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| Legislazione | |||||||
| Legge Regionale n.
24 del 26-11-2000
.......... Titolo II
ARTICOLO
21 1. E' istituito, presso
l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione, il Fondo regionale per l'occupazione
dei disabili, con una dotazione finanziaria iniziale di lire 1.000 milioni.
ARTICOLO 22 1. Il Fondo è amministrato
da un comitato di gestione, nominato con decreto dell'Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione,
composto dal medesimo Assessore, in qualità di Presidente; dal competente
dirigente generale del predetto Assessorato, il quale sostituisce altresì
il presidente in caso di assenza o impedimento; dal dirigente generale
preposto al dipartimento della formazione professionale; da sei componenti
designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da sei componenti
designati dalle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative;
da sei componenti designati dalle associazioni delle categorie di disabili
di cui all'articolo
1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e da sei rappresentanti degli enti
locali di cui tre designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia
- Sicilia (ANCI) e tre dall'Unione regionale delle province siciliane
(U.R.P.S.). Partecipa alle sedute, con funzioni consultive, il dirigente
del competente servizio del predetto Assessorato. ARTICOLO 23 1. Il comitato di gestione
delibera sulle seguenti materie: programmazione delle attività del fondo;
assegnazione ed utilizzazione delle relative risorse finanziarie, anche
per la parte da destinare alle spese di funzionamento; criteri per la
concessione dei finanziamenti, spese ammissibili e connessi parametri
finanziari; requisiti e condizioni di ammissione ai benefici, modalità
e procedure per la presentazione e la valutazione delle richieste di intervento
e per l'erogazione delle sovvenzioni. Il comitato inoltre coordina, avvalendosi
dei competenti uffici, l'azione di monitoraggio sulle iniziative finanziate
e sui risultati conseguiti; esprime parere sui criteri per l'effettuazione
degli accertamenti ispettivi in ordine all'utilizzo dei finanziamenti
ed alla valutazione delle relative risultanze; propone l'adozione delle
misure ritenute opportune o necessarie per il miglioramento del livello
qualitativo degli interventi; verifica l'andamento amministrativo-contabile
della gestione del fondo; approva entro il 28 febbraio di ogni anno la
relazione consuntiva sugli interventi realizzati e sui risultati conseguiti
durante l'anno precedente. 2. Le delibere del comitato sono approvate
e rese esecutive con provvedimento dell'Assessore regionale per il lavoro,
la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. ARTICOLO 24 1. Possono essere ammesse al finanziamento a carico del Fondo le spese previste nell'ambito dei programmi regionali di attività per l'inserimento lavorativo dei disabili, relativamente alle seguenti voci: contributi integrativi di quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68; sovvenzioni a favore di enti ed organismi che abbiano tra le loro finalità istituzionali il sostegno a favore dei lavoratori disabili, per la promozione e realizzazione di specifiche iniziative volte all'inserimento lavorativo dei soggetti appartenenti alle categorie interessate; copertura degli oneri per l'espletamento di attività formative, nell'ambito delle convenzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. ARTICOLO 25 1. L'Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione,
sentito il comitato di gestione, provvede ad emanare con proprio decreto
le disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del medesimo
comitato. ARTICOLO 26 1. Fino all'istituzione
delle commissioni provinciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, i criteri e le procedure per il collocamento
e per l'inserimento lavorativo dei disabili sono determinati, sentita
la commissione regionale per l'impiego, dall'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.
ARTICOLO 27 1. L'attuazione delle procedure per il collocamento e l'inserimento lavorativo dei disabili è demandata agli uffici del lavoro, ferma restando l'azione di vigilanza di competenza degli ispettorati del lavoro. ARTICOLO 28 1. La presente legge
sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
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