Decreto del Presidente
della Repubblica n.333 del 10 ottobre 2000
Regolamento di esecuzione della legge
12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo
20 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede l'emanazione di un
regolamento recante norme di esecuzione, aventi carattere generale, ai
fini dell'attuazione della citata legge;
Vista la legge
5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale ed i diritti delle persone handicappate;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 30 marzo 2000; Sentita la conferenza unificata, istituita
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso
parere favorevole in data 4 aprile 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;
Ritenuta, al riguardo, con riferimento all'individuazione dei competenti
servizi per l'impiego, l'opportunità di mantenere la terminologia adottata,
che identifica le nuove strutture preposte al collocamento, per effetto
del decentramento amministrativo in materia di mercato del lavoro operato
dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica;
E
m a n a
il seguente regolamento:
Art.
1.
Soggetti iscritti negli elenchi
1. Possono
ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone
disabili, di cui all'articolo
1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano compiuto i quindici
anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento,
rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per tali
categorie, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i soggetti
di cui all'articolo
18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nonché quelli di cui alla
legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificata dalla legge 17 agosto
1999, n. 288, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione.
Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa
di servizio, di guerra o di lavoro, nonché per i soggetti di cui alla
citata legge n. 407 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva
dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione
negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa
sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza
essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo
non imputabile.
3. Gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per
causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi negli elenchi
del collocamento obbligatorio se minori di età al momento della morte
del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso della prima
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia
di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915. Agli effetti della iscrizione negli elenchi,
si considerano minori i figli di età non superiore a 21 anni, se studenti
di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari.
4. Ferma restando la disciplina sostanziale in materia di assunzioni obbligatorie
delle categorie di cui all'articolo
1 della legge n. 68 del 1999, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della predetta legge, le iscrizioni effettuate negli albi professionali,
articolati a livello regionale, rispettivamente dei centralinisti telefonici
non vedenti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, sono comunicate
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale
per l'impiego, entro 60 giorni dall'iscrizione, per l'aggiornamento dell'albo
e l'espletamento dei compiti di certificazione. Per la categoria dei massaggiatori
e massofisioterapisti non vedenti, le relative iscrizioni all'Albo nazionale
sono comunicate dal predetto Ministero ai servizi di collocamento di residenza
dell'iscritto, entro lo stesso termine.
Art.
2.
Obbligo di riserva
1. Per
i datori di lavoro pubblici e per i datori di lavoro privati, l'obbligo
di assunzione ai sensi dell'articolo
3 della legge n. 68 del 1999 si determina calcolando il personale
complessivamente occupato. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, e
all'articolo 5, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, il computo
della quota di riserva si effettua dopo aver provveduto all'esclusione
del personale per il quale i predetti obblighi di assunzione non sono
operanti.
2. I datori di lavoro privati che, alla data di entrata in vigore della
legge n. 68 del
1999, occupano da 15 a 35 dipendenti, ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera c), della medesima legge, e che effettuano una
nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio,
sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i dodici mesi successivi
a partire dalla data in cui si effettua la predetta assunzione. Qualora,
entro il medesimo termine, il datore di lavoro effettui una seconda nuova
assunzione, il datore di lavoro stesso è tenuto ad adempiere contestualmente
all'obbligo di assunzione del lavoratore disabile. Per la richiesta di
avviamento, si applica quanto previsto dal comma 4.
3. Non sono considerate nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione
di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la
durata dell'assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio
qualora siano sostituiti entro 60 giorni dalla predetta cessazione, nonché
le assunzioni effettuate ai sensi della legge
n. 68 del 1999.
4. Entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, secondo quanto previsto
dall'articolo
9, comma 1, della legge n. 68 del 1999, i datori di lavoro di cui
al comma 2, sono tenuti all'invio del prospetto informativo che equivale
alla richiesta di avviamento ai sensi dell'articolo
9, comma 3, della citata legge.
5. Il personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative,
di cui all'articolo
3, comma 3, della legge n. 68 del 1999, è individuato in base alle
norme contrattuali e regolamentari applicate dagli organismi di cui al
citato comma 3.
6. Per gli enti e le associazioni di arte e cultura e per gli istituti
scolastici religiosi, che operano senza scopo di lucro, soggetti agli
obblighi di assunzione, la quota di riserva si calcola, successivamente
alla verifica di possibilità di collocamento mirato di cui all'articolo
2 della legge n. 68 del 1999, sul personale tecnico-esecutivo e svolgente
funzioni amministrative, individuato secondo quanto previsto dal comma
5.
Art.
3.
Modalità di computo della quota di riserva. Esclusioni
1. Accanto
ai lavoratori che non costituiscono base di computo per la determinazione
della quota di riserva, sono parimenti esclusi, ai fini di cui all'articolo
4, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999, i lavoratori assunti
con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato,
con contratto di reinserimento, con contratto di lavoro temporaneo presso
l'impresa utilizzatrice, e con contratto di lavoro a domicilio. Sono altresì
esclusi dalla base di computo i lavoratori assunti per attività lavorativa
da svolgersi esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività,
e i soggetti di cui all'articolo
18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nei limiti della percentuale
ivi prevista.
2. I lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni
per infortunio o malattia, di cui all'articolo
4, comma 4, della legge n. 68 del 1999, e che abbiano subito una riduzione
della capacità lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento,
sono esclusi dalla base di computo e sono computabili nella percentuale
di riserva, a meno che l'inabilità non sia stata determinata da violazione,
da parte del datore di lavoro pubblico o privato delle norme in materia
di sicurezza ed igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale. Gli stessi
lavoratori sono ascrivibili alla quota parte di assunzioni da effettuare
con chiamata numerica.
3. Qualora non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o a
mansioni inferiori, con la conservazione del trattamento più favorevole,
i lavoratori di cui al comma 2 sono avviati presso altro datore di lavoro,
con diritto di precedenza e senza inserimento nella graduatoria, e assegnati
a mansioni compatibili con le residue capacità lavorative. L'accertamento
della compatibilità delle mansioni è svolto dalle commissioni di cui all'articolo
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sentito il comitato tecnico
di cui all'articolo
6, comma 2, lettera b), della legge n. 68 del 1999, con le modalità
ivi previste.
4. Quanto previsto dai commi 2 e 3 si applica anche ai lavoratori che
si sono invalidati successivamente all'assunzione per infortunio sul lavoro
o malattia professionale, di cui all'articolo
1, comma 7, della legge n. 68 del 1999. I predetti lavoratori sono
esclusi dalla base di computo e sono computati nella percentuale d'obbligo,
alle medesime condizioni di cui ai citati commi 2 e 3, qualora abbiano
acquisito un grado di invalidità superiore al 33 per cento.
5. I datori di lavoro pubblici o privati che occupano da 15 a 35 dipendenti,
che assumono un lavoratore disabile, con invalidità superiore al 50 per
cento o ascrivibile alla quinta categoria, in base alla tabella allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, con
contratto a tempo parziale, possono computare il lavoratore medesimo come
unità, a prescindere dall'orario di lavoro svolto.
6. Agli effetti dell'articolo
4, comma 1, della legge n. 68 del 1999, per i datori di lavoro pubblici
o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di
nove mesi di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla
base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate
nell'arco dell'anno solare, anche non continuative.
7. La disposizione di cui all'articolo
3, comma 3, della citata legge n. 68 del 1999, si applica anche agli
Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB).
Art.
4.
Sospensione degli obblighi
1. Ai fini
della fruizione dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione
di cui all'articolo
3, comma 5, della citata legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro
privato presenta apposita comunicazione al competente servizio provinciale,
corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una
delle condizioni di cui al citato comma 5, allegando il relativo provvedimento
amministrativo che riconosce tale condizione.
2. La sospensione opera per un periodo pari alla durata dei trattamenti
di cui all'articolo
3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, e cessa contestualmente al
termine del trattamento che giustifica la sospensione stessa. Entro 60
giorni da tale data, il datore di lavoro di cui al comma 1 presenta la
richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere ai sensi dell'articolo
9, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999.
3. In attesa dell'emanazione del provvedimento che ammette l'impresa ad
uno dei trattamenti di cui all'articolo
3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro interessato
presenta domanda al servizio provinciale competente ai fini della concessione
della sospensione temporanea degli obblighi. Il servizio, valutata la
situazione dell'impresa, può concedere la sospensione con provvedimento
di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile
una sola volta.
4. La sospensione degli obblighi occupazionali riconosciuta ai sensi del
presente articolo può riguardare anche i lavoratori di cui all'articolo
18, comma 2, della legge n. 68 del 1999.
Art.
5.
Compensazioni territoriali
1. I datori
di lavoro privati presentano la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione
alla compensazione territoriale, per unità produttive situate nella stessa
regione, al competente servizio provinciale.
2. Il servizio di cui al comma 1 valuta l'ammissibilità della domanda
di compensazione, che deve essere adeguatamente motivata, in relazione
alla situazione organizzativa dell'azienda e al numero degli iscritti
negli elenchi del collocamento obbligatorio in ciascun ambito provinciale
ed emana il provvedimento entro 150 giorni dal ricevimento della domanda,
attivando le opportune forme di raccordo con i servizi provinciali interessati
secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale. Il provvedimento
che decide sulla domanda di compensazione è immediatamente trasmesso a
tutti i servizi provinciali interessati. Trascorso il predetto termine
senza che l'amministrazione abbia emanato il provvedimento o senza che
abbia compiuto atti interruttivi del decorso del termine, la domanda si
intende accolta.
3. La domanda di compensazione territoriale che interessa unità produttive
situate in diverse regioni, adeguatamente motivata come previsto al comma
2, è presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione
generale per l'impiego, che, acquisite le necessarie informazioni dalle
regioni sul numero degli iscritti al collocamento obbligatorio in ciascuna
provincia e su altri profili ritenuti utili ai fini della decisione, emana
il relativo provvedimento, sulla base dei criteri ed entro lo stesso termine
di cui al comma 2. A tal fine, il datore di lavoro privato allega alla
domanda copia dell'ultimo prospetto informativo, di cui all'articolo
9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999. Qualora le informazioni
delle regioni non pervengano almeno 60 giorni prima della scadenza del
termine di cui al comma 2, il Ministero emana comunque il provvedimento,
fermo restando quanto disposto dal citato comma 2, ultimo periodo.
4. I datori di lavoro pubblici effettuano la compensazione, limitatamente
alle sedi situate nello stesso ambito regionale e in via automatica.
Art.
6.
Modalità di assunzioni obbligatorie
1. La prescrizione di
cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), opera per le assunzioni
ancora da effettuare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo
3 della citata legge n. 68 del 1999, a meno che il numero di lavoratori
computabili nelle quote di riserva e già in servizio non sia pari o superiore
alla quota percentuale numerica di cui alle lettere b) e c) della citata
disposizione. In tale caso, la quota residua di personale disabile da
assumere potrà essere assorbita interamente tramite richiesta nominativa.
2. In aderenza a quanto previsto dal comma 1, per i datori di lavoro privati
che occupano da 36 a 50 dipendenti e che abbiano già in servizio una unità
lavorativa computabile nella quota di riserva, l'unità mancante è assunta
con richiesta nominativa.
3. Ai fini della legge
n. 68 del 1999, gli "enti promossi" di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera a), della citata legge sono quelli che recano nella denominazione
la sigla del partito politico, dell'organizzazione sindacale o sociale
che li promuove. In assenza di tale requisito, sono inclusi in tale categoria
gli enti nel cui statuto i predetti organismi risultano tra i soci fondatori
o tra i soggetti promotori.
Art.
7.
Avviamento
1. Ai fini dell'inoltro
della richiesta di avviamento, i 60 giorni di cui all'articolo
9, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999 decorrono dal giorno
successivo a quello in cui insorge l'obbligo di assunzione.
2. Per i datori di lavoro pubblici, previa verifica circa la sussistenza
delle condizioni di assunzione nel settore pubblico previste dall'ordinamento
vigente in materia di lavoro pubblico, entro il termine di cui al comma
1 deve effettuarsi la richiesta di avviamento a selezione prevista dall'articolo
36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Qualora il datore di lavoro pubblico intenda adempiere agli obblighi di
assunzione mediante le convenzioni di cui all'articolo
11 della legge n. 68 del 1999, il predetto termine è riferito alla
trasmissione al servizio competente di una proposta di convenzione.
3. Il termine di decorrenza per la richiesta di avviamento, di cui al
comma 1, si applica anche alla fattispecie di cui all'articolo
10, comma 5, della legge n. 68 del 1999.
4. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa
dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni, stipulate ai
sensi dell'articolo
11, della legge n. 68 del 1999, ferma restando l'assunzione per chiamata
diretta nominativa prevista dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 29 del 1993, per il coniuge superstite e per i figli del
personale delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e del personale della Polizia municipale, deceduto nell'espletamento
del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata. Le convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle
procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti,
tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato.
5. I datori di lavoro privati che intendono assumere disabili psichici
con richiesta nominativa devono stipulare la convenzione di cui all'articolo
11 della legge n. 68 del 1999.
6. In caso di impossibilità di avviare i lavoratori con la qualifica richiesta
in base al contratto collettivo applicabile, il servizio convoca immediatamente
il datore di lavoro privato ai fini della individuazione di possibili
soluzioni alternative di avviamento, valutando la disponibilità di lavoratori
disabili con qualifiche simili rispetto a quella richiesta. In caso di
esito negativo, il datore di lavoro medesimo stipula con il servizio un'apposita
convenzione di inserimento lavorativo, con le modalità previste dagli
articoli 11 e 12
della legge n. 68 del 1999 che preveda lo svolgimento di tirocinio con
finalità formative per i soggetti a tal fine individuati.
7. Nei casi di cui al comma 6, qualora il datore di lavoro convocato,
non si presenti senza motivazione e comunque entro trenta giorni dalla
data di convocazione, o in ogni caso non sia possibile dar luogo alla
stipula della convenzione, il servizio procede all'avviamento tenuto conto
delle indicazioni contenute nelle schede professionali e delle altre informazioni
contenute nel prospetto informativo annuale nonché nella attuale richiesta
di avviamento.
8. Qualora, esperita la procedura di cui ai commi 5 e 6, non sia possibile,
per causa non imputabile al datore di lavoro, effettuare l'avviamento,
il medesimo datore di lavoro può presentare domanda di esonero parziale,
ai sensi dell'articolo
5, comma 4, della legge n. 68 del 1999, e della successiva normativa
di attuazione, ferma restando l'autonoma attivazione della disciplina
che regola l'esonero parziale al di fuori dei casi previsti dal presente
articolo.
9. In conformità con quanto previsto dall'articolo 36, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo
22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 80 del 1998, i datori di
lavoro pubblici assolvono l'obbligo di cui all'articolo
18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 mediante procedure selettive
concorsuali e, per le qualifiche e i profili per cui è richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, mediante l'avviamento a selezione
ai sensi della normativa vigente, ferma restando l'assunzione per chiamata
diretta nominativa per le speciali categorie di cui al comma 4, come disciplinata
dal citato articolo 36, comma 2, e dall'articolo 21 della legge 5 dicembre
1988, n. 521.
Art.
8.
Sistema sanzionatorio
1. L'attività
ispettiva in materia di assunzioni obbligatorie e l'irrogazione delle
sanzioni sono esercitate dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente, anche su segnalazione del servizio preposto al collocamento.
2. I servizi per il collocamento, ai fini dell'accertamento e dell'eventuale
irrogazione delle sanzioni, trasmettono gli atti al servizio ispettivo
della direzione provinciale di cui al comma 1, attivando la procedura
prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le sanzioni di cui all'articolo
15, comma 1, della legge n. 68 del 1999 si applicano alle imprese
private e agli enti pubblici economici. Tale disposizione non si applica
ai datori di lavoro di cui all'articolo
3, comma 1, lettera c) e comma 3, della citata legge n. 68 qualora
non effettuino nuove assunzioni.
4. La sanzione di cui all'articolo
15, comma 4, della legge n. 68 del 1999, deve intendersi applicabile,
in via transitoria, anche in caso di inadempienza rispetto agli obblighi
di assunzione di cui all'articolo
18, comma 2, della citata legge.
5. La certificazione di ottemperanza prevista dall'articolo
17 della legge n. 68 del 1999 è rilasciata dal servizio nel cui territorio
il datore di lavoro pubblico o privato ha la sede legale e deve contenere,
qualora sussistano scoperture della quota di riserva, specifico riferimento
alla presentazione del prospetto informativo di cui all'articolo
9, comma 6, della medesima legge entro i termini fissati dal relativo
decreto di attuazione, nonché l'avvenuto inoltro della richiesta di avviamento
di cui al citato articolo
9, comma 1, se non coincidente con la trasmissione del prospetto,
ovvero le iniziative in corso aventi ad oggetto interventi di collocamento
mirato anche tramite la stipula di convenzioni previste dalla disciplina
vigente in materia, fatta salva l'indicazione delle eventuali autorizzazioni,
concesse o richieste, alle esenzioni dall'obbligo di assunzione, derivanti
dall'applicazione dei relativi istituti previsti dalla legge.
Art.
9.
Graduatorie
1. Fino
al momento della operatività della graduatoria di cui all'articolo
8 della citata legge n. 68 del 1999, rimangono valide le graduatorie
di cui alla previgente disciplina in materia di collocamento obbligatorio
senza la distinzione per categorie. I lavoratori già iscritti nelle liste
del collocamento obbligatorio alla data di entrata in vigore del presente
regolamento mantengono la posizione in graduatoria precedentemente acquisita.
Le regioni definiscono termini e modalità per la costituzione della graduatoria
unica degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, di cui al citato
articolo 8,
comma 2.
2. Per i lavoratori già iscritti in base alla precedente disciplina in
materia di collocamento obbligatorio, il comitato tecnico, di cui all'articolo
4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo
6, comma 2, lettera b), della legge n. 68 del 1999, redige, anche
per il tramite dei servizi competenti, la scheda professionale, di cui
all'articolo
8, comma 1, della legge n. 68 del 1999, all'atto dell'avviamento,
con gli elementi in suo possesso.
3. Ai fini della definizione da parte delle regioni, dell'attribuzione
dei punteggi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione
delle graduatorie, le regioni medesime, a norma di quanto previsto dall'articolo
8, comma 4, della legge n. 68 del 1999, tengono conto, prioritariamente,
dei seguenti criteri generali:
a) anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
b) condizione economica;
c) carico familiare;
d) difficoltà di locomozione nel territorio.
4. Le regioni, in base alle singole esigenze locali, possono individuare
ulteriori criteri rispetto a quelli di cui al comma 1.
5. Per le assunzioni presso datori di lavoro pubblici, i criteri che concorrono
alla formazione delle graduatorie sono quelli indicati nella tabella allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246. Le
regioni possono individuare ulteriori elementi di valutazione, su proposta
del comitato tecnico di cui al comma 2.
Art.
10.
Convenzioni tra datori di lavoro privati, cooperative sociali o disabili
liberi professionisti e servizio competente
1. Ai
sensi dell'articolo
12 della citata legge n. 68 del 1999, i datori di lavoro privati soggetti
agli obblighi di cui all'articolo
3 della citata legge, nonché le cooperative sociali di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed i
disabili liberi professionisti, interessati alla stipula delle convenzioni
di cui al medesimo articolo
12, comunicano al servizio competente per il territorio per il quale
si intende stipulare la convenzione la propria disponibilità ad avvalersi
di tale strumento, fornendo altresì ogni utile informazione, appositamente
documentata, atta a dimostrare la loro idoneità al raggiungimento degli
scopi previsti dalla legge e il possesso dei requisiti di cui al comma
2.
2. Al momento della comunicazione di cui al comma 1, il disabile libero
professionista deve essere iscritto al relativo albo professionale da
almeno un anno. Alla medesima data, le cooperative sociali di cui al citato
comma 1 devono essere iscritte all'albo regionale di cui all'articolo
9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991 da almeno un anno,
e devono avere in corso di svolgimento altre attività oltre a quelle oggetto
della commessa. Il datore di lavoro privato che stipula la convenzione
è tenuto contestualmente ad assumere il lavoratore disabile a tempo indeterminato
a copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo
3 della legge n. 68 del 1999.
3. Le convenzioni di cui all'articolo
12 della legge n. 68 del 1999 hanno durata non superiore a 12 mesi,
prorogabili di ulteriori 12 mesi da parte dei servizi competenti. Oltre
tale termine, il datore di lavoro privato che ha assunto il disabile può
stipulare con i medesimi soggetti ed anche per lo stesso lavoratore, in
tal caso su conforme parere del comitato tecnico di cui all'articolo
6, comma 2, lettera b), della citata legge n. 68 del 1999, una nuova
convenzione avente ad oggetto un percorso formativo adeguato alle ulteriori
esigenze formative del disabile.
4. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro da parte del datore
di lavoro privato che assume il disabile, la cooperativa sociale e il
disabile libero professionista ed il lavoratore disabile impiegato con
la convenzione assumono reciprocamente tutti i diritti e gli obblighi,
ivi compresi quelli di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, derivanti dal rapporto di lavoro in base alla
disciplina normativa e al contratto collettivo applicabile. Gli esiti
del percorso formativo personalizzato sono comunicati dalla cooperativa
sociale o dal disabile libero professionista al predetto datore di lavoro
privato, con le modalità individuate nella convenzione.
5. Nella convenzione sono altresì disciplinate le modalità della prestazione
lavorativa svolta dal disabile che rientrano nella disponibilità delle
parti, ai sensi di quanto previsto dal contratto collettivo applicabile.
I contenuti e le finalità della formazione personalizzata per il disabile,
che può svolgersi anche in attività diverse da quelle oggetto della commessa,
devono essere orientate all'acquisizione, da parte del disabile, di professionalità
equivalenti a quelle possedute nonché adeguate alle mansioni che il disabile
stesso è chiamato a svolgere presso il datore di lavoro privato che lo
ha assunto, al termine della convenzione.
6. L'eventuale recesso di uno dei soggetti contraenti prima della scadenza
naturale della convenzione comporta la contestuale acquisizione della
piena responsabilità del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro
privato nei confronti del lavoratore disabile assunto e la contestuale
immissione in servizio di quest'ultimo.
7. I servizi sottopongono lo schema di convenzione ai competenti uffici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le regioni possono
stipulare apposite convenzioni-quadro con il predetto Istituto al fine
di definire preventivamente termini e modalità di versamento dei predetti
contributi da parte delle cooperative sociali e dei disabili liberi professionisti.
8. Il servizio che stipula la convenzione effettua verifiche periodiche
sul corretto funzionamento della convenzione stessa.
Art.
11.
Disposizioni transitorie relative al computo della quota di riserva
1. I datori
di lavoro pubblici e privati, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di
cui all'articolo
3 della citata legge n. 68 del 1999, possono computare i lavoratori
disabili già occupati ai sensi della legge sul collocamento obbligatorio
nonché i lavoratori di cui all'articolo
18, comma 2, della citata legge, nei limiti della percentuale ivi
prevista.
2. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al
lavoro dei soggetti di cui all'articolo
18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, e comunque in via transitoria
per un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote
obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori già
occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento
obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di
cui alla medesima legge
n. 68 del 1999.
Art.
12.
Invalidi del lavoro ed invalidi per servizio
1. Per l'attuazione
di quanto previsto dall'articolo
18, comma 3, della legge n. 68 del 1999, i corsi di formazione e riqualificazione
professionale di cui all'articolo
4, comma 6, della citata legge, si intendono attivati con priorità
nei confronti degli invalidi per lavoro e degli invalidi per servizio
appartenenti alle forze di polizia, al personale militare e della protezione
civile.
2. Ai fini della realizzazione del collocamento mirato, nel caso di attivazione
di progetti di formazione e riqualificazione professionale di cui al comma
1, i soggetti di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di
tempo di ventiquattro mesi indicato nell'articolo
18, comma 3, della legge n. 68 del 1999, sono avviati al lavoro senza
necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo
8, comma 2, della citata legge, secondo la posizione dagli stessi
occupata nelle rispettive graduatorie di provenienza, tenuto conto della
qualifica professionale posseduta e della professionalità acquisita in
esito alla partecipazione al progetto di formazione o di riqualificazione
professionale attivato.
Art.
13.
Disposizioni transitorie relative alla validità delle convenzioni e delle
autorizzazioni alla esenzione dagli obblighi.
1. Le convenzioni stipulate
ai sensi degli articoli 17 e 25 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché
le autorizzazioni all'esenzione dagli obblighi di assunzione, concesse
ai sensi della legge
2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni e integrazioni,
a titolo di esonero parziale, di compensazione territoriale e di sospensione
temporanea, cessano la loro efficacia entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, ferma restando la loro naturale scadenza,
qualora precedente.
2. Entro la data di validità delle convenzioni e delle autorizzazioni,
di cui al comma 1, il datore di lavoro privato che ne fruisce può inoltrare
al servizio provinciale competente domanda diretta a ridefinire i contenuti
della convenzione o del provvedimento di autorizzazione, secondo le linee
e con le modalità fissate dalla citata legge
n. 68 del 1999. Il servizio verifica la rispondenza dei nuovi contenuti
della autorizzazione alle nuove finalità perseguite dalla vigente normativa
in materia di inserimento mirato dei disabili nonché la permanenza delle
condizioni che giustificano, secondo quanto previsto dalle disposizioni
della legge n.68
che regolano i menzionati istituti, il ricorso alle suddette autorizzazioni.
Non è consentito il cumulo di convenzioni e autorizzazioni stipulate ai
sensi di diverse normative.
Art.
14
Disposizioni finali
1. Ai fini della stipula
delle convenzioni di cui agli articoli
11 e 12,
della legge n.68 del 1999, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale promuove la definizione di linee programmatiche, previa consultazione
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro,
da adottare nell’ambito della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
2. Per gli adempimenti di cui all’articolo
21 della legge n.68 del 1999, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale effettua verifiche periodiche sullo stato di attuazione della
citata legge e della normativa di attuazione.
Il presente regolamento,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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