|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legislazione | |||||||
| DECRETO
13 gennaio 2000, n.91 IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto
l'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce
il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione
finanziaria annuale; A
d o t t a Art.
1. 1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente regolamento definisce i criteri e le modalita' per la ripartizione fra le regioni delle disponibilita' del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato "Fondo", istituito dal medesimo articolo 13, comma 4, nonche' la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni previste dal citato articolo 13, comma 1 Art.
2. 1. Le
risorse del Fondo finanziano, per l'intero importo, le misure di fiscalizzazione
dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di
lavoro previste dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge
n. 68 del 1999 e gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro per la responsabilita' civile per i
disabili tirocinanti di cui al predetto articolo 13, comma 3. Inoltre,
le risorse del Fondo finanziano, in concorso con il contributo erogato
dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo
14 della medesima legge, gli interventi di cui al citato articolo 13,
comma 1, lettera c). Art.
3. 1. Alle agevolazioni finanziate con le disponibilita' del Fondo possono accedere i datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999, comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonche' i soggetti indicati nell'articolo 11, comma 5, della legge n. 68 del 1999, che stipulano convenzioni con il competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato "servizio", secondo quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68 del 1999, presentando il programma diretto ad ottenere le predette agevolazioni. Il servizio valuta i programmi presentati secondo i criteri di cui all'articolo 6 e, in caso di approvazione, autorizza il versamento degli importi equivalenti alle somme fiscalizzate, nei limiti delle risorse annualmente assegnate a ciascuna regione, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 4. Art.
4. 1. La
ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni, sulla base dei criteri
di cui all'articolo 5, e' stabilita entro il 1o marzo di ciascun anno,
a decorrere dall'anno 2001, dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. I datori di lavoro interessati presentano al servizio il programma
diretto ad ottenere le misure agevolative entro il 30 giugno di ciascun
anno. Le regioni comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, Direzione generale per l'impiego, entro il 30 novembre di ogni
anno, il numero dei programmi ammessi agli incentivi di cui all'articolo
13, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999 e trasmettono una relazione
sullo stato delle iniziative dirette a favorire l'inserimento lavorativo
dei disabili, sugli scopi perseguiti e sui risultati ottenuti in termini
di incremento occupazionale, secondo i criteri di cui all'articolo 5. Art.
5. 1. Ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto della effettiva attuazione delle iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonche' delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse, opera sulla base dei seguenti criteri, tra loro concorrenti: a) numero e qualita' dei programmi finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, comunicati dalle regioni entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente, di cui all'articolo 4, comma 1; b) verifica dell'effettiva ed efficace attuazione dei programmi diretti a favorire l'integrazione lavorativa dei disabili, secondo le modalita' e con le priorita' stabilite dall'articolo 6; c) conformita' delle iniziative di integrazione lavorativa agli indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di politica dell'impiego. Art.
6. 1. A
seguito della ripartizione effettuata con le modalita' e secondo i criteri
di cui agli articoli 4 e 5, il servizio, nell'ambito delle disponibilita'
assegnate, ammette agli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, della
legge n. 68 del 1999 i programmi che soddisfano i requisiti di cui all'articolo
11 della citata legge, con particolare attenzione per le seguenti iniziative:
a) programmi diretti all'avviamento lavorativo dei disabili che presentano
particolari difficolta' di inserimento, secondo quanto previsto dall'articolo
11, comma 4, della legge n. 68 del 1999, in particolare dei lavoratori
con handicap intellettivo e psichico; b) programmi che prevedono forme
di inserimento lavorativo stabile; c) programmi che prevedono percorsi
formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in
particolare diretti a settori innovativi di attivita'; d) programmi
che comportino modalita' e tempi innovativi di lavoro; e) programmi
che favoriscano l'inserimento lavorativo delle donne disabili. Art.
7. 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i servizi
provvedono ad assicurare la massima diffusione, con i mezzi ritenuti
piu' adeguati, delle informazioni relative alle modalita' di fruizione
degli incentivi finanziati dal Fondo. Art.
8. 1. Le somme da erogare per le finalita' di cui all'articolo 1 sono versate dal Fondo all'entrata del bilancio di ciascuna regione, mediante emissione di titoli di spesa. Le regioni, anche mediante convenzioni da stipulare con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione, stabiliscono termini e modalita' omogenei di rimborso in favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali concessa in esito all'approvazione del programma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 gennaio 2000 Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale Salvi |
| Copyright 2000 / 2003 - Associazione Inventare Insieme Onlus |