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Patente
speciale
 Vivibilità Patente
di guida speciale
La patente di guida speciale
Le persone disabili a causa di minorazioni fisiche, psichiche
o sensoriali talmente gravi da non poter conseguire la normale
patente di guida, possono richiedere la patente speciale.
Le patenti speciali appartengono alle categorie A, B, C, o D,
analogamente a quelle normali. A differenza di queste ultime,
non è prevista la categoria E per le patenti speciali.
Il primo passo da fare per ottenere la patente speciale è
sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione
Medica Locale competente per il territorio. La richiesta della
visita d'idoneità va fatta presentando un certificato
medico stilato su un apposito modulo.
Durante la visita l'aspirante guidatore può presentare
ulteriori certificati medici in suo possesso e, se vuole, può
farsi assistere da un medico di sua fiducia.
Il certificato d'idoneità ha una durata di validità
di 90 giorni.
Nel caso in cui la Commissione non conceda l'idoneità,
il disabile dissenziente può non sottoscrivere il verbale,
oppure può firmarlo e successivamente fare ricorso, entro
30 giorni, presso la Direzione Generale del Ministero dei Trasporti,
allegando il parere della Commissione. Se il ricorso viene accettato,
il disabile sarà sottoposto ad una nuova visita presso
la Commissione Medica Superiore.
Secondo il tipo di minorazione, la Commissione può
concedere o meno l'idoneità, subordinarla alla presenza
di adeguate protesi o modifiche del mezzo (se l'handicap è
di tipo fisico o sensoriale) o concederla per un periodo inferiore
rispetto ai tempi normali.
Generalmente, infatti, la validità della patente speciale
è fissata a 5 anni, ma, come già detto, la commissione
può stabilire un tempo di validità inferiore.
Da notare che le modifiche del mezzo di trasporto possono consistere
sia nell'aggiunta di particolari ausili sia nel semplice
spostamento dei comandi, sia in entrambe le cose. Le modifiche
del mezzo devono essere trascritte sia sulla patente che sulla
carta (o libretto, che dir si voglia) di circolazione del mezzo
modificato, mentre la necessaria presenza di eventuali protesi
è trascritta soltanto sulla patente.
Nei casi in cui le modifiche del mezzo siano di serie (per esempio
il cambio automatico), non vi è la necessità di
trascrivere tale modifica nel libretto di circolazione.
L'effcienza degli adattamenti deve essere verificata dall'Ufficio
provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione. Alla
verifica, se positiva, segue il collaudo.
Svariate circolari si sono susseguite negli anni per "disegnare"
un elenco completo di adeguamenti delle vetture in relazione
al tipo di handicap. Oggi sono già omologati circa 80
tipi di accorgimenti (tra protesi, ausili e modifiche) per consentire
ad un disabile di guidare. Ma la legge prevede anche che, nei
casi in cui vi sia la necessità di adattamenti di tipo
particolare, i Direttori degli Uffici provinciali suddetti devono
riferire il singolo caso al Ministero dei Trasporti, dopo avere
verificato l'effettiva possibilità del disabile di guidare
grazie a questi straordinari accorgimenti. Il Ministero,
e precisamente il Dipartimento dei Trasporti Terrestri, deve
approvare gli adattamenti proposti.
Generalmente la funzionalità delle protesi e/o l'individuazione
degli adattamenti deve essere verificata dalla Commissione Medica
Locale. Se gli accertamenti clinici
non sono sufficienti ad esprimere un giudizio in merito alla
possibilità o meno di guidare da parte di un disabile,
si deve obbligatoriamente procedere ad una prova pratica di
guida su auto adeguatamente modificata e/o con l'ausilio di
eventuali protesi.
In ultima analisi, è comunque l'ingegnere della Motorizzazione
Civile, a conclusione della prova pratica, a decidere in merito
al tipo di adattamento necessario, confermando o meno la previsione
della Comissione Medica.
Prima di sostenere l'esame per la patente, l'Ispettorato Provinciale
della Motorizzazione Civile deve rilasciare il foglio rosa.
E' ovvio che gli esami pratici si devono sostenere con gli adattamenti
prescritti.
L'automezzo che sarà guidato dal disabile deve essere
collaudato dalla Motorizzazione Civile. Di tale prassi solitamente
si occupa l'officina che modifica il mezzo.
N. B. Coloro che erano in possesso di una patente normale
e ora necessitano di conseguire quella speciale, devono presentare
alla Commissione Medica la patente come documento d'identità
e non devono sostenere l'esame per la patente speciale, in quanto,
appunto, già guidatori, purchè il parere della
Commissione Medica li abbia riconosciuti idonei alla guida.
N. B. Per il rinnovo della patente e/o la richiesta
di un duplicato, ci si deve nuovamente sottoporre alla
visita presso la Commissione Medica Locale e la prassi da seguire
è praticamente analoga.
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