Circolare n°
04 del 30 marzo 2001
Regione Siciliana Assessorato del Lavoro
OGGETTO: Legge
regionale 26 novembre 2000, n.24. Disposizioni in materia di collocamento
ed inserimento lavorativo dei disabili
Al dipartimento
lavoro
Al dipartimento formazione professionale
Al dipartimento Agenzia regionale per l'impiego
Loro
sede
Al Coordinamento Reg.le per le Misure di politica attiva del
lavoro
Palermo
All'Ufficio regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
Loro
sede
All'Ispettorato reg.le del lavoro
Agli ispettorati prov.li del lavoro
Loro
sede
Alle associazioni datoriali
Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori
Sedi
regionali
Alle associazioni ed organizzazioni dei disabili
Sedi
regionali
Alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo
Sedi
regionali
Alle associazioni di volontariato
Sedi
regionali
e p.c.
All'Assemblea regionale Siciliana -Presidenza I^ Comm.ne Leg.va
Palermo
Al Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale - Direz.
Gen.le impiego
R
o m a
Alla Presidenza della Regione -Segreteria generale -Ufficio
di gabinetto
Palermo
Alla Corte dei conti -Sez.controllo-Atti Ass.Lavoro
Palermo
All'Assessorato reg.le bilancio e finanze
Palermo
All'Assessorato reg.le per la cooperazione la pesca, commercio
e artigianato
Palermo
All'Assessorato Reg.le per gli enti locali
Palermo
All'Assessorato reg.le per la Sanità
Palermo
Alle Aziende Sanitarie Locali della Sicilia
Loro
sedi
Ai componenti della Commissione reg.le per l'impiego
Sede
Alla Ragioneria Centrale Ass.to Lavoro Sede
Premessa
La legge
regionale 26 novembre 2000 n.24, pubblicata sulla GURS n.54 del 28\11\2000,
ha dettato (Titolo II°, articoli da 21 a 27 ), una serie di disposizioni
per l'attuazione della legge
12 marzo 1999, n.68, in materia di collocamento ed inserimento lavorativo
dei disabili.
Questa ha abrogato integralmente la legge
2 aprile 1968, n.482, rideterminando le categorie di soggetti aventi
diritto ai benefici di legge e le percentuali di posti loro riservati
nelle assunzioni presso i datori di lavoro pubblici e privati.
La caratteristica essenziale della nuova normativa e', tuttavia, quella
del superamento della vecchia logica di tipo burocratico che presiedeva
all'avviamento degli appartenenti alle categorie protette, cui si sostituiscono
strumenti di carattere dinamico volti all'effettivo inserimento lavorativo
del disabile, attraverso adeguate forme di sostegno personalizzate, idonee
ad eliminare gli ostacoli che si frappongono all'integrazione nel posto
di lavoro; strumenti che si sostanziano nel concetto di "collocamento
mirato " secondo la definizione datane dall'art.
2 della legge.
Tali misure si realizzano attraverso la possibilita', accordata ai datori
di lavoro i quali debbano o intendano assumere disabili, nonche' ad altri
soggetti promotori di iniziative volte al loro inserimento lavorativo,
di essere ammessi alla stipula di convenzioni con la pubblica amministrazione,
aventi come finalità la attuazione di specifici piani di assunzione; convenzioni
che danno accesso, previa presentazione ed approvazione di appositi programmi
di attività, agli incentivi statali e regionali preordinati dai rispettivi
fondi appositamente istituiti, da concedersi fronte degli oneri che l'inserimento
lavorativo comporta.
Quanto sopra presuppone un modo radicalmente diverso di concepire il ruolo
della amministrazione, in cui l'azione di indirizzo e di impulso delle
strutture pubbliche deve coniugarsi con quella, promozionale e propositiva,
assegnata dalla legge alle istanze sociali ed economiche presenti nella
società civile - datori di lavoro, organizzazioni sindacali dei lavoratori
e datoriali , associazioni dei disabili, di volontariato e del movimento
cooperativo, strutture dei servizi sociali, sanitari, educativi, formativi,
presenti nel territorio-; essendo evidente che il conseguimento di risultati
apprezzabili può derivare soltanto dalla sinergia fra tali indispensabili
apporti, che veda la presenza di un elevato grado di ricettività da parte
del tessuto economico sociale ed istituzionale. Risultati i quali scaturiscano
principalmente dal convincimento che l'azione comune, in settore quale
quello in esame, è il frutto di un elevato spirito solidaristico e di
un impegno disinteressato, costituente un dovere, prima che sul piano
giuridico e sociale, sul piano etico, rivolgendosi a persone particolarmente
bisognose di sostegno, il cui inserimento a pieno titolo nel tessuto produttivo
consente di conseguire piena dignità ed eguaglianza come cittadini.
Il quadro normativo è stato, di recente, completato con l'emanazione del
regolamento generale di esecuzione della legge n.68\99, approvato con
D.P.R. 10 ottobre
2000, n.333 (pubblicato sulla GURI n.270 del 18/11/2000), nonché del
regolamento in materia di esoneri parziali, di cui al decreto
ministeriale n.357 del 7.7.2000 (GURI n.283 del 4.12.2000).
I compiti, scaturenti dalla citata normativa, in attesa del decentramento
istituzionale agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia
di servizi dell'impiego, in conformità ai principi direttivi contenuti
nel D.L. n. 469/97, vengono intanto, affidati agli organi ed uffici dell'amministrazione
regionale, secondo l'assetto delle competenze determinato dalla medesima
legge regionale.
Tanto premesso, si ritiene opportuno illustrare, nelle linee generali,
anche con l'ausilio di schede tematiche, i principali contenuti della
normativa e le caratteristiche degli interventi, nonché le modalità di
accesso ai benefici di legge, con riserva di dettare per tale ultimo aspetto
più compiute istruzioni, anche in relazione alle direttive che saranno
emanate dai competenti organi statali.
PARTE
1^
DISPOSIZIONI
GENERALI E PROCEDURE DEL COLLOCAMENTO
Tab.
1
Categorie di disabili
(Art. 1 legge
n. 68/99)
|
a) Soggetti con
riduzione della capacità lavorativa di almeno il 46%, derivante
da menomazioni fisiche, psichiche, intellettive, sensoriali
b) invalidi del
lavoro, con riduzione capacità lavorativa di almeno il 34%
c) non vedenti
o sordomuti **
d) Invalidi di
guerra,i invalidi civili di guerra, invalidi per servizio con menomazioni
previste D.P.R. n. 915/78(dalla I ^ all'8^ categoria)
** N O T A
Si considerano non vedenti coloro che sono colpiti da cecità
assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad 1\10 ad entrambi
gli occhi, con eventuale correzione.
Si considerano sordomuti coloro che sono colpiti da sordità
dalla nascita, o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
|
- Accertata dalle
competenti commissioni per il riconoscimento della invalidità civile
- Accertata dall'INAIL
- Minorazioni accertate dagli organi competenti a norma del D.P.R.
n.915\78
|
Tab.
2
Percentuali di riserva
a favore dei disabili, sui posti relativi alle assunzioni da effettuarsi
dai datori di lavoro pubblici e privati (Art.
3 L. n. 68/99).
- Se si occupano più
di 50 dipendenti: 7% dei lavoratori occupati
- " "
da 36 a 50 dipendenti : 2 lavoratori
- " "
da 15 a 35 "
: 1 lavoratore.
N O T A
Per l'applicazione di
quanto sopra, si vedano gli artt.: Art.3,
commi 2, 3, 6, 7; Art.4
commi 1, 2, 3, 4; Art.18,
commi 1 e 2, della legge
n.68\99 e gli artt. 2,
3, 11
del D.P.R. n.333 del
2000.
Tab.
3
Modalità di assunzione
- (Art. 7 legge n. 68/99)
Datori di lavoro
privati
Datori di lavoro che
accedono alla stipula della convenzione
Datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti,
Partiti politici, organizzazioni sindacali ed enti da essi promossi
-100%
richiesta nominativa
Datori di lavoro che
occupano da36 a 50 dipendenti:
-
50% richiesta nominativa
-
50% richiesta numerica
Datori di lavoro che
occupano più di 50 dipendenti
-
60% richiesta nominativa
-
40% richiesta numerica
a) Gli avviamenti al
lavoro, per le richieste sia nominative, sia numeriche, vengono effettuati
attraverso il rilascio del nulla-osta all'assunzione
da parte dei competenti UPLMO, previa verifica della
iscrizione degli avviandi negli elenchi del collocamento obbligatorio
e del possesso dello stato di disoccupazione (art.8,
commi 1 e 2, della legge n.68\99 e art.1
commi 1,2 e 3, del D.P.R. n.333\2000), salve
le eccezioni di legge.
b) Gli avviamenti al
lavoro a seguito di richieste numeriche sono effettuati dagli UPLMO sulla
base di graduatorie formate secondo i criteri
individuati dalle regioni (art.8
comma 4, della legge n.68\99), tenendo comunque
conto, prioritariamente, degli elementi indicati dall'art.9
comma 3, del D.P.R. n.333\2000.
Tali elementi sono:
1) Anzianità di iscrizione nelle liste del
collocamento obbligatorio;
2) Condizione economica;
3) Carico familiare;
4) Difficoltà di locomozione nel territorio
Al riguardo le regioni provvedono a determinare
l'attribuzione dei punteggi di valutazione degli elementi
che concorrono alla formazione delle graduatorie e, possono, in base alle
singole esigenze locali, individuare ulteriori
criteri rispetto a quelli sopra indicati.
c) Inoltre per le chiamate
numeriche possono essere determinate procedure e modalità di avviamento
diverse da quelle previste in via ordinaria
(art.8, comma
5, della legge n.68\99).
d) Ai sensi dell'art.26,
comma 1, della L..R. n.24\2000 i provvedimenti concernenti i punti
b) e c) sono adottati dall'assessore regionale
al lavoro, sentita, la commissione regionale per l'impiego
Datori di lavoro
pubblici
-Tramite apposite graduatorie,
redatte in conformità all'art. 36, comma 2, del D.L. n. 29/93e successive
modifiche e integrazioni ed al D.P.R. n.246 del 18.6.997, per le assunzioni
relative a profili per l'accesso ai quali e' richiesto titolo
di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo
(pubbliche selezioni ex art. 16 legge n. 56/87).
- Per i pubblici concorsi
(profili "direttivi" e "di concetto"), riserva entro i limiti della quota
d'obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso. (art.8,
c.2 e art.16
legge 68\99; art.7
commi 2, 4, 9 del D.P.R. n.333\2000)
Tab.
4
Termini
· I datori di lavoro
sono tenuti ad attivare le procedure per l'assunzione entro 60 gg. dalla
data in cui insorge l'obbligo, presentando la relativa richiesta ai competenti
uffici. L'inoltro del prospetto informativo periodico contenente l'indicazione
dei lavoratori da assumere, di cui all'art.9,
comma 6, della legge n.68\99 ed al decreto
ministeriale del 22.11.1999, equivale a richiesta (art.9,
comma 1, della legge n.68\99 e art.7
comma 1, del D.P.R. n.333\2000).I datori di lavoro possono presentare
richiesta di ammissione alla stipula della convenzione.
Sanzioni (Art.15
legge n.68\99)
- Sanzione amministrativa
della somma di £. 100.000 al giorno, per ciascun lavoratore disabile non
occupato con effetto dalla data in cui insorge l'obbligo di
assunzione.
- Sanzione amministrativa della somma di £. 1.000.000 per il ritardato
invio dei prospetti informativi, da cui risulti il numero
dei lavoratori da assumere, maggiorata di £. 50.000 per ogni giorno di
ulteriore ritardo.
N O T A :
Gli importi delle sanzioni
sono versati al fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
Tab.5
Sospensione e
modifica degli obblighi di assunzione
Sospensione degli
obblighi di assunzione (art.3,
comma 5, della legge n.68\99)
-Per le imprese che
hanno in corso programmi di ristrutturazione o riconversione aziendale
o, situazioni di crisi, che determinano il ricorso a misure
straordinarie di integrazione salariale o riduzione degli orari di lavoro
(artt. 1 e 3 legge n.223\91; art.1 legge 863\84), per la durata
dei programmi contenuti nella richiesta di intervento, in proporzione
alla attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo
ambito provinciale;
-Per le imprese che
hanno attivato procedure di mobilità (artt.4 e 24 legge 223\91) per la
durata della procedura.
Modifica degli
obblighi di assunzione
Esoneri (art.5
comma 3 legge n.68\99)
I datori di lavoro privati
e gli enti pubblici economici possono richiedere di essere esonerati dall'assunzione
di una parte delle unità rientranti nella quota d'obbligo, previa richiesta
adeguatamente motivata, versando al fondo regionale il relativo contributo
esonerativo, pari a lire 25.000 per ogni giorno lavorativo e per ciascun
disabile non occupato.Il regolamento contenente le modalità attuative
è stato emanato con decreto
del ministro del lavoro n.357 del 7.7.2000 (GURI n.283 del 4.12.2000).
Compensazioni
territoriali (art.5,
comma 8, legge n.68\99, art.5
D.P.R. n.333\2000)
Si traducono nella possibilità,
per i datori di lavoro pubblici e privati, di assumere in un'unità produttiva
un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore
a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero
di lavoratori assunti in altre unità produttive della stessa regione,
previa richiesta motivata da avanzarsi allo organo competente (per i datori
di lavoro privati la compensazione può essere operata anche con riferimento
ad unità produttive ubicate in regioni diverse).
Adempimento graduale
degli obblighi
Con decreto del ministero
del lavoro del 15\5\2000 (GURI: n.279 del 29\11\2000), è stato disciplinato,
con criteri di gradualità, l'assolvimento degli obblighi di assunzione
ex legge n.68\99 da parte dei datori di lavoro che trasformano la loro
natura giuridica da pubblica in privata, ai sensi dell'art.4, comma 11
bis, della legge 19 luglio 1993 n.236.
Si precisa al riguardo che, in Sicilia, ai sensi delle norme di attuazione
dello Statuto in materia di lavoro, approvate con D.P.R. n.76 del 1979,
il provvedimento autorizzativo previsto dal citato decreto ministeriale
deve essere emanato da questo assessorato, e per esso dai competenti organi
centrali, dell'amministrazione reg.le del lavoro, quando la relativa competenza
sia da assegnare alla regione "ratione loci" e "ratione materiae" e cioè
quando trattasi di enti che operano soltanto nell'ambito del territorio
della Sicilia, svolgendo compiti rientranti esclusivamente nella sfera
delle attribuzioni proprie della regione siciliana.In tale ipotesi, l'istanza
intesa ad ottenere il provvedimento autorizzativo sarà diretta al competente
servizio centrale dell'assessorato.
Qualora invece, non ricorrano cumulativamente le predette condizioni,
la richiesta sarà inoltrata al competente ministero del lavoro, e, pertanto,
anche quando essa riguardi, in parte, ambiti territoriali della regione
siciliana. In entrambi i casi, la richiesta di autorizzazione dovrà, altresì,
essere rimessa, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del citato decreto
e segnatamente del comma 4, agli UPLMO della Sicilia nel cui ambito territoriale
l'ente occupa dipendenti, nonché all'URLMO, quando siano interessate più
province della regione.
Tab.6
Atti rientranti
nella competenza degli uffici periferici dell'amministrazione regionale
del lavoro, inerenti la attuazione delle procedure del collocamento.
Uffici provinciali
del lavoro:
Adempimenti di cui ai
seguenti articoli della legge
n.68\99:
- Sospensione degli obblighi di assunzione (3,
comma 5);
- Provvedimenti di esonero parziale (5,
comma 3),
- Formazione degli elenchi e delle graduatorie (8,
commi 1 e 2);
- Avviamenti al lavoro (9,
commi 2,3,4),
- Esame dei prospetti periodici ed adempimenti conseguenti (9,
comma 6);
- Comunicazione agli ispettorati del lavoro del rifiuto di assunzione
(9, comma 8);
- Provvedimenti di decadenza (10,
comma 6);
- Certificazione di ottemperanza agli obblighi (art.17)
da rilasciarsi entro il termine di 10 gg. dalla ricezione
della relativa richiesta, così da contemperare l'esigenza delle imprese
di ottenere tempestivamente l'atto con quella di consentire
agli uffici competenti l'espletamento degli occorrenti
adempimenti istruttori; in special modo quando l'impresa abbia sedi, stabilimenti
o filiali in più province.
Ufficio regionale
del lavoro
- Formulazione di proposte
al Capo dell'amministrazione ed alla commissione regionale per l'impiego,
relativamente alla individuazione dei criteri e delle procedure per il
collocamento e l'inserimento lavorativo dei disabili;
- Provvedimenti di compensazione territoriale (art.5,
della legge n.68\99), da effettuarsi in ambito regionale, sulla scorta
degli elementi di valutazione forniti dagli uffici e dagli ispettorati
provinciali territorialmente competenti.
Ispettorati del
lavoro
- Accertamenti ispettivi
in ordine alle violazioni degli obblighi in materia di collocamento obbligatorio
ed irrogazione delle relative sanzioni;
- Verifiche ispettive in ordine alle istanze di esonero e compensazione
territoriale
PARTE
II^
MISURE
PER L'INSERIMENTO E L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA
TAB.7
CONVENZIONI
(Artt. 11
e 12 della
legge n. 68/99)
- Caratteristiche
generali:
- Facoltà,
per il datore di lavoro, di scelta nominativa per tutte le unità da assumere;
- Possibilità
di accesso ai finanziamenti del fondo nazionale e del fondo regionale,
per la copertura degli oneri da sostenere per l'inserimento lavorativo
dei disabili.
a) I contenuti
delle convenzioni sono stati individuati, in linea generale, dal ministero
del lavoro, attraverso la predisposizione di linee programmatiche, ai
sensi dell'art.14
del D.P.R. n.333\2000, in atto all'esame della conferenza unificata
Stato\Regioni\Enti locali.
b) Le convenzioni
possono avere ad oggetto l'assunzione di disabili anche a copertura parziale
della quota d'obbligo, nel qual caso il datore di lavoro dovrà contestualmente
procedere all'assunzione, secondo le modalità ordinarie, della restante
parte della quota, limitatamente alle unità o alle percentuali per le
quali, ai sensi dell'art.7
della legge n.68\99, è consentita la richiesta nominativa. Durante
l'esecuzione della convenzione, deve, invece, intendersi temporaneamente
sospeso l'obbligo di assunzione relativamente alla residua parte della
quota di riserva, da coprire con richiesta numerica, a meno che il datore
di lavoro non si renda inadempiente agli obblighi assunti convenzionalmente,
ciò che determina la necessità di fare luogo alle assunzioni per l'intera
quota prescritta, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.
c) Durante
l'esecuzione della convenzione, l'impresa si considera adempiente agli
obblighi di legge, anche ai fini della non applicazione delle sanzioni
e del rilascio della certificazione di ottemperanza prevista dall'art.17
della legge n.68\99.
Tab.8
C O N V
E N Z I O N I - T I P O L O G I E
|
Categorie
di soggetti che possono essere ammessi alla stipula
-Datori
di lavoro, per assunzione di disabili a copertura totale o parziale
della quota d'obbligo (Art.
11, commi 1 e 2 legge 68/99);
-Datori di lavoro, non obbligati per legge, per assunzione di disabili
(Art.
11, comma 3 legge 68/99);
-Datori di lavoro, per iniziative di integrazione lavorativa, rivolte
a disabili con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento
nel ciclo lavorativo (Art.
11, commi 4 e 7 legge 68/99)
-Cooperative sociali e loro consorzi (l.
n.381\91); organismi di volontariato iscritti negli elenchi
previsti dalla legge; organismi di cui agli artt. 17
e 18
della legge
n.104\92; altri soggetti pubblici e privati idonei a realizzare
gli obiettivi di legge, che promuovano iniziative utili per favorire
l'inserimento lavorativo dei disabili (Art.
11, comma 5 legge 68/99).
-Datori
di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione di disabili,
cooperative sociali, disabili liberi professionisti (Art.
12, commi 1, 2, 3 della legge 68/99)
-Datori di lavoro privati e cooperative sociali (art.12
comma 4 legge 68\99)
Altre tipologie
convenzionali
-Art.4,
comma 6, della legge n.68\99
-Art.9,
comma 7, della legge n.68\99
|
Caratteristiche
specifiche
-Vanno indicati i tempi e le modalità delle assunzioni, dilazionabili
entro l'arco temporale di validità della convenzione.
-Possono essere previsti: tirocini con finalità formative e di orientamento;
assunzione con contratti di lavoro a termine; svolgimento di periodi
di prova più ampi di quelli del CCNL, fino ad un massimo di 18 mesi;
facoltà di scelta nominativa per tutte le unità da assumere; deroghe
ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione e lavoro
e di apprendistato.
-Vanno indicate le mansioni assegnate e le modalità di svolgimento;
-Occorre prevedere forme di sostegno, consulenza e tutoraggio per
favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
-Occorre prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso
formativo previsto.
-Può essere promosso
l'inserimento lavorativo in tutte le forme: lavoro subordinato,
parasubordinato, associativo, autonomo, intellettuale, societario
e quindi anche attraverso forme di autoimpiego.
-Inserimento temporaneo
dei disabili presso società cooperative e liberi professionisti,
ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di
lavoro;
-Contestuale assunzione a tempo pieno da parte del datore di lavoro
e copertura della quota d'obbligo attraverso l'assunzione stessa;
-impiego del disabile presso la cooperativa o il libero professionista,
con oneri retributivi previdenziali ed assistenziali a carico di
questi ultimi;
-Nella convenzione va indicato: l'ammontare delle commesse che il
datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa o al libero
professionista, idonei a consentire l'applicazione della parte normativa,
retributiva e previdenziale del CCNL, nonché l'inserimento lavorativo
del disabile; i nominativi dei soggetti da inserire; l'indicazione
del percorso formativo personalizzato;
-La durata non può eccedere i 12 mesi, prorogabili di ulteriori
12 mesi;
-non sono ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diverso parere
degli organi tecnici; -possono riguardare soltanto 1 lavoratore,
per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti; o, per i datori
di lavoro con più di 50 dipendenti, non più del 30% della quota
d'obbligo.
-inserimento
lavorativo temporaneo di lavoratori disabili detenuti
-Convenzioni tra la regione e gli organismi abilitati, per azioni
di riqualificazione necessarie ai fini dell'inserimento "mirato"
-Convenzioni da stipularsi ai sensi dell'art.17 della legge n.56\87,
quando l'inserimento lavorativo richiesta misure particolari (tale
strumento è alternativo a quello previsto dall'art.11,
comma 4, della legge n.68\99, relativo all'avviamento di disabili
che presentano particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo)
|
Cooperative
sociali
La legge
n. 381/91 prescrive che le cooperative sociali, per potere operare
in quanto tali ed accedere ai benefici di legge, siano iscritte, oltre
che nell'apposita sezione del registro prefettizio, nell'albo regionale
di cui all'art. 9, che in Sicilia non è stato finora istituito e regolamentato
per mancanza della relativa legge attuativa. Va osservato, peraltro, che
l'art.74 della legge regionale n.32 del 23\12\2000 dichiara applicabili
in Sicilia le disposizioni della legge n.381\91, attribuendo le relative
competenze all'Assessore reg.le per gli Enti locali.
Per quanto concerne, l'art.
11, comma 5, della legge n. 68/99, l'elencazione non tassativa dei
soggetti abilitati consente anche alle cooperative sociali, benché non
iscritte all'albo regionale di promuovere e realizzare le iniziative,
( semprecché siano iscritte nel registro prefettizio), potendo farvi luogo,
come risulta dal testo, qualsiasi soggetto, pubblico e privato, purché
dotato di capacità adeguate.
Va osservato poi, in generale, che l'art.
11, comma 5, della legge n. 68/99 non detta disposizioni sulle modalità
degli interventi, per cui non solo è da ritenere che l'iniziativa possa
essere preordinata all'inserimento del disabile con qualsiasi tipologia
di attività lavorativa, ma è ipotizzabile anche la partecipazione di due
soggetti distinti, uno in qualità di promotore ed un altro di realizzatore,
che assuma la veste di datore di lavoro.
Iniziativa che, in tal caso, potrebbe concretarsi attraverso la stipula
di un'unica convenzione trilaterale, ovvero di due convenzioni distinte,
contestuali o successive, tra loro funzionalmente connesse, con le quali,
comunque, debbono determinarsi il ruolo, gli adempimenti e le responsabilità
di ciascun soggetto.
Schemi-
tipo di convenzione e di programma
Al fine
di favorire l'accesso agli interventi secondo criteri di unitarietà, sono
stati predisposti, a titolo indicativo, in attesa della approvazione da
parte del comitato di gestione del fondo regionale per l'assunzione dei
disabili, sulla scorta delle citate linee programmatiche, gli uniti schemi
di convenzione e di programma (allegati A e B).
Tali schemi, inoltre, saranno sottoposti all'esame del consiglio di giustizia
amministrativa per la regione siciliana, ai sensi della legge n. 127/97,
secondo cui il parere reso da tale organo consultivo sugli schemi tipo
rende non più necessario l'inoltro allo stesso dei singoli schemi.
Ciò nella considerazione che le convenzioni in esame hanno carattere oneroso,
essendo collegate con programmi ammissibili a finanziamento da parte dell'amministrazione.
Lo schema di convenzione si riferisce alla fattispecie di cui all'art.
11, commi 1 e 2, della legge n. 68/99 e cioè ai datori di lavoro che
attraverso la stessa assolvono agli obblighi di assunzione.
Si fa, comunque, riserva, di predisporre appositi schemi di convenzione
da valere per le altre tipologie previste dalla legge n. 68/99 ed in particolare
per quella di cui all'art.
12.
Lo schema di programma è stato articolato in modo da consentire, contemporaneamente,
l'accesso ai finanziamenti del fondo nazionale e di quello regionale,
tenuto conto della possibilità di usufruire di entrambe le forme di intervento
e della loro interconnessione.
Resta salva la possibilità, evidenziata dalle citate linee programmatiche,
della predisposizione di modelli di convenzione valevoli, a livello nazionale,
per i datori di lavoro che operino in ambito pluriregionale, nonché di
convenzioni quadro di settore, elaborate dalle associazioni di categoria;
schemi cui le specifiche convenzioni, da presentare e stipulare nelle
sedi competenti, si conformeranno.
TAB
. 9
FONDO
NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (art.
13 legge 68/99)
|
Tipologie
degli interventi
a) Fiscalizzazione
totale dei contributi assistenziali e previdenziali, per la durata
di 8 anni, per ogni disabile assunto ai sensi della legge
n.68\99.
b)Fiscalizzazione
del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali per la durata
massima di 5 anni; per ogni disabile assunto ai sensi della legge
n.68\99.
c)Rimborso forfettario
parziale per:
-trasformazione posto lavoro, per adeguarlo alle possibilità operative
dei disabili;
-Apprestamento tecnologie di telelavoro;
-Rimozione barriere architettoniche.
d)Oneri per assicurazione
obbligatoria contro infortuni lavoro e responsabilità civile per
tirocini formativi finalizzati all'inserimento lavorativo.
Nota: Si
è in attesa della assegnazione alle regioni della quota del fondo
nazionale per l'anno 2001
|
Condizioni
dei disabili da assumere
-Riduzione
capacità lavorativa superiore al 79%;
-handicap intellettivo e psichico, prescindendo dalle percentuali
di invalidità;
-Minorazioni dalla 1^ alla 3^ categoria delle tabelle annesse al
T.U. 915\78, in materia di pensioni di guerra;
-Riduzione capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%;
-Minorazioni dalla 4^ alla 6^ categoria delle tabelle di cui al
T.U. 915\78.
-Riduzione capacità lavorativa superiore al 50%
--------------------------
-------------------------
|
FONDO
NAZIONALE
a)
Quanto agli interventi di cui alla lett. a), la regione ha facoltà di
riservare ai lavoratori con "handicap" intellettivo e pschico fino al
10% della quota annualmente assegnata, definendo i relativi criteri generali
ed indicando le modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate
(art. 13,
comma 1, lett. a, della legge n. 68/99).Su quanto precede si fa riserva
di più puntuali direttive, in relazione alle determinazioni che saranno
adottate da parte del comitato di gestione del fondo regionale per l'assunzione
dei disabili
b)
Relativamente agli interventi di cui ai punti a) e b), la regione, ai
sensi dell'art.
8, comma 1, del decreto interministeriale n. 91 del 13/01/2000, pubblicato
sulla GURI n. 8 del 14/4/2000, recante le norme per il funzionamento del
fondo nazionale, farà luogo al rimborso degli importi corrispondenti alla
fiscalizzazione degli oneri sociali, secondo i termini e la modalità da
stabilirsi attraverso convenzioni stipulate tra la stessa regione e gli
enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione, in conformità
alle direttive emanate dal competente ministero del lavoro. Fermo restando
quanto sopra, saranno presi contatti con le sedi regionali di detti istituti,
ed in primo luogo dell'INPS, al fine di esaminare la possibilità di pervenire
alla stipula di una convenzione che riproduca, con gli eventuali, opportuni
adattamenti, le statuizioni della convenzione stipulata per l'attuazione
della L. R. n. 30 del 1997.
c)
Circa il punto c), l'art. 2 di detto decreto interministeriale richiede
il cofinanziamento delle iniziative da parte del fondo nazionale e del
fondo regionale . In merito si fa riserva di ulteriori precisazioni sull'entità
dei contributi concedibili, le modalità di rimborso e le rispettive misure
del concorso statale e regionale, anche in relazione alle indicazioni
fornite dal ministero del lavoro. Si ritiene, comunque, ferma restando
ogni determinazione di competenza del comitato di gestione del fondo regionale,
che gli oneri da fare gravare sulle due fonti di finanziamento possano
essere individuati tenendo conto dell'entità alle risorse rispettivamente
disponibili.
d)
I datori di lavoro i quali procedono all'assunzione dei disabili, particolarmente
con percentuali di invalidità compresa tra la soglia minima e quella del
79%, possono usufruire, in alternativa, alla fiscalizzazione degli oneri
sociali, dei contributi di cui alla L. R. n. 30 del 1997 e successive
modifiche e integrazioni, con l'avvertenza che le medesime assunzioni,
non essendo state effettuate ai sensi della legge
n. 68/99, bensì di altre normative in materia di collocamento, non
sono computabili a copertura della quota d'obbligo. Tuttavia, in tal caso,
i datori di lavoro potranno accedere alle convenzioni e agli interventi
del fondo nazionale e regionale (esclusi, ovviamente, quelli di carattere
previdenziale), potendo, tali strumenti, avere ad oggetto l'assunzione
di disabili non rientranti nella quota d'obbligo, ai sensi dell'art.
11, comma 3 e dell'art.
13, comma 2, della legge n. 68/99. I datori di lavoro dovranno espressamente
indicare la scelta operata riguardo ai benefici di carattere previdenziale
di cui intendono fruire, nell'ambito del programma presentato.
e)
Per quanto concerne i tirocini formativi, si richiamano l'art.18 della
legge n.196\87, il D.M. n.142 del 1998 e la circolare assessoriale n.26\2000,
le cui previsioni troveranno, in linea generale, applicazione, compatibilmente
con la disciplina speciale di cui alla legge
n.68\99.
TAB.
10
FONDO
REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI
(Art. 14 legge
68/99 e Artt.
21 e segg. della legge regionale 26/11/2000 n. 24)
|
Tipologia
degli interventi
(Art.
24 L. R. n. 24/2000)
a) contributi
integrativi di quelli previsti a carico del fondo nazionale per
trasformazione posto lavoro, tecnologie di telelavoro, abbattimento
barriere architettoniche;
b) Sovvenzioni
ad organismi che si propongono istituzionalmente il sostegno dei
disabili, per promuovere e realizzare iniziative volte all'inserimento
lavorativo;
c) Copertura oneri
per espletamento attività formative, nell'ambito delle convenzioni
di cui alla legge n. 68/99.
|
C o n d
i z i o n i
- Cofinanziamento necessario da parte del fondo nazionale e del
fondo regionale
- Le spese ammissibili
ed i relativi parametri finanziari sono determinati dal comitato
di gestione del fondo regionale
- Le spese ammissibili ed i relativi parametri finanziari sono determinati
dal comitato di gestione del fondo regionale.
|
- La dotazione
finanziaria iniziale del fondo regionale è stata fissata nella misura
di £ 1 miliardo (art.
21 della L. R. n. 24/2000).
- Al fondo regionale affluiscono, altresì, le somme derivanti dal pagamento
delle sanzioni e dei contributi esonerativi versati dai datori di lavoro
(art. 14,
comma 3, della legge numero 68\99 ed art.
25, comma 4, della L.R. n. 24\2000).
- I finanziamenti del fondo regionale potranno essere concessi dopo l'adozione
dei necessari adempimenti preliminari, concernenti l'istituzione dei relativi
capitoli di bilancio e l'individuazione delle relative modalità di gestione
amministrativo contabili (art.
25, comma 4, della L. R. n. 24/2000), nonché la costituzione del comitato
di gestione del medesimo fondo.
PARTE
III^
O
R G A N I
TAB.
11
COMITATO
DI GESTIONE DEL FONDO REGIONALE
(Artt. 22
e 23
L. R. n. 24/2000)
|
Composizione
-Assessore Reg.le
al lavoro
-Direttore preposto
al competente dipartimento
-Direttore preposto
al dipartimento della forma- zione professionale
-n.6 componenti
designati dalle OO.SS. dei la- voratori comparativamente più rappresentative
-n.6 componenti
designati dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative
- n.6 componenti
designati dalle associazioni ed organizzazioni delle categorie dei
disabili, di cui all'art.1
della legge n. 68/99.
- n. 3 componenti
designati dall'ANCI (Associa- zione naz.le comuni d'Italia)
- n. 3 componenti
designati dall'URPS (unione reg.le province siciliane)
-Dirigente preposto
al competente servizio dell'Assessorato
- Durata in carica:
4 anni
|
- Presidente
-Vice Presidente
dell'assessorato
-Con funzioni
consultive l'assessorato
|
Competenze
principali del Comitato di gestione del fondo regionale
· Approvazione
programmi di attività del fondo;
· Determinazione criteri, modalità e procedure per l'assegnazione ed utilizzazione
delle risorse, nonchè per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
· Approvazione programmi presentati per l'accesso ai finanziamenti del
fondo regionale e nazionale; · Autorizzazione a provvedere al finanziamento
dei programmi approvati ed alla stipula delle convenzioni;
· Compiti in materia di monitoraggio e vigilanza sulle iniziative realizzate.
COMITATO
DI GESTIONE
a) Per
la nomina del comitato di gestione del fondo regionale, le cui procedure
sono già in corso, si terrà conto, ai fini della scelta delle associazioni
ed organizzazioni dei disabili da includere nella composizione dello stesso,
oltre che del dato costituito dalla consistenza associativa a livello
regionale della rilevanza che le diverse forme di disabilità rivestono
in ambito regionale e, quindi, del loro grado di importanza sul piano
sociale. In tale ambito saranno riguardate forme di disabilità di particolare
gravità ed importanza, cui il legislatore ha dedicato una specifica attenzione,
quali ad esempio, quelle concernenti i soggetti portatori di "handicap"
intellettivo e psichico. -
A tal fine sarà richiesto alla competente amministrazione del settore
sanitario di indicare gli organismi regolarmente costituiti ed operanti,
nonché di fornire i dati occorrenti, oltre a quelli che saranno acquisiti
presso i medesimi organismi.
b) Per quanto concerne le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le
associazioni datoriali, si farà luogo alla scelta sulla scorta dei ben
noti criteri di rappresentatività, oramai consolidati, da valutarsi, in
mancanza di specifiche indicazioni legislative, con riferimento al livello
nazionale, tenendo conto anche, riguardo alle associazioni datoriali,
della maggiore rilevanza che possono assumere alcuni settori economici,
in relazione agli interventi realizzabili in materia.
c) Il comitato di gestione può procedere alla audizione di rappresentanti
di associazioni ed organizzazioni non facenti parte dello stesso (art.
22, comma 3, della L. R. n. 24/2000), in ragione di un rappresentante
per ciascun organismo , così da potere realizzare una più ampia conoscenza
delle realtà e delle problematiche presenti sul territorio.
Nel contesto del provvedimento concernente l'organizzazione del comitato
(art.
25, comma 1, della L. R. n. 24/2000), saranno disciplinate le modalità
e le procedure per l'effettuazione di tali audizioni. d)Nell'attuale fase,
il comitato di gestione, in attesa della costituzione delle commissioni
provinciali di cui all'art. 6 del D. L. n. 469/97, assolve, oltre che
alle funzioni di carattere generale inerenti l'amministrazione del fondo,
anche ai compiti operativi connessi con l'approvazione dei programmi presentati
ai fini della concessione dei finanziamenti statali e regionali (art.
23, comma 3, della L. R. n. 24/2000).
e) Infine si evidenzia che il "competente dipartimento" dell'assessorato
si identifica con il dipartimento "Agenzia regionale per l'impiego e per
la formazione" professionale, cui pertanto si intestano i compiti inerenti
la legge n.68\99
e la L.R.
n.24\2000, in virtù delle competenze assegnate alla stessa agenzia
ai sensi dell'art.9, comma 2,lett. C, della L.R. n.36\90
TAB.
12
ACCERTAMENTO
DELLE CONDIZIONI DI DISABILITA' AI FINI DELLA FRUIZIONE DEGLI INTERVENTI
VOLTI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO
O
r g a n i :
- Commissioni
per l'accertamento della disabilità operanti presso le AUSL (Art.
4 legge n. 104/92; Art.
1, comma 4, legge n.68/99; D.P.C.M.
del 13/01/2000 pubblicato su GURI N. 43 DEL 22/02/2000)
C o
m p i t i :
- Acquisizione
notizie utili per individuare la posizione del disabile nel suo ambiente,
la situazione familiare, scolare e lavorativa;
- Diagnosi funzionale della persona disabile, compilazione dell'apposita
scheda (allegata al D.P.C.M. del 13/01/2000) e definizione delle capacità
globali della persona disabile;
- Relazione conclusiva, contenente suggerimenti sulle forme di sostegno
e gli strumenti tecnici necessari per l'inserimento lavorativo della persona
disabile.
NOTA:
Le valutazioni potranno basarsi sulla documentazione medica preesistente,
in particolare quella relativa alle verifiche effettuate dagli organi
di cui all'art. 1 della legge n. 68/99.
TAB.
13
ORGANI
DI SOSTEGNO A FAVORE DEI DISABILI
Comitati
provinciali per il sostegno dei disabili, istituiti presso gli uffici
provinciali del lavoro (Art.
26, comma 2, della L. R. n. 24/2000)
|
Composizione
- direttore U.P.L.M.O.
o funzionario dallo stesso delegato, presidente
- due medici designati dalla AUSL, specializzati in medicina del
lavoro e in medicina legale;
- due componenti designati dalle associazioni rappresentative dei
disabili, presenti a livello provinciale;
- due componenti della commissione provinciale per l'impiego, di
cui uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
ed uno delle associazioni datoriali
- Durata in carica:
4 anni.
|
Compiti (Artt.
6,
8,
11
e 12
della legge n. 68/99)
- Valutazione
delle residue capacità lavorative;
- definizione
degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento lavorativo
ed alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza
delle condizioni di inabilità;
- redazione e
tenuta delle schede personali;
- analisi dei
posti da assegnare ai lavoratori disabili;
- azione intesa
a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- proposte circa
eventuali deroghe ai limiti di età e di durata dei CFL e dei contratti
di apprendistato;
- Valutazioni
in ordine al rinnovo, con lo stesso soggetto, delle convenzioni
di cui all'art.
12 della legge n. 68/99.
|
COMITATI
PROVINCIALI
a) I comitati
provinciali per il sostegno dei disabili sono chiamati ad operare presso
gli U.P.L.M.O, in attesa che vengano istituiti, nell'ambito delle commissioni
provinciali unificate di cui all'art. 6 del D. L. n. 469/97, i comitati
tecnici previsti dalla legge n. 68/99 (art.
6), esercitando le medesime competenze.
Al riguardo non può certamente sfuggire l'importanza che tali organi collegiali
rivestono ai fini della applicazione della normativa in esame, costituendo,
gli stessi, lo strumento apprestato dalla legge per realizzare l'effettiva
integrazione lavorativa, basata sulla individuazione e la valutazione
degli interventi e delle forme di sostegno più adeguati rispetto alle
condizioni ed alle capacità fisico-pschiche del disabile, anche attraverso
l'analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro offerti. Essi, mentre
si pongono, nella fase attuale, quali organi di supporto di cui si avvalgono
gli U.P.L.M.O e, per il loro tramite, le strutture centrali chiamate a
deliberare sulle iniziative proposte, assumono, altresì, il ruolo essenziale
di anello di raccordo tra le strutture sanitarie competenti ad accertare
le condizioni di disabilità e l'apparato amministrativo di questo assessorato;
strutture con le quali sono chiamati a cooperare in stretta sintonia,
come risulta dalle previsioni del D.P.C.M.
in data 13/01/2000.
b) Pertanto, ai fini della nomina, da parte dei competenti organi centrali,
dei comitati in argomento, gli UPLMO avvieranno immediatamente le relative
procedure istruttorie, comunicandone le risultanze alla competente ripartizione
del dipartimento agenzia regionale per l'impiego. A tal fine gli UPLMO,
avvalendosi delle USL, compileranno l'elenco delle associazioni dei disabili
presenti sul territorio, corredato dei dati relativi alla consistenza
associativa ed alla rilevanza che le diverse forme di disabilità rivestono;
dati ovviamente riferiti all'ambito provinciale. I medesimi UPLMO dovranno,
altresì; acquisire:
- i nominativi dei rappresentanti designati da tutti gli organismi di
cui sia stata accertata la presenza;
- I nominativi dei due medici designati dalla AUSL;
- I due nominativi designati tra i propri componenti, dalla commissione
prov.le per l'impiego, in ragione di uno per le associazioni datoriali
ed uno per le organizzazioni sindacali dei lavoratori .
Si ritiene, inoltre, in quanto non in contrasto con la legge, anche se
non espressamente previsto, che possano essere designati componenti supplenti,
rispondendo ciò all'esigenza di assicurare il migliore assolvimento dei
compiti dei comitati. Circa il funzionamento dei comitati, in linea generale
potranno trovare applicazione, in quanto compatibili le disposizioni che
saranno dettate riguardo alla organizzazione ed al funzionamento del comitato
di gestione del fondo regionale
c) I direttori degli U.P.L.M.O adotteranno tutte le misure di carattere
organizzativo, necessarie per assicurare il regolare funzionamento dei
comitati e l'espletamento dei connessi adempimenti. Lo scrivente provvederà,
per la propria parte, a formulare alla Giunta regionale le proposte per
la determinazione, a norma delle vigenti disposizioni, dell'importo del
gettone di presenza da corrispondere ai componenti dei comitati.
TAB.14
ATTI
RIENTRANTI NELLA COMPETENZA DEGLI ORGANI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE
IN MATERIA DI INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI. (Artt. 23, 25, 26,
27, della L.R.
n. 24/2000 )
· Assessore
regionale al lavoro:
· Decreti
di nomina del comitato di gestione del fondo regionale;
· Decreti contenenti le disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento
del comitato di gestione (sentito il medesimo comitato);
· Decreti concernenti le modalità per la gestione amministrativo-contabile
del fondo (di concerto con l'assessore reg.le per il bilancio e le finanze);
· Provvedimenti approvativi delle delibere del comitato di gestione del
fondo reg.le e direttive occorrenti per la loro esecuzione;
· Atti di direttiva e di indirizzo, nel quadro delle direttive e degli
indirizzi adottati in sede nazionale;
· Rapporti con gli organi dello Stato e con gli istituti previdenziali;
approvazione della relazione annuale da inoltrare al ministero del lavoro
sulle iniziative realizzate e sui risultati conseguiti. Approvazione
delibere del comitato di gestione.
Gli atti approvativi e di esecuzione delle deliberazioni del comitato
di gestione saranno emanati da parte dello scrivente entro il termine
di 10 giorni dalla adozione delle medesime deliberazioni. Pertanto i competenti
uffici provvederanno ad inoltrare immediatamente allo scrivente il testo
dei deliberati, unitamente agli schemi degli atti conseguenziali. Entro
il predetto arco temporale, lo scrivente, nell'esercizio delle prerogative
spettanti, potrà sospendere provvisoriamente l'esecutorietà delle deliberazioni,
rimettendole al comitato per il riesame con relazione motivata, qualora
si ravvisi l'esigenza di riforme, modifiche o , integrazioni, ovvero di
un approfondimento delle problematiche trattate.
-
Organi dell'amministrazione centrale secondo le rispettive competenze:
· Stipula
ed approvazione delle convenzioni;
· Atti di concessione ed erogazione dei finanziamenti relativi ai programmi
di attività approvati a norma di legge;
· Nomina dei comitati provinciali per il sostegno dei disabili;
· Decisione dei ricorsi sugli atti non definitivi adottati dagli uffici
periferici.
· Uffici
provinciali del lavoro:
Misure
per l'inserimento lavorativo dei disabili
· Azione di informazione, orientamento, consulenza, supporto, nei confronti
dei disabili e delle loro famiglie, delle associazioni rappresentative
di categoria e di organismi pubblici e privati, che intendano fruire degli
interventi e/o attivare iniziative, previsti dalla normativa statale e
regionale;
· Azione di supporto agli organi competenti, per la programmazione, realizzazione
e monitoraggio degli interventi;
· Esame ed istruttoria dei programmi di attività e delle convenzioni;
· Organizzazione e funzionamento del comitato provinciale per il sostegno
dei disabili; adempimenti connessi con l'esercizio delle competenze assegnate
al medesimo comitato;
· Adempimenti attuativi conseguenti alla approvazione dei programmi ed
alla stipula delle convenzioni;
Per le
finalità di cui sopra, gli uffici provinciali del lavoro potranno avvalersi
delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura (SCICA).
Ispettorati
del lavoro
· Verifiche
ispettive sulla esecuzione delle convenzioni e dei programmi d'attività,sull'utilizzo
delle sovvenzioni e sui risultati conseguiti.
Nota:
Sulla scorta delle previsioni legislative, con decreto assessoriale di
pari data sono state specificate le competenze spettanti agli organi ed
uffici dell'amministrazione regionale del lavoro, ai vari livelli centrali
e periferici
PARTE
IV^
CRITERI, MODALITA', TERMINI E PROCEDURE PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI
TAB.15
PROCEDURE
PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI DEL FONDO NAZIONALE (decreto
interministeriale n. 91 del 13/01/2000, pubblicato su GURI n. 88 del
14/04/2000
|
A d e m
p i m e n t i
-Assegnazione
alle regioni delle quote annuali del fondo nazionale;
-Presentazione
delle istanze e dei programmi di finanziamento al servizio
competente;
-Esame da parte
dell'ufficio ed eventuale supplemento istruttorio (durata
massima 30gg)
-Inoltro della
pratica dal competente organo (comitato di gestione
del fondo regionale), per le determinazioni conseguenti
-Approvazione
del programma o rigetto da parte dell'organo competente
-Esame di progetti presentati successivamente alla scadenza del
30 giugno, nei limiti degli stanziamenti eventualmente disponibili
-Inoltro al ministero da parte della regione della relazione sui
programmi finanziati e sui risultati ottenuti in termini
di incremento occupazionale (da prendere a base per
l'assegnazione della quota dell'anno successivo)
|
T
e r m i n i
-Entro il 1° marzo di ogni anno;
-Entro il 30 giugno di ogni anno
-Entro
60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'istanza
e pertanto entro il 31 agosto, prorogato fino al 30 settembre in
caso di supplemento istruttorio;
-Presentazione
entro il 31 ottobre di ogni anno
-Entro
il 30 novembre di ogni anno
|
TAB.16
DOCUMENTAZIONE
DA PRODURRE PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI
· Istanza
(sul modello-tipo);
· Schema
di convenzione e di programma (sul modello-tipo);
· Dichiarazione
sostitutiva dell'atto notorio, da cui risultino la qualità del soggetto
richiedente, il possesso dei requisiti giuridici e l'insussistenza di
circostanze ostative al finanziamento;
· Documentazione
sanitaria rilasciata dai competenti organi, attestante il grado di disabilità
dei soggetti assumendi, nonché la natura delle menomazioni e le capacità
residue.
TAB.17
Elementi
che determinano la priorità o la preferenza, ai fini del finanziamento
del programmi (Art.6
del D.I. n.91 del 13.1.2000).
a)
Hanno priorità i programmi che prevedono:
|__| Assunzione
di disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento ed in
particolare di soggetti con "handicap" intellettivo e psichico.
b)
Meritano attenzione, oltre a quelli di cui sopra, i programmi che prevedono:
|__| Assunzione
con forme di inserimento lavorativo stabile
|__| Presenza
di percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative,
in particolare diretti a settori innovativi di attività
|__| Programmi
che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro:
|__| Programmi
che favoriscono l'inserimento lavorativo di donne disabili
c)
A parità di requisiti, si tiene conto della data di presentazione del
programma.
Accesso
ai finanziamenti
In materia
valgono, in linea generale, le norme di cui al decreto
interministeriale n.91 del 13.1.2000, che, si ritiene debbano applicarsi,
oltre che per l'accesso al fondo nazionale, anche per la fruizione degli
interventi del fondo regionale, data la già rilevata interdipendenza tra
le due forme di sostegno. Si fa comunque riserva di comunicare eventuali
modifiche o differimenti di termini, che dovessero rendersi necessari,
per il c.a. 2001, in relazione alle difficoltà manifestatesi, anche sulla
scorta delle indicazioni che pervenissero da parte del competente Ministero
del lavoro, a seguito della riunione programmata con i rappresentanti
delle regioni. Resta, in ogni caso, fermo quanto disposto, in sede di
prima attuazione, al capitolo intitolato : "Disposizioni transitorie"
(si veda infra).
1)
Assegnazione delle risorse del fondo nazionale
Il ministero
del lavoro, entro il 1° marzo di ciascun anno, provvede alla ripartizione
tra le regioni delle dotazioni finanziarie del fondo nazionale, ai sensi
dell'art.4
c.1, del D.L. n.91\2000, secondo i criteri di cui all'art.5
del medesimo decreto. Al riguardo si rappresenta l'esigenza di attivare
ogni utile iniziativa, che consenta la piena utilizzazione delle quote
assegnate, tenuto conto che le successive assegnazioni sono rapportate
ai programmi promossi e realizzati nell'anno precedente.
2)
Termini e modalità di presentazione delle richieste
La richiesta
di ammissione alla stipula della convenzione e di finanziamento del programma
di attività -richiesta di cui si allega, a titolo esemplificativo, lo
schema (allegato C)-, dovrà essere presentata, a cura dei datori di lavoro,
entro il 30 giugno di ogni anno, al competente servizio (art.4,
comma 1, del D.I. n.91\2000) , individuato, ai sensi del citato decreto
assessoriale, nell'ufficio provinciale del lavoro nel cui ambito territoriale
ricadono le località in cui devono essere effettuate le assunzioni. Possono
essere ammessi alle agevolazioni anche i programmi presentati dopo il
termine del 30 giugno e, comunque, non oltre il 31 ottobre, nei limiti
delle eventuali disponibilità residue sulle risorse assegnate (Art.6,
comma 3, del D.I.) Si rappresenta, comunque, l'esigenza che i soggetti
interessati predispongano ed attivino tempestivamente le iniziative che
intendono realizzare, possibilmente con un congruo anticipo rispetto al
termine di scadenza, così da dare modo agli uffici di espletare gli adempimenti
di loro competenza entro i termini fissati dal regolamento, dovendo, l'intero
"iter" procedurale, concludersi, per i motivi in appresso specificati,
entro il 30 novembre di ciascun anno solare.
3)
Documentazione
La richiesta
dovrà essere corredata dalla documentazione ritenuta utile per la valutazione
in ordine alla concessione del beneficio, potendosi prevedere idonee forme
di autocertificazione (Art.7,comma
2,del D.I. n.91\2000). In linea generale, salve ulteriori, più puntuali
specificazioni anche in relazione alle determinazioni che saranno adottate
dal comitato di gestione del fondo regionale, dovrà prodursi, in allegato,
alla richiesta, la seguente documentazione:
a) Schema di convenzione e di programma, conformi ai modelli predisposti
debitamente compilati e sottoscritti dal rappresentante del soggetto richiedente;
b) Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, attestante: 1) la qualità
ed il possesso dei requisiti di legge da parte del soggetto richiedente(iscrizione
alla camera di commercio, iscrizione al registro delle imprese, ove richiesta);
2) dati anagrafici relativi ai legali rappresentanti, soci, amministratori;
3) insussistenza di situazioni ostative alla concessione dei benefici;
(procedure fallimentari o altre procedure concorsuali; concordati preventivi;
procedure di liquidazione etc.);
c) Documentazione sanitaria rilasciata dai competenti organi, da cui risultino
le condizioni fisio-psichiche, nonché la natura ed il grado di disabilità
dei soggetti da assumere,in particolare la diagnosi funzionale, la scheda
e la relazione conclusiva, di cui alla tab. n.12 E' appena il caso di
rilevare che la predetta documentazione sanitaria, inerendo a situazioni
tutelate dalle norme sulla riservatezza personale, dovrà essere accompagnata
dall'assenso ad utilizzarla, esclusivamente per le finalità della presente
legge, rilasciato per iscritto dal disabile o dal soggetto che eserciti
la patria potestà o la tutela, o, in mancanza, da uno dei familiari con
il quale il disabile convive abitualmente, quando trattisi di persona
impossibilitata, per le sue condizioni, ad esprimere autonomamente la
proprio volontà. Sarà, altresì, acquisita la certificazione antimafia,
o le eventuali dichiarazioni sostitutive, a norma di legge. L'Amministrazione,
ovviamente, si riserva la facoltà di verifica delle dichiarazioni rese.
Si precisa che la sottoscrizione dello schema di convenzione da parte
del soggetto richiedente, in sede di presentazione dell'istanza, vale
quale proposta, destinata a perfezionarsi, con la successiva stipula mediante
sottoscrizione del rappresentante dell'Amministrazione, dopo la adozione
delle determinazioni inerenti l'approvazione del programma, e quindi,
il finanziamento dello stesso, tenuto conto di quanto specificato al punto
6).
4)
Procedure istruttorie
a) I competenti
uffici del lavoro verificheranno la regolarità e la completezza della
documentazione prodotta, provvedendo ad acquisire le valutazioni del comitato
provinciale sui contenuti delle convenzioni e dei programmi, cui trasmetteranno
il carteggio, anche per la parte sanitaria, di cui siano in possesso.
Tenuto conto dei termini ristretti assegnati dalla normativa in vigore,
si rappresenta, per quanto ovvia, l'esigenza che la pronuncia dei comitati
provinciali avvenga nei tempi più brevi. Si raccomanda agli uffici ,in
sede di istruttoria, di procedere ad un attento esame preventivo delle
convenzioni e dei programmi, al fine di evitare la presentazione di richieste
inammissibili, ovvero mancanti dei requisiti essenziali, o, indispensabili
per individuare i contenuti e le caratteristiche delle iniziative.Ciò
anche al fine di non aggravare la mole di lavoro dei comitati e di evitare
intenti dilatori, miranti esclusivamente ad eludere o a procrastinare
l'assolvimento degli obblighi di legge; tentativi questi, che vanno assolutamente
scoraggiati, anche attraverso una adeguata azione di informazione preventiva
nei confronti degli utenti e con il ricorso, ove necessario, all'attivazione
immediata delle procedure ordinarie per la copertura delle quote d'obbligo,
ferma restando l'irrogazione delle sanzioni dal momento in cui questo
è sorto. Di tali casi, e dei provvedimenti assunti, gli uffici daranno
comunicazione al comitato di gestione del fondo regionale. I competenti
uffici possono, comunque, richiedere la integrazione della documentazione
prodotta, qualora risulti incompleta, con l'avvertenza che tale fase integrativa
della istruttoria dovrà concludersi entro il termine massimo complessivo
di 30 gg.
b) Le istanze, complete della documentazione di pertinenza, ivi compreso
il testo del deliberato del comitato provinciale, dovranno essere rimesse,
a cura degli UPLMO, alla segreteria amministrativa del comitato di gestione
del fondo regionale, il quale approverà o respingerà i programmi entro
60 giorni dalla data di scadenza del termine assegnato per la presentazione
dei programmi stessi e, pertanto, non oltre il 31 agosto (art.7,
comma 3, del D.I.). Qualora sia intervenuta integrazione della istruttoria,
il termine assegnato al comitato di gestione può essere differito per
un massimo di 30 giorni e, pertanto, fino al 30 settembre. Tenuto conto
dei termini di cui sopra, gli UPLMO dovranno inoltrare i carteggi alla
predetta segreteria, improrogabilmente entro il 15 luglio, ovvero,
in caso di integrazione dell' istruttoria, entro il 15 agosto.
Al fine di evitare ritardi, incompatibili con i tempi a disposizione,
saranno esaminate, anche nell'ambito della disciplina relativa alla organizzazione
ed al funzionamento del comitato di gestione, idonee forme di raccordo
tra organi ed uffici centrali e periferici, in particolare chiamando i
dirigenti degli UPLMO a relazionare direttamente sulle iniziative istruite,
presso il predetto organo collegiale. Analoghi criteri saranno adottati
relativamente all'acquisizione dell'avviso dei competenti uffici centrali
sui contenuti delle iniziative formative inserite nei programmi, ferma
restando, ovviamente la partecipazione alle sedute, come componente ed
in veste deliberativa, del dirigente generale preposto al dipartimento
"formazione professionale". La segreteria amministrativa del comitato
provvederà ad assicurare con la dovuta tempestività i necessari collegamenti
tra il comitato stesso ed i responsabili di detti uffici. Gli UPLMO, alle
date del 1° luglio e del 1° agosto, rimetteranno preventivamente alla
segreteria amministrativa del comitato di gestione i prospetti contenenti
l'elenco dei programmi istruiti, in particolare di quelli ritenuti ammissibili
a finanziamento, con la indicazione degli importi delle sovvenzioni richieste,
così da fornire allo stesso il quadro complessivo, consentendogli di fissare
il calendario dei lavori in modo da tenere conto delle pratiche da esaminare.
5)
Ammissione ai benefici.
a) A norma
dell'art.21
L.R. n.24\2000, il comitato di gestione del fondo regionale approva
i programmi, ovviamente ammissibili e regolari, nonché rispondenti alle
finalità di legge, autorizzando i competenti organi dell'amministrazione
centrale a provvedere alla emissione dei relativi decreti di finanziamento,
nonché alla stipula ed approvazione delle convenzioni. Valgono in materia,
i criteri di priorità e di preferenza stabiliti dall'art.6
del D.I. n.91\2000 riportati nella tabella n.17, da applicarsi, ovviamente,
qualora l'entità delle risorse disponibili non consenta il finanziamento
di tutte le iniziative fornite dei requisiti di ammissibilità. Il comitato
potrà stabilire preventivamente le modalità di applicazione di tali criteri,
anche nell'ambito delle determinazioni assunte in ordine alla utilizzazione,
delle risorse finanziarie disponibili.
b) Le procedure riguardanti l'approvazione dei programmi, la conseguente
stipula delle convenzioni e l'adozione dei decreti di finanziamento, con
l'assunzione dei correlativi impegni di spesa, dovranno concludersi entro
il 15 novembre di ciascun anno, tenuto conto del termine del 30 novembre,
di cui al successivo punto 7. Ciò anche al fine di consentire ai beneficiari
di dare corso immediatamente alle iniziative, la cui attuazione dovrà
avere inizio entro l'esercizio finanziario a carico del quale è stato
assunto l'impegno di spesa. Di tale inizio i soggetti beneficiari degli
interventi daranno immediata comunicazione agli uffici competenti, essendo
tale adempimento indispensabile ai fini dell'erogazione dei finanziamenti.
6) Mancata concessione dei finanziamenti
L'amministrazione
comunicherà agli interessati il rigetto dell'istanza di finanziamento
deliberato dal comitato di gestione, per inammissibilità o per carenza
degli elementi e\o requisiti essenziali, riportandone le motivazioni.
Essa darà, altresì, notizia agli interessati del mancato finanziamento
di programmi i quali, sia pure ammissibili e regolari, non hanno potuto
trovare copertura per carenza di risorse, in relazione alla applicazione
dei criteri di precedenza e\o preferenza di cui sopra, riportando anche
in tal caso, le motivazioni che, alla luce delle determinazioni del comitato,
hanno determinato l'esclusione. In tale ultima ipotesi, il soggetto interessato
potrà rinunziare alla realizzazione delle iniziative, ritirando la relativa
proposta, fermo restando l'obbligo, ove esistente, di provvedere alle
assunzioni a copertura della quota di legge, secondo le modalità ordinarie.
Infatti il perfezionamento della convenzione deve ritenersi subordinato
alla concessione del finanziamento previsto dalla legge, con il quale
fare fronte agli oneri scaturenti dal programma, stante l'esigenza che
i rapporti tra P.A. e cittadino si improntino a principi di certezza non
potendo, quest'ultimo, subire il peso di refluenze negative, per fatti
e circostanze indipendenti dalla sua volontà. In alternativa, il medesimo
soggetto potrà decidere di dare egualmente attuazione al programma, addossandosene
gli oneri finanziari, nel qual caso fruirà soltanto dei benefici scaturenti
dalla stipula della convenzione, per quanto concerne i tempi e le modalità
delle assunzioni. In maniera del tutto diversa si prospetta, invece, il
caso del soggetto il quale, dopo che il progetto sia stato ammesso a finanziamento,
o nelle more del relativo procedimento, rinunci a realizzare l'iniziativa,
trattandosi di una decisione non condizionata da altri fattori, ma riportabile
esclusivamente alla sua volontà, con le connesse refluenze per quanto
concerne i termini di assolvimento degli obblighi di assunzione. Analoghe
considerazioni valgono nei casi in cui l'istanza venga respinta, per mancanza
dei requisiti richiesti o per carenze progettuali.
7)
Ulteriori adempimenti
a) Questo
assessorato, a norma dell'art.4,
comma 1, del D.I. n.91\2000, comunicherà al ministero del lavoro,
entro il 30 novembre di ogni anno, il numero dei programmi ammessi
agli incentivi del fondo nazionale, trasmettendo la relazione sullo stato
delle iniziative dirette a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili,
sugli scopi perseguiti e sui risultati ottenuti, in termini di incremento
occupazionale, tenendo conto dei criteri di cui all'art.5; elementi i
quali costituiscono la base per l'assegnazione della quota del fondo relativamente
all'anno successivo.
b) Copia delle convenzioni stipulate, dei programmi approvati e dei provvedimenti
di finanziamento sarà trasmessa all'UPLMO ed all'ispettorato del lavoro
competente, per quanto di pertinenza. Con successive direttive, in conformità
ai deliberati del comitato di gestione del fondo regionale, saranno indicate
le modalità concernenti l'erogazione dei finanziamenti concessi, nonché
l'esercizio dell'azione di monitoraggio e vigilanza sulle iniziative realizzate.
8)
Disposizioni transitorie
Premesso
che nella fase ora conclusasi, il mancato assolvimento degli obblighi
di legge è dipeso dalla carenza degli strumenti normativi che consentissero
di farvi fronte, in sede di prima applicazione della legge regionale
i datori di lavoro i quali nelle more della entrata in vigore della stessa,
abbiano prodotto autonomamente, ai sensi della legge
n.68\99, schemi di convenzione, o, comunque, manifestato formalmente
con atti di data certa la volontà di accedervi, potranno ottemperare ai
medesimi obblighi, facendo luogo alla relativa stipula, entro il termine
del 30 aprile 2001. A ciò provvederanno direttamente, utilizzando
il previsto modello-tipo,che potrà essere opportunamente adattato, i direttori
degli uffici del lavoro, cui è stata conferita, con decreto di pari data,
espressa delega in ordine alla stipula ed approvazione delle medesime
convenzioni. Copia di esse sarà rimessa al competente ufficio centrale
dell'assessorato. I datori di lavoro i quali abbiano stipulato la convenzione
in conformità alle superiori disposizioni transitorie, potranno accedere
ai finanziamenti del fondo statale e regionale per l'anno 2001, presentando
entro il 30 giugno p.v. secondo le ordinarie modalità già indicate, il
programma delle attività preordinate all'inserimento lavorativo dei disabili
la cui assunzione avvenga entro l'arco temporale di vigenza della medesima
convenzione.
Pubblicizzazione
I competenti
servizi, ai sensi dell'art.7,
comma1, del D.I. n.91\2000, provvedono ad assicurare la massima diffusione,
con i mezzi ritenuti giù adeguati, delle informazioni relative alle modalità
di fruizione degli incentivi.
Si invitano, pertanto, i destinatari della presente ciascuno nell'ambito
del proprio ruolo, a provvedere con ogni mezzo di informazione disponibile,
alla più ampia pubblicizzazione della presente circolare, anche attraverso
l'invio agli uffici ed alle sedi dipendenti, operanti sul territorio.
In particolare gli uffici provinciali del lavoro promuoveranno per le
finalità di cui sopra, apposite conferenze di servizi con la partecipazione
dei rappresentanti degli organismi economici e sociali, di categoria ed
istituzionali coinvolgendo altresì le strutture preposte ai servizi sanitari,
socio-assistenziali, educativi e formativi presenti sul territorio, così
come voluto dalla legge.
I medesimi uffici, come previsto dal decreto assessoriale già citato,
svolgeranno altresì, azione di informazione, orientamento, consulenza,
supporto, nei confronti dei disabili e delle loro famiglie, nonché degli
organismi pubblici e privati, che intendano avvalersi degli strumenti
previsti dalla legge. Gli UPLMO potranno avvalersi delle SCICA, anche
attraverso l'affidamento di specifici compiti. Al riguardo i dirigenti
delle sezioni dovranno essere adeguatamente responsabilizzati attraverso
apposite conferenze di servizio, intese ad illustrare le caratteristiche
e le modalità degli interventi.
In generale va osservato che il ruolo delle strutture periferiche assume
un rilievo strategico ai fini della puntuale applicazione della legge,
costituendo, le stesse, gli "sportelli" erogatori dei servizi e quindi
gli interlocutori dell'utenza, nonché il tramite tra questa ed i livelli
decisionali operanti a livello centrale.
Ciò, peraltro, in coerenza con il ruolo propulsivo che le direttive comunitarie
assegnano ai servizi per l'impiego e con gli "standards" dei medesimi
servizi, fissati a livello nazionale.
Conclusivamente si richiama l'attenzione di tutti i soggetti cui è affidata
l'attuazione della legge, sulla esigenza di promuovere, ciascuno nel proprio
ambito di competenza, ogni utile iniziativa idonea a realizzare i massimi
risultati conseguibili, avuto riguardo all'elevato valore sociale che
le misure in materia rivestono, le quali si propongono di allineare l'ordinamento
italiano agli "standards" vigenti nei Paesi europei più avanzati.
Firmato
L'ASSESSORE - On. Benedetto Adragna-
N.B.
La presente circolare comprende i seguenti allegati:
1) ALLEGATO
A - Modello di convenzione per l'inserimento lavorativo di soggetti
disabili, ai ensi dell'art11 della legge n. 68/99
2) ALLEGATO
B - Modello di programma per lo svolgimento di attività finalizzate
allo inserimento lavorativo di soggetti disabili, nell'ambito della convenzione
di cui all'art.11 della legge n.68\99...
3) ALLEGATO
C - Modello di domanda di ammissione alla stipula della convenzone
ai sensi della legge n. 68/99
4) ALLEGATO
D - Disposizioni legislative. regolamentari ed amministrative in materia
di collocamento ed inserimento lavorativo dei disabili
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