Decreto Ministro
del Lavoro 7 luglio 2000, n. 357
Regolamento recante: "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri
parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68"
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
VISTA la legge 12 marzo
1999, n.68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
VISTO l’art.5, comma 4, della citata legge 12 marzo 1999, n.68 che prevede
per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici la possibilità
di essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assumere l’intera percentuale
di disabili prescritta;
VISTO il medesimo articolo 5, comma 4, della citata legge n.68 del 1999,
che rimette al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
la definizione dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi
occupazionali e dei criteri e modalità per la loro concessione;
VISTO l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;
SENTITA la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1999, n.281, che ha espresso parere favorevole sullo schema
di provvedimento nella seduta del 4 novembre 1999;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell’adunanza del 20 dicembre 1999;
RITENUTO di non conformarsi al predetto parere relativamente alle osservazioni
riferite all’articolo 1, laddove si è preferito mantenere il riferimento
alle iniziative di collocamento mirato, al fine di inquadrare l’istituto
dell’esonero parziale nel piu’ ampio sistema delle misure di inserimento
dirette alla valorizzazione delle capacità lavorative della persona disabile,
classificandosi il predetto istituto come meramente residuale rispetto
al ventaglio di possibilità di avviamento offerto dalla legge;
ACQUISITO, altresì, il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata
con nota n. 081194/16/99/16 in data 6 giugno 2000;
VISTE le osservazioni della Corte dei Conti – Ufficio di Controllo per
gli atti del Ministero del lavoro – formulate con rilievo n. 22 del 9
agosto 2000 alle quali si ritiene di doversi conformare;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art.
1
Ambito di applicazione
In attuazione dell’articolo
5, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente regolamento
disciplina nell’ambito delle iniziative in materia di collocamento mirato
dei lavoratori disabili, i procedimenti di autorizzazione all’esonero
parziale dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritta
dalla citata legge, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.
Art.
2
Disciplina del procedimento
I datori di lavoro privati
e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro
attività non possono occupare l’intera percentuale di persone disabili
prescritta dall’art.
3, comma 1, della legge n. 68 del 1999, presentano, al competente
servizio individuato dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato "servizio",
domanda di esonero parziale dall’obbligo di assunzione. La domanda deve
essere adeguatamente motivata in ordine alle speciali condizioni di attività
che, ai sensi dell’articolo 3 comma 1, possono consentire l’esonero.
L’autorizzazione all’esonero parziale è concessa per un periodo di tempo
determinato.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esonero parziale, i datori
di lavoro di cui al comma 1, versano al Fondo regionale per l’occupazione
dei disabili, istituito ai sensi dell’art.
14 della legge n.68 del 1999, della regione in cui è situata la sede
per la quale si chiede l’esonero, un contributo per ciascun soggetto disabile
non assunto, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo riferito
a ciascun lavoratore disabile non occupato.
Le regioni determinano criteri e modalità per il pagamento, la riscossione
e il versamento del contributo di cui al comma 2, secondo quanto previsto
dall’articolo
5, comma 7, della legge n.68 del 1999, e stabiliscono la periodicità
con la quale il datore di lavoro trasmette al servizio copia delle ricevute
dei versamenti a tale titolo effettuati. L’obbligo di pagamento del contributo,
nella misura corrispondente alla percentuale di esonero richiesta, decorre
dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione all’esonero
parziale e, nei casi di cui all’articolo
17 della legge n.68 del 1999, deve essere versato contestualmente
alla presentazione della domanda, ai fini di quanto previsto dall’articolo
5, comma 5. Nel caso di mancato o inesatto versamento del contributo
di cui al comma 2, il servizio provvede, assegnando un congruo termine,
a diffidare il datore di lavoro inadempiente; decorso tale termine il
servizio trasmette le relative comunicazioni al servizio ispettivo della
Direzione provinciale del lavoro in cui è ubicata la sede per la quale
si chiede l’esonero, che provvede al calcolo delle maggiorazioni tenuto
conto dell’entità dell’infrazione rilevata e procede, previa notifica
all’interessato, di verbale contravvenzionale, all’irrogazione delle sanzioni
previste dall’articolo
5, comma 5, della legge n.68 del 1999. Qualora il datore di lavoro
non ottemperi, successivamente all’irrogazione delle sanzioni amministrative
di cui al comma 5, al versamento del contributo secondo le modalità stabilite
ai sensi del comma 3, il servizio dichiara, con apposito provvedimento,
la decadenza dall’esonero parziale; una nuova domanda può essere inoltrata
non prima che siano trascorsi 12 mesi dalla precedente autorizzazione.
Art.
3
Criteri e modalità di concessione
Ai fini
della concessione al datore di lavoro richiedente dell’autorizzazione
all’esonero parziale, il servizio verifica la sussistenza di speciali
condizioni di attività, accertando la presenza, in tali attività, di almeno
una delle seguenti caratteristiche:
a) faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
b) pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni
ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa;
c) particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
In presenza di almeno una delle caratteristiche previste dal comma 1 ed
in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con
le capacità lavorative degli aventi diritto, esaminate le motivazioni
a sostegno della domanda che devono evidenziare la difficoltà, in relazione
alle speciali condizioni di attività per le quali si richiede l’esonero,
di effettuare l’inserimento mirato di cui alla
legge n.68 del 1999, il servizio può autorizzare l’esonero parziale
fino alla misura percentuale massima del 60 per cento della quota di riserva,
a seconda della rilevanza delle caratteristiche di cui al citato comma
1. Tale percentuale può essere aumentata fino all’80 per cento per i datori
di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel
settore del trasporto privato.
Al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge
n. 68 del 1999, il servizio può proporre misure di inserimento mirato
dei lavoratori disabili ai datori di lavoro che fruiscono dell’autorizzazione
all’esonero parziale, non prima che siano trascorsi sei mesi dal rilascio
della prima autorizzazione.
Art.
4
Modalità della domanda
La domanda
di autorizzazione all’esonero parziale deve essere presentata al servizio
di cui all’articolo 2, comma 1, del territorio in cui ha sede l’impresa.
Per le domande di esonero riferite a piu’ unità produttive, dislocate
in diverse province, la domanda è presentata al servizio del territorio
in cui il datore di lavoro ha la sede legale.
Nella domanda devono essere indicati, accanto agli elementi identificativi
del datore di lavoro, il numero dei dipendenti per ciascuna unità produttiva
per la quale si richiede l’esonero e le caratteristiche dell’attività
svolta, descrivendo le lavorazioni che hanno natura tale da rendere difficoltoso
l’inserimento di personale disabile, secondo quanto previsto dall’articolo
3, comma 1. La domanda deve inoltre contenere informazioni circa la consistenza
di eventuale lavoro esterno o articolato su turni e sul carattere di stabilità
sul territorio delle unità operative interessate.
Le regioni individuano modalità semplificate per le domande di rinnovo
dell’autorizzazione all’esonero parziale e per la modifica dell’autorizzazione
dipendente da mutamenti dell’assetto organizzativo o della natura giuridica
dell’impresa.
Art.
5
Adempimenti degli uffici
Qualora
la domanda di esonero parziale interessi piu’ unità produttive dislocate
in diverse province, il servizio competente a ricevere la domanda di esonero,
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, provvede, entro 15 giorni dal ricevimento,
al suo inoltro presso i servizi competenti per ciascuna unità operativa
interessata, i quali rilasciano l’autorizzazione relativamente a tale
unità operativa.
Fino all’adozione del provvedimento di autorizzazione all’esonero parziale,
il servizio autorizza la sospensione parziale degli obblighi occupazionali
nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore
a quella massima del sessanta per cento di cui all’articolo 3, comma 2,
ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni già irrogate. Qualora
l’autorizzazione non venga concessa, gli importi già versati o da versare
a titolo di contributo esonerativo vengono conteggiati ai fini della regolarizzazione
delle scoperture, limitatamente al periodo della sospensione, e la richiesta
di assunzione deve essere presentata, ai sensi dell’art.
9, comma 1, della legge n. 68 del 1999, entro sessanta giorni dalla
notifica del provvedimento che respinge la domanda; la richiesta di assunzione
è presentata immediatamente qualora, precedentemente alla domanda di esonero,
sia stata accertata l’inadempienza del datore di lavoro in ordine al rispetto
delle quote di riserva e applicata la sanzione di cui all’articolo
15, comma 4, della legge n. 68 del 1999.
Il servizio, ai fini istruttori, può richiedere alla Direzione provinciale
del lavoro territorialmente competente ed anche, ove sia richiesto dalla
specifica natura delle attività, alle strutture del Servizio sanitario
nazionale, un apposito rapporto dal quale risultino le caratteristiche
dell’attività svolta e la sussistenza delle speciali condizioni dell’attività
stessa secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1. Il rapporto deve
pervenire al servizio entro 60 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali
il servizio provvede, anche in mancanza di questo, all’emanazione del
provvedimento.
Il servizio emana il provvedimento che deve essere esaurientemente motivato,
nel termine massimo 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda,
salvo che il servizio stesso non comunichi al datore di lavoro richiedente
la necessità di prorogare tale termine per non piu’ di 30 giorni, per
il compimento di ulteriori atti istruttori. Il provvedimento viene comunicato
agli interessati a cura del servizio stesso e nell’ipotesi di cui al comma
1, è trasmesso anche al servizio che ha ricevuto la domanda.
In attesa dell’emanazione del provvedimento di decisione in ordine alla
domanda di esonero parziale, i datori di lavoro possono richiedere ai
competenti servizi, per le finalità di cui all’articolo
17 della legge n. 68 del 1999, il rilascio della certificazione ivi
prevista, da cui risulti la presentazione della domanda nonché il versamento
del contributo di cui all’articolo 2, comma 2.
Art.
6
Disposizioni finali
Nelle
informazioni trasmesse dalle regioni secondo quanto previsto dall’articolo
21 della legge n. 68 del 1999, sono evidenziati i dati relativi al
numero degli esoneri parziali autorizzati. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sulla base delle verifiche effettuate, riferisce al
Parlamento sullo stato di attuazione della normativa e sul suo effettivo
funzionamento, in occasione della relazione presentata ai sensi del citato
articolo 21.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
7 luglio 2000
Il Ministro:
Salvi
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