Decreto Assessorato del Lavoro Regione Siciliana n° 69 del
30/03/2000
L’assessore
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l’emigrazione,
Visto lo statuto della regione;
Visto il D.P.R. 16 febbraio 1979, n.76;
Vista la legge 12 marzo 1999, n.68, contenente norme sul diritto al lavoro
dei disabili;
Visto il regolamento di esecuzione della legge n.68 del 1999, approvato
con D.P.R. n.333 del 10.10.2000;
Visto il decreto interministeriale n.91 del 13.1.2000;
Visto il decreto ministeriale 7 luglio 2000 n.357;
Visto il decreto ministeriale del 17\12\1999;
Visto il decreto ministeriale del 15.5.2000;
Vista la legge regionale26\11\2000 n.24 e segnatamente il titolo II° ,
artt. da 21 a 27;
Vista la legge regionale 23 marzo 1971, n.7 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
Visto l’art.9 della legge regionale 21 settembre 1990, n.36;
Ritenuto
di dovere individuare, sulla scorta delle previsioni della citata legge
regionale, le tipologie degli atti rientranti nella sfera di competenza
degli uffici dell’amministrazione regionale del lavoro, nelle materie
del collocamento e dell’inserimento lavorativo dei disabili e delle restanti
categorie protette e di dettare nel contempo alcune modalità di carattere
procedurale;
Ritenuto,
altresì, di dovere conferire ai direttori degli uffici del lavoro la delega
per la adozione di alcuni provvedimenti rientranti nell’ambito di applicazione
della medesima legge reg.le n.24 del 2000;
D E
C R E T A
Art.1
Compiti degli uffici periferici
1. Nelle
materie di cui in premessa, rientrano nella competenza degli uffici periferici
dell’amministrazione regionale del lavoro i seguenti atti ed adempimenti:
a)
Uffici provinciali del lavoro
Procedure
del collocamento
Adempimenti
di cui ai seguenti articoli della legge n.68/99:
-
Sospensione degli obblighi di assunzione (3, comma 5);
-
Provvedimenti di esonero parziale (5, comma 3);
-
Formazione delle liste e delle graduatorie (8, commi 1 e 2);
-
Avviamenti al lavoro (9, commi 2, 3, 4);
-
Esame dei prospetti periodici ed adempimenti conseguenti (9, comma 6);
-
Comunicazione agli ispettorati del lavoro del rifiuto di assunzione (9,
comma 8);
-
Provvedimenti di decadenza (10, comma 6);
-
Certificazione di ottemperanza agli obblighi (Art.17).
Misure per l’inserimento
lavorativo dei disabili
-
Azione di informazione, orientamento, consulenza, supporto, nei confronti
dei disabili e delle loro famiglie, delle associazioni rappresentative
di categoria e di organismi pubblici e privati, che intendano fruire degli
interventi e/o attivare iniziative, previsti dalla normativa statale e
regionale;
-
Azione di supporto agli organi competenti, per la programmazione, realizzazione
e monitoraggio degli interventi;
-
Esame ed istruttoria dei programmi di attività e delle convenzioni;
-
Organizzazione e funzionamento del comitato provinciale per il sostegno
dei disabili; adempimenti connessi con l’esercizio delle competenze assegnate
al medesimo comitato;
-
Adempimenti attuativi conseguenti alla approvazione dei programmi ed
alla stipula delle convenzioni.
2.
Gli uffici provinciali del lavoro espletano, altresì, ogni altro compito
loro demandato in materia dalla vigente normativa.
3.
Per le finalità di cui alla lett.a) del comma 1 gli uffici provinciali
del lavoro potranno avvalersi delle sezioni circoscrizionali per l’impiego
e per il collocamento in agricoltura (SCICA).
4.Ai
direttori degli uffici del lavoro è conferita la delega per la stipula
e l’approvazione, in sede di prima attuazione della legge reg.le n.24
del 2000, delle convenzioni cui i datori di lavoro abbiano richiesto di
accedere ai sensi dell’art.11 della legge 68\99,nelle more della approvazione
della medesima legge reg.le.
5.La
certificazione di ottemperanza di cui all’art.17 della legge n.68\99 è
rilasciata a cura degli uffici provinciali entro il termine di 10 giorni
dalla data di ricezione della relativa richiesta.
b) Ufficio
regionale del lavoro
- Formulazione
di proposte al Capo dell’amministrazione ed alla commissione regionale
per l’impiego, relativamente alla individuazione dei criteri e delle procedure
per il collocamento e l’inserimento lavorativo dei disabili;
- Provvedimenti
di compensazione territoriale (Art.5, comma 8, della legge n.68/99), da
effettuarsi in ambito regionale, sulla scorta degli elementi di valutazione
forniti dagli uffici provinciali del lavoro e dagli ispettorati provinciali
del lavoro territorialmente competenti.
c)
Ispettorati del lavoro
-
Accertamenti ispettivi in ordine alle violazioni degli obblighi
in materia di collocamento obbligatorio ed irrogazione delle relative
sanzioni;
-
Verifiche ispettive sulla esecuzione delle convenzioni e
sui programmi d’attività, sull’utilizzo delle sovvenzioni e sui risultati
conseguiti;
-
Verifiche ispettive in ordine alle istanze di esonero e
di compensazione territoriale;
-
Ogni altro intervento ispettivo previsto dalla legge, o richiesto
in relazione all’attuazione della normativa in materia.
Art.2
Attribuzioni degli organi ed uffici centrali
1.
Ferme restando le attribuzioni del comitato di gestione del fondo regionale
di cui all’artt.21 e 22 della legge regionale n..24 del 26\11\2000., spetta
all’assessore regionale per il lavoro, sentita, ove richiesto, la commissione
regionale per l’impiego, l’adozione degli atti amministrativi di contenuto
generale e di quelli allo stesso riservati, ai sensi dell’art.2, comma
1, della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, e di altre norme di legge.
Rientrano, in particolare, nella competenza dell’assessore regionale per
il lavoro i seguenti atti ed adempimenti :
- Decreti di nomina del
comitato di gestione del fondo regionale;
- Decreti
contenenti le disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento del comitato
di gestione;
- Decreti
concernenti le modalità per la gestione amministrativo-contabile del fondo
(di concerto con l’assessore reg.le per il bilancio e le finanze);
-
Provvedimenti approvativi delle delibere del comitato di gestione del
fondo reg.le e direttive occorrenti per la loro esecuzione;
-
Direttive in ordine ai criteri ed alle procedure per il collocamento e
l’inserimento lavorativo dei disabili;
-
Atti di direttiva e di indirizzo, nel quadro delle direttive e degli indirizzi
adottati in sede nazionale;
- Rapporti
con gli organi dello Stato e con gli istituti previdenziali; approvazione
della relazione annuale da inoltrare al ministero del lavoro sulle iniziative
realizzate e sui risultati conseguiti.
2.I
provvedimenti approvativi e di esecuzione delle deliberazioni del comitato
di gestione sono adottati entro il termine di 10 giorni dalla data delle
medesime deliberazioni, salva richiesta motivata di riesame da sottoporsi
al comitato entro tale arco temporale.
3.
Gli organi dell’amministrazione centrale (assessore regionale per il
lavoro dirigente generale del dipartimento “agenzia regionale per l’impiego
e per la formazione professionale”), nell’ambito delle competenze loro
spettanti, provvedono alla stipula ed approvazione delle convenzioni;
alla adozione degli atti di concessione ed erogazione dei finanziamenti
relativi ai programmi di attività approvati a norma di legge; alla nomina
dei comitati provinciali per il sostegno dei disabili, di cui al comma
2 dell’art.26 della legge regionale n.24 del 26 novembre 2000; alla adozione
delle decisioni sui ricorsi avverso atti non definitivi degli uffici periferici.
4.I
competenti servizi del dipartimento “agenzia regionale per l’impiego
e per la formazione professionale” provvedono agli adempimenti connessi
con l’esercizio delle competenze di cui ai commi 1,2 e 3 e svolgono, altresì,
attività di segreteria tecnica ed amministrativa del comitato di gestione
del fondo regionale.
30\3\2001
Firmato
L’Assessore
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On.Benedetto Adragna -
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