Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, attestante: 1) la qualità ed il possesso dei requisiti di legge da parte del soggetto richiedente(iscrizione alla camera di commercio, iscrizione al registro delle imprese, ove richiesta); 2) dati anagrafici relativi ai legali rappresentanti, soci, amministratori; 3) insussistenza di situazioni ostative alla concessione dei benefici; (procedure fallimentari o altre procedure concorsuali; concordati preventivi; procedure di liquidazione etc.);
c) Documentazione sanitaria rilasciata dai competenti organi, da cui risultino le condizioni fisio-psichiche, nonché la natura ed il grado di disabilità dei soggetti da assumere,in particolare la diagnosi funzionale, la scheda e la relazione conclusiva, di cui alla tab. n.12 E' appena il caso di rilevare che la predetta documentazione sanitaria, inerendo a situazioni tutelate dalle norme sulla riservatezza personale, dovrà essere accompagnata dall'assenso ad utilizzarla, esclusivamente per le finalità della presente legge, rilasciato per iscritto dal disabile o dal soggetto che eserciti la patria potestà o la tutela, o, in mancanza, da uno dei familiari con il quale il disabile convive abitualmente, quando trattisi di persona impossibilitata, per le sue condizioni, ad esprimere autonomamente la proprio volontà. Sarà, altresì, acquisita la certificazione antimafia, o le eventuali dichiarazioni sostitutive, a norma di legge. L'Amministrazione, ovviamente, si riserva la facoltà di verifica delle dichiarazioni rese. Si precisa che la sottoscrizione dello schema di convenzione da parte del soggetto richiedente, in sede di presentazione dell'istanza, vale quale proposta, destinata a perfezionarsi, con la successiva stipula mediante sottoscrizione del rappresentante dell'Amministrazione, dopo la adozione delle determinazioni inerenti l'approvazione del programma, e quindi, il finanziamento dello stesso, tenuto conto di quanto specificato al punto 6).

4) Procedure istruttorie

a) I competenti uffici del lavoro verificheranno la regolarità e la completezza della documentazione prodotta, provvedendo ad acquisire le valutazioni del comitato provinciale sui contenuti delle convenzioni e dei programmi, cui trasmetteranno il carteggio, anche per la parte sanitaria, di cui siano in possesso. Tenuto conto dei termini ristretti assegnati dalla normativa in vigore, si rappresenta, per quanto ovvia, l'esigenza che la pronuncia dei comitati provinciali avvenga nei tempi più brevi. Si raccomanda agli uffici ,in sede di istruttoria, di procedere ad un attento esame preventivo delle convenzioni e dei programmi, al fine di evitare la presentazione di richieste inammissibili, ovvero mancanti dei requisiti essenziali, o, indispensabili per individuare i contenuti e le caratteristiche delle iniziative.Ciò anche al fine di non aggravare la mole di lavoro dei comitati e di evitare intenti dilatori, miranti esclusivamente ad eludere o a procrastinare l'assolvimento degli obblighi di legge; tentativi questi, che vanno assolutamente scoraggiati, anche attraverso una adeguata azione di informazione preventiva nei confronti degli utenti e con il ricorso, ove necessario, all'attivazione immediata delle procedure ordinarie per la copertura delle quote d'obbligo, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni dal momento in cui questo è sorto. Di tali casi, e dei provvedimenti assunti, gli uffici daranno comunicazione al comitato di gestione del fondo regionale. I competenti uffici possono, comunque, richiedere la integrazione della documentazione prodotta, qualora risulti incompleta, con l'avvertenza che tale fase integrativa della istruttoria dovrà concludersi entro il termine massimo complessivo di 30 gg.
b) Le istanze, complete della documentazione di pertinenza, ivi compreso il testo del deliberato del comitato provinciale, dovranno essere rimesse, a cura degli UPLMO, alla segreteria amministrativa del comitato di gestione del fondo regionale, il quale approverà o respingerà i programmi entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine assegnato per la presentazione dei programmi stessi e, pertanto, non oltre il 31 agosto (art.7, comma 3, del D.I.). Qualora sia intervenuta integrazione della istruttoria, il termine assegnato al comitato di gestione può essere differito per un massimo di 30 giorni e, pertanto, fino al 30 settembre. Tenuto conto dei termini di cui sopra, gli UPLMO dovranno inoltrare i carteggi alla predetta segreteria, improrogabilmente entro il 15 luglio, ovvero, in caso di integrazione dell' istruttoria, entro il 15 agosto. Al fine di evitare ritardi, incompatibili con i tempi a disposizione, saranno esaminate, anche nell'ambito della disciplina relativa alla organizzazione ed al funzionamento del comitato di gestione, idonee forme di raccordo tra organi ed uffici centrali e periferici, in particolare chiamando i dirigenti degli UPLMO a relazionare direttamente sulle iniziative istruite, presso il predetto organo collegiale. Analoghi criteri saranno adottati relativamente all'acquisizione dell'avviso dei competenti uffici centrali sui contenuti delle iniziative formative inserite nei programmi, ferma restando, ovviamente la partecipazione alle sedute, come componente ed in veste deliberativa, del dirigente generale preposto al dipartimento "formazione professionale". La segreteria amministrativa del comitato provvederà ad assicurare con la dovuta tempestività i necessari collegamenti tra il comitato stesso ed i responsabili di detti uffici. Gli UPLMO, alle date del 1° luglio e del 1° agosto, rimetteranno preventivamente alla segreteria amministrativa del comitato di gestione i prospetti contenenti l'elenco dei programmi istruiti, in particolare di quelli ritenuti ammissibili a finanziamento, con la indicazione degli importi delle sovvenzioni richieste, così da fornire allo stesso il quadro complessivo, consentendogli di fissare il calendario dei lavori in modo da tenere conto delle pratiche da esaminare.

5) Ammissione ai benefici.

a) A norma dell'art.21 L.R. n.24\2000, il comitato di gestione del fondo regionale approva i programmi, ovviamente ammissibili e regolari, nonché rispondenti alle finalità di legge, autorizzando i competenti organi dell'amministrazione centrale a provvedere alla emissione dei relativi decreti di finanziamento, nonché alla stipula ed approvazione delle convenzioni. Valgono in materia, i criteri di priorità e di preferenza stabiliti dall'art.6 del D.I. n.91\2000 riportati nella tabella n.17, da applicarsi, ovviamente, qualora l'entità delle risorse disponibili non consenta il finanziamento di tutte le iniziative fornite dei requisiti di ammissibilità. Il comitato potrà stabilire preventivamente le modalità di applicazione di tali criteri, anche nell'ambito delle determinazioni assunte in ordine alla utilizzazione, delle risorse finanziarie disponibili.
b) Le procedure riguardanti l'approvazione dei programmi, la conseguente stipula delle convenzioni e l'adozione dei decreti di finanziamento, con l'assunzione dei correlativi impegni di spesa, dovranno concludersi entro il 15 novembre di ciascun anno, tenuto conto del termine del 30 novembre, di cui al successivo punto 7. Ciò anche al fine di consentire ai beneficiari di dare corso immediatamente alle iniziative, la cui attuazione dovrà avere inizio entro l'esercizio finanziario a carico del quale è stato assunto l'impegno di spesa. Di tale inizio i soggetti beneficiari degli interventi daranno immediata comunicazione agli uffici competenti, essendo tale adempimento indispensabile ai fini dell'erogazione dei finanziamenti.

6) Mancata concessione dei finanziamenti

L'amministrazione comunicherà agli interessati il rigetto dell'istanza di finanziamento deliberato dal comitato di gestione, per inammissibilità o per carenza degli elementi e\o requisiti essenziali, riportandone le motivazioni. Essa darà, altresì, notizia agli interessati del mancato finanziamento di programmi i quali, sia pure ammissibili e regolari, non hanno potuto trovare copertura per carenza di risorse, in relazione alla applicazione dei criteri di precedenza e\o preferenza di cui sopra, riportando anche in tal caso, le motivazioni che, alla luce delle determinazioni del comitato, hanno determinato l'esclusione. In tale ultima ipotesi, il soggetto interessato potrà rinunziare alla realizzazione delle iniziative, ritirando la relativa proposta, fermo restando l'obbligo, ove esistente, di provvedere alle assunzioni a copertura della quota di legge, secondo le modalità ordinarie. Infatti il perfezionamento della convenzione deve ritenersi subordinato alla concessione del finanziamento previsto dalla legge, con il quale fare fronte agli oneri scaturenti dal programma, stante l'esigenza che i rapporti tra P.A. e cittadino si improntino a principi di certezza non potendo, quest'ultimo, subire il peso di refluenze negative, per fatti e circostanze indipendenti dalla sua volontà. In alternativa, il medesimo soggetto potrà decidere di dare egualmente attuazione al programma, addossandosene gli oneri finanziari, nel qual caso fruirà soltanto dei benefici scaturenti dalla stipula della convenzione, per quanto concerne i tempi e le modalità delle assunzioni. In maniera del tutto diversa si prospetta, invece, il caso del soggetto il quale, dopo che il progetto sia stato ammesso a finanziamento, o nelle more del relativo procedimento, rinunci a realizzare l'iniziativa, trattandosi di una decisione non condizionata da altri fattori, ma riportabile esclusivamente alla sua volontà, con le connesse refluenze per quanto concerne i termini di assolvimento degli obblighi di assunzione. Analoghe considerazioni valgono nei casi in cui l'istanza venga respinta, per mancanza dei requisiti richiesti o per carenze progettuali.

7) Ulteriori adempimenti

a) Questo assessorato, a norma dell'art.4, comma 1, del D.I. n.91\2000, comunicherà al ministero del lavoro, entro il 30 novembre di ogni anno, il numero dei programmi ammessi agli incentivi del fondo nazionale, trasmettendo la relazione sullo stato delle iniziative dirette a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, sugli scopi perseguiti e sui risultati ottenuti, in termini di incremento occupazionale, tenendo conto dei criteri di cui all'art.5; elementi i quali costituiscono la base per l'assegnazione della quota del fondo relativamente all'anno successivo.
b) Copia delle convenzioni stipulate, dei programmi approvati e dei provvedimenti di finanziamento sarà trasmessa all'UPLMO ed all'ispettorato del lavoro competente, per quanto di pertinenza. Con successive direttive, in conformità ai deliberati del comitato di gestione del fondo regionale, saranno indicate le modalità concernenti l'erogazione dei finanziamenti concessi, nonché l'esercizio dell'azione di monitoraggio e vigilanza sulle iniziative realizzate.

8) Disposizioni transitorie

Premesso che nella fase ora conclusasi, il mancato assolvimento degli obblighi di legge è dipeso dalla carenza degli strumenti normativi che consentissero di farvi fronte, in sede di prima applicazione della legge regionale i datori di lavoro i quali nelle more della entrata in vigore della stessa, abbiano prodotto autonomamente, ai sensi della legge n.68\99, schemi di convenzione, o, comunque, manifestato formalmente con atti di data certa la volontà di accedervi, potranno ottemperare ai medesimi obblighi, facendo luogo alla relativa stipula, entro il termine del 30 aprile 2001. A ciò provvederanno direttamente, utilizzando il previsto modello-tipo,che potrà essere opportunamente adattato, i direttori degli uffici del lavoro, cui è stata conferita, con decreto di pari data, espressa delega in ordine alla stipula ed approvazione delle medesime convenzioni. Copia di esse sarà rimessa al competente ufficio centrale dell'assessorato. I datori di lavoro i quali abbiano stipulato la convenzione in conformità alle superiori disposizioni transitorie, potranno accedere ai finanziamenti del fondo statale e regionale per l'anno 2001, presentando entro il 30 giugno p.v. secondo le ordinarie modalità già indicate, il programma delle attività preordinate all'inserimento lavorativo dei disabili la cui assunzione avvenga entro l'arco temporale di vigenza della medesima convenzione.

Pubblicizzazione

I competenti servizi, ai sensi dell'art.7, comma1, del D.I. n.91\2000, provvedono ad assicurare la massima diffusione, con i mezzi ritenuti giù adeguati, delle informazioni relative alle modalità di fruizione degli incentivi.
Si invitano, pertanto, i destinatari della presente ciascuno nell'ambito del proprio ruolo, a provvedere con ogni mezzo di informazione disponibile, alla più ampia pubblicizzazione della presente circolare, anche attraverso l'invio agli uffici ed alle sedi dipendenti, operanti sul territorio.
In particolare gli uffici provinciali del lavoro promuoveranno per le finalità di cui sopra, apposite conferenze di servizi con la partecipazione dei rappresentanti degli organismi economici e sociali, di categoria ed istituzionali coinvolgendo altresì le strutture preposte ai servizi sanitari, socio-assistenziali, educativi e formativi presenti sul territorio, così come voluto dalla legge.
I medesimi uffici, come previsto dal decreto assessoriale già citato, svolgeranno altresì, azione di informazione, orientamento, consulenza, supporto, nei confronti dei disabili e delle loro famiglie, nonché degli organismi pubblici e privati, che intendano avvalersi degli strumenti previsti dalla legge. Gli UPLMO potranno avvalersi delle SCICA, anche attraverso l'affidamento di specifici compiti. Al riguardo i dirigenti delle sezioni dovranno essere adeguatamente responsabilizzati attraverso apposite conferenze di servizio, intese ad illustrare le caratteristiche e le modalità degli interventi.
In generale va osservato che il ruolo delle strutture periferiche assume un rilievo strategico ai fini della puntuale applicazione della legge, costituendo, le stesse, gli "sportelli" erogatori dei servizi e quindi gli interlocutori dell'utenza, nonché il tramite tra questa ed i livelli decisionali operanti a livello centrale.
Ciò, peraltro, in coerenza con il ruolo propulsivo che le direttive comunitarie assegnano ai servizi per l'impiego e con gli "standards" dei medesimi servizi, fissati a livello nazionale.
Conclusivamente si richiama l'attenzione di tutti i soggetti cui è affidata l'attuazione della legge, sulla esigenza di promuovere, ciascuno nel proprio ambito di competenza, ogni utile iniziativa idonea a realizzare i massimi risultati conseguibili, avuto riguardo all'elevato valore sociale che le misure in materia rivestono, le quali si propongono di allineare l'ordinamento italiano agli "standards" vigenti nei Paesi europei più avanzati.

 

Firmato L'ASSESSORE - On. Benedetto Adragna-

 

N.B. La presente circolare comprende i seguenti allegati:

1) ALLEGATO A - Modello di convenzione per l'inserimento lavorativo di soggetti disabili, ai ensi dell'art11 della legge n. 68/99

2) ALLEGATO B - Modello di programma per lo svolgimento di attività finalizzate allo inserimento lavorativo di soggetti disabili, nell'ambito della convenzione di cui all'art.11 della legge n.68\99...

3) ALLEGATO C - Modello di domanda di ammissione alla stipula della convenzone ai sensi della legge n. 68/99

4) ALLEGATO D - Disposizioni legislative. regolamentari ed amministrative in materia di collocamento ed inserimento lavorativo dei disabili




 spazio
Copyright 2000 / 2003 - Associazione Inventare Insieme Onlus

 spazio