Legge 23 dicembre
2000, n. 388
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)"
Art. 84. (Eliminazione
progressiva dei ticket sanitari)
1. Alla realizzazione degli obiettivi di spesa programmati nell'accordo
Governo-regioni concorrono le disposizioni contenute negli articoli 85,
86, 87 e 88.
2. In vista della progressiva eliminazione della partecipazione degli
assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario
nazionale, e' sospesa l'efficacia delle seguenti disposizioni del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124: a) articolo 1, comma 2, e comma
3, lettera a); b) articolo 2, comma 1, lettere c) ed e); c) articolo 3,
comma l; comma 2, ad eccezione dell'ultimo periodo; comma 3, primo e secondo
periodo; commi 4, 5, 6, 7 e 8; comma 9, primo periodo; d) articoli 4 e
6; e) articolo 7, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: "sia
alla situazione economica del nucleo famigliare, sia" e comma 2; f) articolo
8, comma 4.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85, sono confermate le modalita'
di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie stabilite dall'articolo
8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni,
e dagli articoli 68 e 70 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche'
le esenzioni in relazione al reddito stabilite dallo stesso articolo 8
della citata legge n. 537 del 1993.
Art. 85. (Riduzione
dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica)
1. A decorrere dal 1° luglio 2001, e' soppressa la classe di cui all'articolo
8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro il
31 gennaio 2001 e con effetto dal 1° luglio 2001, la Commissione unica
del farmaco provvede ad inserire, per categorie terapeutiche omogenee,
nelle classi di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a) e lettera c),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali attualmente inseriti
nella classe di cui alla lettera b) dello stesso comma 10, sulla base
della valutazione della loro efficacia terapeutica e delle loro caratteristiche
prevalenti.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e' abolita ogni forma di partecipazione
degli assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche relative ai medicinali
collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione di quelle previste dal
comma 26 del presente articolo.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo indicato al comma 15 dell'articolo
8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' ridotto da lire 70.000 a lire
23.000; a decorrere dal 1° gennaio 2003 e' abolita ogni forma di partecipazione
degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica
strumentale.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 4, lettera a), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e secondo le indicazioni del Piano
sanitario nazionale, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi,
erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione,
le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e
di laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato
genitale femminile, del carcinoma e delle precancerosi del colon retto:
a) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in eta' compresa tra
quarantacinque e sessantanove anni;
b) esame citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni tre anni, a favore
delle donne in eta' compresa tra venticinque e sessantacinque anni;
c) colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di eta' superiore
a quarantacinque anni e della popolazione a rischio individuata secondo
criteri determinati con decreto del Ministro della sanita'.
5. Sono altresi' erogati senza oneri a carico dell'assistito gli accertamenti
diagnostici e strumentali specifici per le patologie neoplastiche nell'eta'
giovanile in soggetti a rischio di eta' inferiore a quarantacinque anni,
individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della
sanita'.
6. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate
di lire 1.900 miliardi per l'anno 2001, di lire 1.875 miliardi per l'anno
2002, di lire 2.375 miliardi per l'anno 2003 e di lire 2.165 miliardi
a decorrere dall'anno 2004.
7. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche proposte dalle regioni,
i comportamenti prescrittivi dei medici di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta del distretto relativamente alle prestazioni farmaceutiche,
diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, nonche' la politica dei prezzi
dei farmaci e delle prestazioni convenzionate, dovranno contenere la crescita
della spesa sanitaria nella misura pari, per il 2002, almeno all'1,3 per
cento della spesa relativa nel preconsuntivo nell'anno 2000, ad almeno
il 2,3 per cento per il 2003 e ad almeno il 2,5 per cento per il 2004.
8. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 le previsioni
programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni 2002, 2003
e 2004 sono rideterminate, rispettivamente, nella misura del 3,5, del
3,45 e del 2,9 per cento.
9. A decorrere dal 30 marzo 2002, sulla base dei risultati del monitoraggio
e' verificato mensilmente l'andamento della spesa sanitaria. Qualora tale
andamento si discosti dall'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti
ai commi 7 e 8, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano propone criteri
e strumenti idonei a finanziare lo scostamento. Per la parte dello scostamento
imputabile a responsabilita' regionali, le regioni adottano le deliberazioni
per il reintegro dei ticket soppressi ovvero le altre misure di riequilibrio
previste dall'articolo 83, comma 6. In caso di inerzia delle amministrazioni
regionali il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere
agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non
oltre i successivi trenta giorni le forme di intervento sostitutivo previste
dalla normativa vigente. 10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo si provvede, quanto a lire 120 miliardi per l'anno 2002
e a lire 830 miliardi per l'anno 2003, mediante utilizzo delle maggiori
entrate tributarie connesse alle minori detrazioni conseguenti alla progressiva
abolizione dei ticket di cui ai commi 2, 3 e 4.
11. All'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, le parole: "nella misura dell'80 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento". La disposizione si applica
a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000.
12. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica del farmaco provvede
a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie
di cui al decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329, e
il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo standard
a posologia limitata per l'avvio delle terapie e standard che assicurino
una copertura terapeutica massima di 28-40 giorni. Il provvedimento e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Sono collocati nella classe di cui
all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, i medicinali le cui confezioni non sono adeguate ai predetti standard,
entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione
unica del farmaco. A decorrere dal settimo mese successivo a quello della
data predetta, la prescrivibilita' con oneri a carico del Servizio sanitario
nazionale di medicinali appartenenti alle categorie individuate dalla
Commissione unica del farmaco e' limitata al numero massimo di due pezzi
per ricetta. Le regioni e le aziende unita' sanitarie locali provvedono
all'attivazione di specifici programmi di informazione relativi agli obiettivi
e alle modalita' prescrittive delle confezioni ottimali, rivolti ai medici
del Servizio sanitario nazionale, ai farmacisti e ai cittadini.
13. All'articolo 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le
parole: "e' ridotto del 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "e'
ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per cento a
decorrere dal 31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001 ". Allo stesso
comma 4 e' aggiunto il seguente periodo: "Dalla riduzione di prezzo decorrente
dal 31 gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con prezzo non superiore
a lire 10.000".
14. Il Ministro della sanita' stabilisce, con proprio decreto, i requisiti
tecnici e le modalita' per l'adozione, entro il 31 marzo 2001, della numerazione
progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura
automatica dei medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale di cui al decreto del Ministro della unita' 29 febbraio 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, e successive
modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di pubblicazione
del decreto di cui al precedente periodo, le confezioni dei medicinali
erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di bollini
conformi alle prescrizioni del predetto decreto. Con la stessa decorrenza,
i produttori, i depositari ed i grossisti mantengono memoria nei propri
archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi usciti e della
destinazione di questi; i depositari, i grossisti ed i farmacisti mantengono
memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi
entrati e della provenienza di questi. La mancata o non corretta archiviazione
dei dati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
da lire 3 milioni a lire 18 milioni.
15. All'articolo 68, comma 9, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, dopo le parole: "onere a carico del Servizio sanitario nazionale"
sono inserite le seguenti: "nonche' i dati presenti sulla ricetta leggibili
otticamente relativi al codice del medico, al codice dell'assistito ed
alla data di emissione della prescrizione".
16. Con decreto del Ministro della sanita', previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono individuate procedure standard per il controllo
delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini degli adempimenti di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Ai fini dell'applicazione
delle predette procedure, sono organizzati corsi di formazione per funzionari
regionali, a cura del Dipartimento competente per la valutazione dei farmaci
e la farmacovigilanza del Ministero della sanita', nei limiti delle disponibilita'
di bilancio.
17. Il Ministero della sanita' trasmette periodicamente alle regioni i
risultati delle valutazioni dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei
medicinali relative al controllo di cui al comma 16.
18. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanita' fissa, con proprio
decreto, le modalita' per la rilevazione e la contabilizzazione in forma
automatica, in ciascuna farmacia convenzionata con il Servizio sanitario
nazionale, dell'erogazione di ossigeno terapeutico e della fornitura dei
prodotti dietetici di cui al decreto del Ministro della sanita' 1° luglio
1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1982, dei
dispositivi protesici monouso di cui al decreto del Ministro della sanita'
27 agosto 1999, n. 332, dei prodotti per soggetti affetti da diabete mellito
di cui al decreto del Ministro della sanita' 8 febbraio 1982, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 17 febbraio 1982, ed i conseguenti
obblighi cui sono tenuti i farmacisti.
19. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste dall'articolo
1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al
31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la
procedura del mutuo riconoscimento.
20. La Commissione unica del farmaco puo' stabilire, con particolare riferimento
ai farmaci innovativi di cui al regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio,
del 22 luglio 1993, che la collocazione di un medicinale nella classe
di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, sia limitata ad un determinato periodo di tempo e che la conferma
definitiva della sua erogabilita' a carico del Servizio sanitario nazionale
sia subordinata all'esito favorevole della verifica, da parte della stessa
Commissione, della sussistenza delle condizioni dalla medesima indicate.
21. La commissione per la spesa farmaceutica, prevista dall'articolo 36,
comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' ricostituita con il
compito di monitorare l'andamento della spesa farmaceutica pubblica e
privata e di formulare proposte per il governo della spesa stessa. La
commissione puo' essere sentita dal Ministro della sanita' sui provvedimenti
generali che incidono sulla spesa farmaceutica pubblica e svolge le ulteriori
funzioni consultive attribuite dallo stesso Ministro. Con decreto del
Ministro della sanita' sono definiti la composizione e le modalita' di
funzionamento della commissione, le specifiche funzioni alla stessa demandate,
nonche' i termini per la formulazione dei pareri e delle proposte. Nella
composizione della commissione e' comunque assicurata la presenza di un
rappresentante degli uffici di livello dirigenziale e generale competenti
nella materia dei medicinali e della programmazione sanitaria del Ministero
della sanita', nonche' di rappresentanti del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, delle regioni, dei produttori
farmaceutici, dei grossisti, dei farmacisti, della federazione nazionale
dell'ordine dei medici. La commissione per la spesa farmaceutica si avvale,
per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, dei dati e' delle
elaborazioni forniti dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali.
22. Per specifici progetti di ricerca scientifica e sorveglianza epidemiologica,
tesi a garantire una migliore definizione della sicurezza d'uso di medicinali
di particolare rilevanza individuati con provvedimento della Commissione
unica del farmaco, il Ministro della sanita', per un periodo definito
e limitato, e relativamente alla dispensazione di medicinali con onere
a carico del Servizio sanitario nazionale, puo' concordare con le organizzazioni
maggiormente rappresentative delle farmacie e dei distributori intermedi
che alle cessioni di tali medicinali non si applichino le quote di spettanza
dei grossisti e delle farmacie ne' lo sconto a carico delle farmacie,
previsti dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e successive modificazioni. L'accordo e' reso esecutivo con decreto del
Ministro della sanita' da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le cessioni
di cui al presente comma non sono soggette al contributo di cui all'articolo
5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1977, n. 395, ed al contributo
previsto dall'articolo 15 della convenzione farmaceutica resa esecutiva
con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371.
23. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda diretta
ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicita' di un medicinale di automedicazione
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 541, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento
del Ministero della sanita' di accoglimento o di reiezione della domanda
medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione
richiesta. Nell'ipotesi prevista dal precedente periodo, l'indicazione
del numero dell'autorizzazione del Ministero della sanita' prevista dall'articolo
6, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' sostituita,
ad ogni effetto, dall'indicazione degli estremi della domanda di autorizzazioni
con decreto non regolamentare del Ministro della sanita', su proposta
della Commissione di esperti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e direttive
per la corretta formulazione dei messaggi pubblicitari concernenti medicinali
di automedicazione, ad integrazione di quanto disciplinato dagli articoli
2, 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo.
24. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni maggiormente
rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione,
con proprio decreto da emanare entro il 10 luglio 2001, stabilisce criteri
per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione
e meccanismi concorrenziali per i prezzi ed individua misure per definire
un ricorso corretto ai medicinali di automedicazione in farmacia, anche
attraverso campagne informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari.
25. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati nella classe c)
di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
devono essere comunicate al Ministero della sanita', al CEPE e alla Federazione
degli ordini dei farmacisti italiani almeno quindici giorni prima della
data di applicazione dei nuovi prezzi da indicare nella comunicazione
medesima.
26. A decorrere dal 1° luglio 2001, i medicinali non coperti da brevetto
aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica,
via di somministrazione, modalita' di rilascio, numero di unita' posologiche
e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario
nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali
aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico
secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono considerate
equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. Qualora il medico
prescriva un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile
dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la differenza
fra i due prezzi e' a carico dell'assistito; il medico e', in tale caso,
tenuto ad informare il paziente circa la disponibilita' di medicinali
integralmente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e della loro
bioequivalenza con la specialita' medicinale prescritta. Il Ministero
della sanita', di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato verifica gli effetti della disposizione di cui al presente
comma e propone le eventuali modifiche al sistema di rimborso da attuare
a decorrere dal 1° settembre 2003.
27. I medici che prescrivono farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale
tengono conto, nella scelta del medicinale, di quanto previsto dal comma
26.
28. Entro il 15 aprile 2001, il Ministero della sanita', previo accertamento,
da parte della Commissione unica del farmaco, della bioequivalenza dei
medicinali rimborsabili ai sensi del comma 26 e previa verifica della
loro disponibilita' in commercio, pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco
dei medicinali ai quali si applica la disposizione del medesimo comma,
con indicazione dei relativi prezzi, nonche' del prezzo massimo di rimborso.
L'elenco e' aggiornato ogni sei mesi. L'aggiornamento entra in vigore
dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.
29. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate
di lire 28 miliardi per l'anno 2001 e di lire 56 miliardi a decorrere
dall'anno 2002.
30. Il Ministero della sanita' adotta idonee iniziative per informare
i medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle modalita' di
applicazione delle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 e delle finalita'
della nuova disciplina.
31. Sono abrogati il secondo e terzo periodo del comma 16 e il comma 16-bis
dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Sono altresi' abrogati il comma 1 e il primo, secondo e terzo periodo
del comma 2 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
32. 19 termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 7, comma 1,
del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 185, come modificato dall'articolo
2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, e dall'articolo 5, comma
2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e' differito al 31 dicembre 2003.
33. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo, 17 marzo 1995,
n. 185, e' sostituito dal seguente: "2. Alla scadenza del termine di cui
al comma 1, si applica a tutti i medicinali omeopatici la cui presenza
sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 sia stata notificata
al Ministero della sanita' ai sensi del comma 1, in sede di primo rinnovo,
la procedura semplificata di registrazione di cui all'articolo S. Le domande
di rinnovo di autorizzazione, da presentare al Ministero della sanita'
non oltre il novantesimo giorno precedente la data di scadenza, devono
essere accompagnate da una dichiarazione del legale rappresentante della
societa' richiedente, attestante che presso la stessa e' disponibile la
documentazione di cui all'articolo 5, comma 2, e dall'attestazione dell'avvenuto
versamento delle somme derivanti dalle tariffe di cui all'allegato 2,
lettera A), numeri 1, 2 e 3, annesso al decreto del Ministro della sanita'
del 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10
febbraio 1998. Qualora si tratti di medicinali omeopatici importati da
uno Stato membro dell'Unione europea in cui sia gia' stata concessa la
registrazione o l'autorizzazione, la suddetta dichiarazione del legale
rappresentante della societa' richiedente deve attestare che presso la
stessa e' disponibile la documentazione di registrazione originale. Decorsi
novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che il Ministero
della sanita' abbia comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni,
il rinnovo si intende accordato. Il rinnovo ha durata quinquennale".
34. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le imprese che hanno provveduto a presentare la documentazione
al Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive modificazioni, devono
versare a favore del Ministero della sanita' la somma di lire quarantamila
per ogni medicinale omeopatico notificato, individuato ai sensi dell'allegato
2, lettera A), numeri 1, 2, 3, annesso al citato decreto del Ministro
della sanita' del 22 dicembre 1997, a titolo di contributo per l'attivita'
di gestione e di controllo del settore omeopatico.
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