Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000
"Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio
dei disabili, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge
12 marzo 1999, n. 68."
N.B. Si omettono gli allegati
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTA
la legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei
disabili, che all'art.1, comma 1 individua come finalità la promozione
dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili
nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento
mirato;
VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 4, della citata legge 12 marzo
1999, n.68 che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio
dei ministri di un atto di indirizzo e coordinamento contenente i criteri
secondo i quali le commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio
1992, n.104, effettuano l'accertamento delle condizioni di disabilità
che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo
dei disabili ed i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite
sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, recante "legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";
VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59, recante la delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione, ed in particolare l'articolo 8;
VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, recante il conferimento
alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato
del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 come modificato da
ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, recante norme per
la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art.1
della legge 30 novembre 1998, n.419;
VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del......;
ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art.8
della legge 15 marzo 1997, n.59, , nella seduta del..........
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione
del......;
DECRETA
Art. 1 (Commissione
di accertamento)
1. L'accertamento delle condizioni di disabilità, che danno diritto di
accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili e l'effettuazione
delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante,
di cui all'articolo 1, comma 4, della legge
12 marzo 1999, n.68, sono svolti dalle commissioni di cui all'articolo
4, della legge
5 febbraio 1992, n.104, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo
5 del presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3, 5 e 6 della
legge 12 marzo
1999, n.68, l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno
diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili,
nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a)
e c), della medesima legge
n.68/1999, è effettuato, eventualmente anche in più fasi temporali
sequenziali, contestualmente all'accertamento delle minorazioni civili.
Art. 2 (Attività della Commissione)
1. L'attività della Commissione di cui all'articolo 1 è finalizzata a
formulare una diagnosi funzionale della persona disabile, volta ad individuarne
la capacità globale ed a prospettare linee di indirizzo per il collocamento
lavorativo della persona disabile;
Art. 3 (Criteri di accertamento delle condizioni di disabilità e criteri
e modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della
permanenza dello stato invalidante)
1. I criteri di accertamento delle condizioni di disabilità che danno
diritto ad accedere al sistema lavorativo dei disabili ed i criteri e
le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della
permanenza dello stato invalidante si basano sulle indicazioni di cui
al successivo art.4 e sulla diagnosi funzionale della persona disabile
e portano alla formulazione della relazione conclusiva da parte della
Commissione di accertamento.
Art.4 (Profilo socio-lavorativo della persona disabile)
1. La Commissione, anche sulla base delle informazioni richieste al
Comitato tecnico acquisisce le notizie utili per individuare la posizione
della persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare,
di scolarità e di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono presi in considerazione i dati attinenti
alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale, eventualmente
redatti per la persona disabile nel periodo scolare, ai sensi degli articoli
3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, recante
atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui
compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di
handicap, previsto all'articolo
12, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n.104.
Art. 5 (Diagnosi funzionale della persona disabile)
1. La diagnosi funzionale è la descrizione analitica della compromissione
funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale della persona disabile,
al momento in cui accede alla struttura sanitaria per usufruire degli
interventi previsti dall'articolo 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68.
2. Alla diagnosi funzionale provvedono le commissioni di cui all'articolo
1.
3. La diagnosi funzionale si basa sui dati anamnestico-clinici, sugli
elementi di cui al precedente art.4, nonché sulla valutazione della documentazione
medica preesistente.
4. L'accertamento è eseguito secondo le indicazioni contenute nella scheda
per la definizione delle capacità di cui all'allegato n.1, utilizzando
le definizioni medico-scientifiche, contenute nell'allegato n.2 (glossario)
che fa parte integrante del presente decreto.
5. L'accertamento delle condizioni di disabilità comporta la definizione
collegiale della capacità globale attuale e potenziale della persona disabile
e l'indicazione delle conseguenze derivanti dalle minorazioni, in relazione
all'apprendimento, alla vita di relazione e all'integrazione lavorativa.
Art.6 (Relazione conclusiva)
1. La Commissione di accertamento, sulla base delle risultanze derivanti
dalla valutazione globale, formula, entro quattro mesi dalla data della
prima visita, la relazione conclusiva che contiene le linee progettuali
per l'integrazione lavorativa della persona disabile ed indica le tipologie
di inserimento lavorativo della persona che possono essere ipotizzate
in:
collocamento mirato senza interventi di supporto;
collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione;
collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione e con
l'utilizzazione di strumenti tecnici;
percorso formativo propedeutico al collocamento mirato.
2. La Commissione di accertamento, nella relazione conclusiva, raccomanda
le eventuali forme di sostegno e, ove possibile, gli strumenti tecnici
necessari al fine dell'inserimento o del mantenimento al lavoro della
persona disabile.
3. La relazione conclusiva è certificata dalla Commissione.
Art. 7 (Attività della azienda USL e del Comitato tecnico di cui all'articolo
6,comma 2, lett. b), della legge 12 marzo 1999, n.68)
1. La relazione conclusiva certificata, di cui all'articolo 7, comma
3, è consegnata in originale agli uffici amministrativi dell'Azienda USL
presso cui è istituita la Commissione di accertamento, unitamente a tutta
la documentazione acquisita e redatta nel corso della visita. Tali uffici
curano la custodia degli atti. Copia di tutti gli atti di cui al precedente
art.5 sono trasmessi dalle aziende sanitarie locali alle Commissioni mediche
di verifica del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'approvazione o la sospensione degli effetti degli accertamenti
clinico-sanitari, secondo ed entro i termini previsti dal comma 7 dell'art.1,
della legge n.295 del 15 ottobre 1990.
2. L'azienda USL invia copia della relazione conclusiva alla Commissione
provinciale per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per i conseguenti adempimenti relativi
all'iscrizione negli elenchi di cui all'art.8 della citata legge n.68
del 1999. Tale Commissione informa il Comitato tecnico di cui all'articolo
6, comma 2, lett. b), della legge 12 marzo 1999, n.68.
3. Il Comitato tecnico informa la Commissione di accertamento sul percorso
di inserimento al lavoro della persona disabile, per la quale siano state
formulate le linee progettuali per l'integrazione lavorativa, anche ai
fini delle visite sanitarie di controllo di cui all'articolo 8.
4. Il direttore del distretto di residenza della persona disabile assicura
che nelle risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo
3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 siano ricompresi
anche gli interventi per le prestazioni di cui all'articolo 7, commi 1
e 2.
Art.8 (Visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante)
1. La Commissione di accertamento, su indicazione del Comitato tecnico,
contenente anche la comunicazione della data di avvio dell'inserimento
lavorativo della persona disabile, effettua visite sanitarie di controllo
per la rispondenza agli obiettivi del collocamento mirato, aventi per
finalità la verifica della permanenza dello stato invalidante e della
misura delle capacità già accertate nonché la validità dei servizi di
sostegno e di collocamento mirato, indicati nella relazione conclusiva
del primo accertamento.
2. La visita sanitaria di controllo è effettuata secondo i criteri e con
le modalità indicati negli articoli 4 e 5 e si conclude con la formulazione
da parte della Commissione di accertamento di una nuova relazione conclusiva
certificata. Detta relazione, sulle base delle risultanze della visita
di controllo, modifica, ove necessario, le indicazioni di cui ai commi
1 e 2 dell'articolo 6 ed indica la nuova tipologia di collocamento mirato,
la forma di sostegno necessarie e le eventuali ulteriori tipologie di
inserimento lavorativo.
3. La frequenza delle visite sanitarie di controllo per ciascun soggetto
disabile è stabilita dalla Commissione di accertamento sulla base delle
risultanze degli elementi di cui all'art.4, della diagnosi funzionale,
nonché in relazione alle modalità del percorso di inserimento lavorativo,
indipendentemente dalla forma giuridica che lo stesso assume.
4. La chiamata a visita di controllo è effettuata con immediatezza qualora
vi sia la specifica richiesta da parte della persona disabile, ovvero
qualora il legale rappresentante dell'azienda o dell'ente presso i quali
la persona sia stata inserita rappresentino al Comitato tecnico e per
conoscenza alla Commissione l'insorgere di difficoltà che pongano in pregiudizio
la prosecuzione dell'integrazione lavorativa.
Art.9 (Vigilanza)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano
la vigilanza sulle aziende USL e sugli uffici del lavoro di livello regionale,
provinciale e locale perché diano piena e qualificata collaborazione alle
commissioni di cui all'articolo 1 al fine di dare attuazione alle disposizioni
sul collocamento al lavoro dei disabili previste nella legge
12 marzo 1999, n.68.
|