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Patente speciale

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 Argomento corrente  Patente di guida speciale
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La patente di guida speciale

Le persone disabili a causa di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali talmente gravi da non poter conseguire la normale patente di guida, possono richiedere la patente speciale.
Le patenti speciali appartengono alle categorie A, B, C, o D, analogamente a quelle normali. A differenza di queste ultime, non è prevista la categoria E per le patenti speciali.

Il primo passo da fare per ottenere la patente speciale è sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica Locale competente per il territorio. La richiesta della visita d'idoneità va fatta presentando un certificato medico stilato su un apposito modulo.

Durante la visita l'aspirante guidatore può presentare ulteriori certificati medici in suo possesso e, se vuole, può farsi assistere da un medico di sua fiducia.
Il certificato d'idoneità ha una durata di validità di 90 giorni.
Nel caso in cui la Commissione non conceda l'idoneità, il disabile dissenziente può non sottoscrivere il verbale, oppure può firmarlo e successivamente fare ricorso, entro 30 giorni, presso la Direzione Generale del Ministero dei Trasporti, allegando il parere della Commissione. Se il ricorso viene accettato, il disabile sarà sottoposto ad una nuova visita presso la Commissione Medica Superiore.

Secondo il tipo di minorazione, la Commissione può concedere o meno l'idoneità, subordinarla alla presenza di adeguate protesi o modifiche del mezzo (se l'handicap è di tipo fisico o sensoriale) o concederla per un periodo inferiore rispetto ai tempi normali.

Generalmente, infatti, la validità della patente speciale è fissata a 5 anni, ma, come già detto, la commissione può stabilire un tempo di validità inferiore.

Da notare che le modifiche del mezzo di trasporto possono consistere sia nell'aggiunta di particolari ausili sia nel semplice spostamento dei comandi, sia in entrambe le cose. Le modifiche del mezzo devono essere trascritte sia sulla patente che sulla carta (o libretto, che dir si voglia) di circolazione del mezzo modificato, mentre la necessaria presenza di eventuali protesi è trascritta soltanto sulla patente.
Nei casi in cui le modifiche del mezzo siano di serie (per esempio il cambio automatico), non vi è la necessità di trascrivere tale modifica nel libretto di circolazione.

L'effcienza degli adattamenti deve essere verificata dall'Ufficio provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione. Alla verifica, se positiva, segue il collaudo.

Svariate circolari si sono susseguite negli anni per "disegnare" un elenco completo di adeguamenti delle vetture in relazione al tipo di handicap. Oggi sono già omologati circa 80 tipi di accorgimenti (tra protesi, ausili e modifiche) per consentire ad un disabile di guidare. Ma la legge prevede anche che, nei casi in cui vi sia la necessità di adattamenti di tipo particolare, i Direttori degli Uffici provinciali suddetti devono riferire il singolo caso al Ministero dei Trasporti, dopo avere verificato l'effettiva possibilità del disabile di guidare grazie a questi straordinari accorgimenti. Il Ministero, e precisamente il Dipartimento dei Trasporti Terrestri, deve approvare gli adattamenti proposti.

Generalmente la funzionalità delle protesi e/o l'individuazione degli adattamenti deve essere verificata dalla Commissione Medica Locale. Se gli accertamenti clinici non sono sufficienti ad esprimere un giudizio in merito alla possibilità o meno di guidare da parte di un disabile, si deve obbligatoriamente procedere ad una prova pratica di guida su auto adeguatamente modificata e/o con l'ausilio di eventuali protesi.

In ultima analisi, è comunque l'ingegnere della Motorizzazione Civile, a conclusione della prova pratica, a decidere in merito al tipo di adattamento necessario, confermando o meno la previsione della Comissione Medica.

Prima di sostenere l'esame per la patente, l'Ispettorato Provinciale della Motorizzazione Civile deve rilasciare il foglio rosa.

E' ovvio che gli esami pratici si devono sostenere con gli adattamenti prescritti.

L'automezzo che sarà guidato dal disabile deve essere collaudato dalla Motorizzazione Civile. Di tale prassi solitamente si occupa l'officina che modifica il mezzo.

N. B. Coloro che erano in possesso di una patente normale e ora necessitano di conseguire quella speciale, devono presentare alla Commissione Medica la patente come documento d'identità e non devono sostenere l'esame per la patente speciale, in quanto, appunto, già guidatori, purchè il parere della Commissione Medica li abbia riconosciuti idonei alla guida.

N. B. Per il rinnovo della patente e/o la richiesta di un duplicato, ci si deve nuovamente sottoporre alla visita presso la Commissione Medica Locale e la prassi da seguire è praticamente analoga.



     


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