Legge 3 aprile
2001, n. 142
"Revisione della legislazione in materia cooperativistica,
con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"
Art. 1.
(Soci lavoratori di cooperativa).
1. Le disposizioni della
presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto
mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative
da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono
l'organizzazione del lavoro dei soci.
2. I soci lavoratori di cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione
degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e
conduzione dell'impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni
concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei
processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al
rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro
destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche
in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché
alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa
stessa.
3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione
o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore
e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi
altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non
occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi
sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro
in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale
e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente
legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio
lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.
Art.
2.
(Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa).
1. Ai soci
lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica
la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni
volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo.
Si applicano altresí tutte le vigenti disposizioni in materia di
sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano
gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonché
le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della
prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarità del sistema
cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono
essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali
del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente più rappresentative.
Art.
3.
(Trattamento economico del socio lavoratore).
1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio
lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità
e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi
previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale
del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro
diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi
specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma
di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea
e possono essere erogati:
a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite
in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno,
in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi
di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni
medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto
e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo
24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione
gratuita dei titoli di cui all'articolo
5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Art.
4.
(Disposizioni in materia previdenziale).
1. Ai fini
della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle
normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro
adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti
di quanto previsto dall'articolo 6.
2. I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è
instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti
dall'articolo 3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti previdenziali,
reddito da lavoro dipendente.
3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato
ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina
recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
602, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri e princípi
direttivi:
a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei
soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa;
b) gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze
settoriali e territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera a) in
un periodo non superiore a cinque anni;
c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art.
5.
(Altre normative applicabili al socio lavoratore).
1. Il riferimento
alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, previsti
dall'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, si intende applicabile
anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro nei limiti del trattamento
economico di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a). La presente
norma costituisce interpretazione autentica delle disposizioni medesime.
2. Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di
cui al comma 3 dell'articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del
giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. In
caso di controversie sui rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e le
cooperative, si applicano le procedure di conciliazione e arbitrato irrituale
previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni,
e 29 ottobre 1998, n. 387. Restano di competenza del giudice civile ordinario
le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo.
Art.
6.
(Regolamento interno).
1. Entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative
di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea,
sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa,
con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta
giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente
per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che
attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte
dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa
e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie
diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti
di lavoro diversi da quello subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza,
un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto
possibile, i livelli occupazionali e siano altresí previsti: la
possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi
di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera
durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito
del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto
anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi,
in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative
di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa
di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità
stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento
cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative.
2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1, il regolamento
non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai
trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti
collettivi nazionali di cui all'articolo 3. Nel caso in cui violi la disposizione
di cui al primo periodo, la clausola è nulla.
Art.
7.
(Vigilanza in materia di cooperazione).
1. Il Governo
è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle
società cooperative e loro consorzi, con particolare riferimento
agli oggetti di cui alle lettere da a) a q) e sulla base dei seguenti
princípi e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società
cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge
7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per la piccola
società cooperativa, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58;
b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante
la revisione cooperativa, finalizzata:
1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle società
cooperative suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed elevare
la democrazia cooperativa;
2) a verificare la natura mutualistica delle società cooperative,
con particolare riferimento alla effettività della base sociale
e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto
delle norme in materia di cooperazione, nonché ad accertare la
consistenza dello stato patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio
consuntivo d'esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazione
e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione
di bilancio;
c) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti
adottati dalle cooperative e della correttezza dei rapporti instaurati
con i soci lavoratori;
d) effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti
dalla legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli
uffici periferici competenti, anche da parte delle associazioni nazionali
di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui
all'articolo
5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, secondo i princípi e i criteri direttivi della
presente legge e con finalità di sostegno, autotutela e autogoverno
del movimento cooperativo;
e) svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui alla
lettera d), anche mediante revisioni cooperative per le società
cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del
citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni, con le stesse finalità di quelle di
cui alle lettere b) e d), a cura del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, che puó affidarne l'esecuzione, sulla base di apposite
convenzioni, alle stesse associazioni nazionali riconosciute, nell'ambito
di un piano operativo biennale predisposto dalla Direzione generale della
cooperazione del medesimo Ministero, d'intesa con le associazioni medesime,
fermi restando gli attuali meccanismi di finanziamento;
f) facoltà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
di disporre e far eseguire da propri funzionari ispezioni straordinarie,
per accertamenti a campione o sulla base di esigenze di approfondimento
derivanti dalle revisioni cooperative e qualora se ne ravvisi l'opportunità,
finalizzate ad accertare principalmente:
1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie
e mutualistiche;
2) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali
per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;
3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;
4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività
specifiche promosse o assunte dall'ente;
5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività
e delle passività;
6) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva
rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla contrattazione
collettiva di settore;
g) adeguamento dei parametri previsti dall'articolo
15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria
del bilancio in relazione all'esigenza di una effettiva congruità
dell'obbligo di certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale
della società cooperativa;
h) definizione delle funzioni dell'addetto alle revisioni delle cooperative,
nominato dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo, quale incaricato di pubblico servizio
e definizione dei requisiti per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo
5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577;
i) distinzione di finalità, compiti e funzioni tra le revisioni
cooperative, le ispezioni straordinarie e la certificazione di bilancio,
evitando la sovrapposizione e la duplicazione di adempimenti tra le varie
tipologie di controllo, nonché tra esse e la vigilanza prevista
da altre norme per la generalità delle imprese;
l) corrispondenza, in coerenza con l'articolo 45, primo comma, della Costituzione,
tra l'intensità e l'onerosità dei controlli e l'entità
delle agevolazioni assegnate alle cooperative per promuoverne lo sviluppo;
m) adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,
allo scopo di assicurare maggiormente le condizioni per l'efficiente ed
efficace esecuzione delle revisioni cooperative, tenuto conto anche di
quanto previsto alla lettera e) circa i compiti di vigilanza che possono
essere affidati alle associazioni nazionali di cui all'articolo
5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577;
n) istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, articolato
per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai
fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando
ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'Albo
va tenuto distintamente per sezioni, definite sulla base del rapporto
mutualistico di cui alla lettera b);
o) unificazione di tutti i codici identificativi delle singole società
cooperative;
p) cancellazione dall'Albo nazionale delle società cooperative,
e conseguente perdita dei benefici connessi all'iscrizione, delle cooperative
che si sottraggono all'attività di vigilanza o che non rispettano
le finalità mutualistiche, nonché applicazione dell'articolo
2543 del codice civile in caso di reiterate e gravi violazioni del regolamento
di cui all'articolo 6 della presente legge;
q) abrogazione del Capo II del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
e individuazione delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili
con le innovazioni introdotte con i decreti legislativi di cui al presente
comma.
2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta
giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le
Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro quaranta giorni
dalla data della trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere
della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente,
quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione della nuova
normativa, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative
e correttive dei decreti legislativi sulla base dei medesimi princípi
e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le medesime modalità
di cui al comma 2.
4. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
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