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Decreto Assessorato del Lavoro Regione Siciliana n° 69
del 30/03/2000

L’assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione,
Visto lo statuto della regione;
Visto il D.P.R. 16 febbraio 1979, n.76;
Vista la legge 12 marzo 1999, n.68, contenente norme sul diritto al lavoro dei disabili;
Visto il regolamento di esecuzione della legge n.68 del 1999, approvato con D.P.R. n.333 del 10.10.2000;
Visto il decreto interministeriale n.91 del 13.1.2000;
Visto il decreto ministeriale 7 luglio 2000 n.357;
Visto il decreto ministeriale del 17\12\1999;
Visto il decreto ministeriale del 15.5.2000;
Vista la legge regionale26\11\2000 n.24 e segnatamente il titolo II° , artt. da 21 a 27;
Vista la legge regionale 23 marzo 1971, n.7 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
Visto l’art.9 della legge regionale 21 settembre 1990, n.36;

Ritenuto di dovere individuare, sulla scorta delle previsioni della citata legge regionale,  le tipologie degli atti rientranti nella sfera di competenza degli uffici dell’amministrazione regionale del lavoro, nelle materie del collocamento e dell’inserimento lavorativo dei disabili e delle restanti categorie protette e di dettare nel contempo alcune modalità di carattere procedurale;

Ritenuto, altresì, di dovere conferire ai direttori degli uffici del lavoro la delega per la adozione di alcuni provvedimenti rientranti nell’ambito di applicazione della medesima legge reg.le n.24 del 2000;

 

D E C R E T A

                                                       

Art.1
Compiti degli uffici periferici

1.  Nelle materie di cui in premessa, rientrano nella competenza degli uffici periferici dell’amministrazione regionale del lavoro i seguenti atti ed adempimenti:

a) Uffici provinciali del lavoro

Procedure del collocamento

Adempimenti di cui ai seguenti articoli della legge n.68/99:

- Sospensione degli obblighi di assunzione (3, comma 5);

- Provvedimenti di esonero parziale (5, comma 3);

- Formazione delle liste e delle graduatorie (8, commi 1 e 2);

- Avviamenti al lavoro (9, commi 2, 3, 4);

- Esame dei prospetti periodici ed adempimenti conseguenti (9, comma 6);

- Comunicazione agli ispettorati del lavoro del rifiuto di assunzione (9, comma 8);

- Provvedimenti di decadenza (10, comma 6);

- Certificazione di ottemperanza agli obblighi (Art.17).

 

Misure per l’inserimento lavorativo dei disabili

- Azione di informazione, orientamento, consulenza, supporto, nei confronti dei disabili e delle loro famiglie, delle associazioni rappresentative di categoria e di organismi pubblici e privati, che intendano fruire degli interventi e/o attivare iniziative, previsti dalla normativa statale e regionale;

- Azione di supporto agli organi competenti, per la programmazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi;

- Esame ed istruttoria  dei programmi di attività e delle convenzioni;

- Organizzazione e funzionamento del comitato provinciale per il sostegno dei disabili; adempimenti connessi con l’esercizio delle competenze assegnate al medesimo comitato;

- Adempimenti attuativi conseguenti  alla approvazione dei programmi ed alla stipula delle convenzioni.

2. Gli uffici provinciali del lavoro espletano, altresì, ogni altro compito loro demandato in materia dalla vigente normativa.

3. Per le finalità di cui alla lett.a) del comma 1  gli uffici provinciali del lavoro potranno avvalersi delle sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura (SCICA).

4.Ai direttori degli uffici del lavoro è conferita la delega per la stipula e l’approvazione, in sede di prima attuazione della legge reg.le n.24 del 2000, delle convenzioni cui i datori di lavoro abbiano richiesto di accedere ai sensi dell’art.11 della legge 68\99,nelle more della approvazione della medesima legge reg.le.

5.La certificazione di ottemperanza di cui all’art.17 della legge n.68\99 è rilasciata a cura degli uffici provinciali entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

 

b)     Ufficio regionale del lavoro

-      Formulazione di proposte al Capo dell’amministrazione ed alla commissione regionale per l’impiego, relativamente alla individuazione dei criteri e delle procedure per il collocamento e l’inserimento lavorativo dei disabili;

-        Provvedimenti di compensazione territoriale (Art.5, comma 8, della legge n.68/99), da effettuarsi in ambito regionale, sulla scorta degli elementi di valutazione forniti dagli uffici provinciali del lavoro e dagli ispettorati provinciali del lavoro territorialmente competenti.

 

c) Ispettorati del lavoro

-       Accertamenti ispettivi in ordine alle violazioni degli obblighi in materia di collocamento obbligatorio ed irrogazione delle relative sanzioni;

-       Verifiche ispettive sulla esecuzione delle convenzioni e sui programmi d’attività, sull’utilizzo delle sovvenzioni e sui risultati conseguiti;

-       Verifiche ispettive in ordine alle istanze di esonero e di compensazione territoriale;

-       Ogni altro intervento ispettivo previsto dalla legge, o richiesto in relazione all’attuazione della normativa in materia.

Art.2
A
ttribuzioni degli organi ed uffici  centrali

1. Ferme restando le attribuzioni del comitato di gestione del fondo regionale di cui all’artt.21 e 22 della legge regionale n..24 del 26\11\2000., spetta all’assessore regionale per il lavoro, sentita, ove richiesto, la commissione regionale per l’impiego, l’adozione degli atti amministrativi di contenuto generale e di quelli  allo stesso riservati, ai sensi dell’art.2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, e di altre norme di legge. Rientrano, in particolare, nella competenza dell’assessore regionale per il lavoro  i seguenti atti ed adempimenti :

- Decreti di nomina del comitato di gestione del fondo regionale;

-  Decreti contenenti le disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento del comitato di gestione;

- Decreti concernenti le modalità per la gestione amministrativo-contabile del fondo (di concerto con l’assessore reg.le per il bilancio e le finanze);

-  Provvedimenti approvativi delle delibere del comitato di gestione del fondo reg.le e direttive occorrenti per la loro esecuzione;

-  Direttive in ordine ai criteri ed alle procedure per il collocamento e l’inserimento lavorativo dei disabili;

-  Atti di direttiva e di indirizzo, nel quadro delle direttive e degli indirizzi adottati in sede nazionale;

-  Rapporti con gli organi dello Stato e con gli istituti previdenziali; approvazione della relazione annuale  da inoltrare al ministero del lavoro sulle iniziative realizzate e  sui risultati conseguiti.

2.I provvedimenti approvativi e di esecuzione delle deliberazioni del comitato di gestione sono adottati entro il termine di 10 giorni dalla data delle medesime deliberazioni, salva richiesta motivata di riesame da sottoporsi al comitato entro tale arco temporale.

3. Gli  organi dell’amministrazione centrale (assessore regionale per il lavoro dirigente generale del dipartimento “agenzia regionale per l’impiego e per la formazione professionale”), nell’ambito delle competenze loro spettanti, provvedono alla stipula ed approvazione delle convenzioni; alla adozione degli atti di  concessione ed erogazione dei finanziamenti relativi ai programmi di attività approvati a norma di legge; alla nomina dei comitati provinciali per il sostegno dei disabili, di cui al comma 2 dell’art.26 della legge regionale n.24 del 26 novembre 2000; alla adozione delle decisioni sui ricorsi avverso atti non definitivi degli uffici periferici.

4.I competenti servizi  del dipartimento “agenzia regionale per l’impiego e per la formazione professionale” provvedono agli adempimenti connessi con l’esercizio delle competenze di cui ai commi 1,2 e 3 e svolgono, altresì, attività di segreteria tecnica ed amministrativa del comitato di gestione del fondo regionale.

 

 

30\3\2001

                                                                      Firmato

                                                                    L’Assessore

                                                              - On.Benedetto Adragna -  




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